Ordinanza n. 860/2026 - Latina, Sezione 1
per l’accertamento - dell’illegittimità del tacito diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti del 20.12.2025 con la quale chiedeva di accedere a tutti gli atti e i documenti relativi alle selezioni alle quali la ricorrente ha partecipato, inerenti la specifica attribuzione del punteggio anche per i singoli titoli e requisiti posseduti nonché la procedura di valutazione, di nomina e conferimenti dei relativi incarichi di funzione organizzativa; e per la condanna dell’amministrazione a consentire l’avverso mediante visione ed estrazione di copia dei provvedimenti richiesti; ed avverso e per l’annullamento della delibera n. 1418 del 29.12.2025 di approvazione atti e nomina vincitori della selezione interna riservata al personale del comparto sanità per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa coordinamento per le professioni sanitarie ostetriche; -di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera di approvazione degli atti e nomina dei vincitori di selezioni interne per incarichi di funzione organizzativa di coordinamento per le professioni sanitarie ostetriche, nonché silenzio sull'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente dell'ASL Latina quale CPS ostetrica e partecipante a selezioni interne per il conferimento di incarichi di funzione organizzativa, contestava la mancata collocazione utile nelle graduatorie finali e chiedeva l'accesso a tutti gli atti relativi alle selezioni, con particolare riguardo all'attribuzione dei punteggi per i singoli titoli e requisiti, alla procedura di valutazione e agli atti di nomina e conferimento degli incarichi. Deduceva l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso del 20 dicembre 2025 per violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost. Aveva inoltre impugnato la delibera di approvazione degli atti e nomina dei vincitori. L'ASL eccepiva, quanto alla domanda di annullamento, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che le selezioni riguardavano il conferimento di incarichi di funzione organizzativa e non progressioni verticali; in subordine, deduceva l'infondatezza dell'impugnazione. Quanto all'accesso, l'ASL rappresentava di avere trasmesso alla ricorrente, con due note, tutta la documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha deciso esclusivamente sulla domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Poiché l'ASL aveva prodotto in giudizio le note con cui aveva trasmesso alla ricorrente tutti gli atti richiesti e la stessa ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla domanda, il Collegio ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse sull'istanza di accesso. Le spese della fase sono state compensate in considerazione della particolarità della vicenda. Dal testo non emerge una decisione sulla domanda di annullamento della delibera né sull'eccezione di difetto di giurisdizione relativa a tale domanda.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina la trattazione della domanda di accesso nel processo amministrativo; nel caso concreto, la domanda è stata dichiarata priva di interesse sopravvenuto dopo la trasmissione della documentazione da parte dell'amministrazione.
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente quale fondamento della domanda di accesso agli atti.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela dell'accesso connessa alle esigenze difensive.
art. 113 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale contro l'azione amministrativa.
Massime di principio
- La domanda di accesso proposta nel giudizio amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione, nelle more del giudizio, consegna integralmente al richiedente la documentazione richiesta e quest'ultimo dichiara di non avere più interesse alla decisione.
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