Cassazione Civile, Sentenza n. 28015/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla titolarità della rendita/capitale di una polizza vita (importo C 250.000,00). La compagnia assicurativa (Lombarda Vita) sosteneva che, per una dichiarazione del 12/01/2005 prodotta in copia, il beneficiario anche in caso di vita fosse il fratello Giuseppe Gallo; l'assicurata Anita Gallo chiedeva il pagamento a scadenza. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto provata la copia prodotta dalla compagnia perché l'assicurata non ne aveva disconosciuto tempestivamente la sottoscrizione. In appello Anita aveva invece ottenuto il pagamento perché la Corte d'appello ritenne che ella avesse disconosciuto tempestivamente la scrittura privata e che la compagnia non avesse prodotto l'originale per la verificazione; nell'appello incidentale la compagnia aveva ottenuto invece la condanna di Giuseppe Gallo alla restituzione per indebito. Lombarda Vita ha impugnato in Cassazione la decisione di merito con più motivi, denunciando errori nella valutazione del disconoscimento, nella ammissibilità delle copie prodotte e nel rigetto della richiesta di verificazione della sottoscrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Lombarda Vita. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondati i motivi di censura: (i) il disconoscimento della scrittura privata va valutato nella sua globalità e può essere espresso anche con formule non rituali purché specifiche e determinate; tale valutazione è in ogni caso un apprezzamento di fatto di competenza del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione; (ii) la produzione successiva da parte dell'assicurata di fotocopie non ha implicato il riconoscimento del documento iniziale né ha impedito il disconoscimento, perché le copie erano diverse e comunque finalizzate a confutare la versione della compagnia; (iii) la richiesta di verificazione grafica non poteva essere accolta in assenza della produzione dell'originale da parte della compagnia, né della prova dell'incolpevole smarrimento o della richiesta di acquisizione presso terzi; pertanto l'istanza di verifica era inammissibile e la copia rimaneva inutilizzabile come prova dell'autenticità della sottoscrizione. Perciò il rigetto del ricorso comporta la conferma della sentenza della Corte d'appello che aveva accolto la domanda di Anita Gallo e, separatamente, la richiesta di restituzione nei confronti di Giuseppe Gallo.
Norme richiamate
art. 214 c.p.c.
Norma sul disconoscimento della scrittura privata: il disconoscimento non richiede forma sacramentale ma deve essere specifico e determinato; va valutato nel contesto complessivo delle dichiarazioni di parte
art. 215 c.p.c.
Disciplina della procedura di verificazione della scrittura privata: la verificazione richiede l'originale e non può essere disposta se la parte che produce la copia non esibisce l'originale o non giustifica il suo mancato possesso
art. 2702 c.c.
Riferimento al valore probatorio delle copie rispetto agli originali: la Corte ha ritenuto che copie prodotte e poi disconosciute non possono sostituire l'originale ai fini della verificazione
art. 115 c.p.c.
Principi sulla formazione della prova e potere istruttorio del giudice: utilizzato per valutare la rilevanza e l'ammissibilità delle prove documentali e la loro valutazione complessiva
art. 116 c.p.c.
Onere della prova e criteri valutativi: richiamato nella critica sulla motivazione e sulla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito
art. 360 c.p.c.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti non colpiscono errori di diritto tali da giustificare il cassazione, essendo per lo più apprezzamenti di fatto o valutazioni logiche adeguatamente motivate
art. 2033 c.c.
Regola l'indebito: la Corte d'appello ha accolto la domanda della compagnia contro Giuseppe Gallo per la restituzione della somma indebitamente percepita
art. 216 c.p.c.
Richiamato nella censura relativa all'onere di allegazione e alla prova della autenticità dei documenti; la Corte ha ritenuto inammissibili le obiezioni perché il punto era già valutato in fatto dal giudice di merito
art. 2719 c.c.
Richiami alla disciplina della comparazione e verificazione delle scritture: usato per sottolineare che la verificazione richiede accertamenti tecnici sull'originale
art. 13 d.P.R. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dichiara dovuto il raddoppio del contributo per il ricorso cassazionale, come previsto dalla disciplina
Massime di principio
- Il disconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche con formule non rituali purché sia specifico e determinato; il giudice valuta il disconoscimento nel contesto complessivo delle dichiarazioni di parte
- La valutazione della tempestività e dell'efficacia del disconoscimento è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e difficilmente è riformabile in Cassazione se adeguatamente motivata
- Chi produce in giudizio una copia di una scrittura privata e intende farne valere l'autenticità deve esibire l'originale o dimostrare l'incolpevole smarrimento; in assenza dell'originale la verificazione grafica non può essere disposta e la copia perde efficacia probatoria per l'autenticità della sottoscrizione
- La produzione successiva di altre copie da parte della controparte non implica automaticamente il riconoscimento del documento iniziale, specialmente se le copie non coincidono o sono prodotte con finalità difensive diverse
- In caso di pagamento a terzi, l'azione di indebito (art. 2033 c.c.) è strumento idoneo per ottenere la restituzione delle somme pagate indebitamente a persona diversa dal legittimo beneficiario
- In sede di impugnazione in Cassazione, le doglianze devono colpire questioni di diritto o vizi di motivazione tali da configurare violazioni normative; i semplici contrasti con le valutazioni probatorie di merito sono inammissibili
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