Cassazione Civile, Sentenza n. 10029/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della società contribuente sancendo l'esenzione (o esclusione dalla parte variabile) della TARSU/TARES per le superfici dove la CEVA produceva "imballaggi terziari", ritenendo che tali rifiuti fossero non assoggettabili alla privativa comunale. Il Comune deduceva in Cassazione vari profili di illegittimità: esistenza di giudicato esterno non rilevato, errata interpretazione e applicazione delle norme del d.lgs. 507/1993 (art. 62 e norme correlate) e della disciplina TARES/TARI, violazione degli obblighi dichiarativi e dell'onere probatorio della contribuente circa la natura dei rifiuti e il loro effettivo smaltimento (MUD, formulari, contratti/fatture), nonché la illegittimità della qualificazione e dell'esenzione integrale della parte variabile senza adeguata prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (relativo al presunto giudicato esterno) ma ha accolto il secondo, terzo e ultimo motivo del Comune; ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. In sostanza la Corte ha ritenuto che la CEVA non avesse fornito prova sufficiente che l'intera superficie denunciata producesse esclusivamente imballaggi terziari né prova dell'auto-smaltimento tramite operatori autorizzati (contratti/fatture). È stata affermata la non assimilabilità normativa degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani e l'applicazione della disciplina dei rifiuti speciali (esclusione della tassa per la sola parte di superficie in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali), con conseguente insufficienza dei formulari non espliciti e necessità della documentazione probatoria richiesta. Sono compensate le spese del giudizio di merito; le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1993, n. 507 (TARSU)
L'art. 62, comma 3 rapporta la tassa alle superfici occupate e stabilisce l'esclusione dalla tassa della sola parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili; spetta al contribuente dimostrare l'esclusione mediante denuncia e prove.
D.Lgs. 15 dicembre 1993, n. 507
art. 67 (testo parzialmente citato): "Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni..."
L'art. 67 consente ai comuni di prevedere riduzioni/esenzioni regolamentari ma non può derogare alla disciplina speciale che esclude gli imballaggi terziari dal normale circuito di raccolta; le agevolazioni regolamentari non sostituiscono gli effetti della normativa sui rifiuti speciali.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi)
Titolo II e articoli richiamati (es. art. 35 definizioni; art. 38 attribuzioni di responsabilità; art. 43 divieti; art. 49 tariffa)
Il decreto Ronchi istituisce un regime speciale per gli imballaggi: definisce imballaggi primari/secondari/terziari, attribuisce ai produttori/utilizzatori la responsabilità della gestione degli imballaggi e vieta l'immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta urbana; ciò esclude la loro assimilazione ope legis ai rifiuti urbani.
Legge 24 dicembre 2012, n. 214 (conversione D.L. 201/2011 - TARES)
art. 14, comma 10 (richiamato)
La disciplina TARES/TARI mantiene la continuità con le precedenti norme tributarie sui rifiuti: il presupposto è l'occupazione di locali e la normativa prevede esclusioni per parti di superficie in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali; la TARES non modifica il principio per gli imballaggi terziari.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente)
art. 238 (richiamato testualmente sul regime transitorio e soppressione della TIA)
L'art. 238 ha previsto la soppressione della tariffa precedente e un regime transitorio; per il periodo controverso rimaneva comunque applicabile la disciplina previgente (d.lgs. 507/1993 e d.lgs. 22/1997) nei termini indicati dalla Corte.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. L. 214/2011)
Norma di introduzione della TARES; la Corte rileva la sostanziale continuità con la disciplina TARSU/TIA in tema di presupposto e modalità di esclusione per rifiuti speciali.
Direttiva 94/62/CE (imballaggi e rifiuti di imballaggio)
Origina il regime speciale per gli imballaggi recepito nel d.lgs. n. 22/1997: mira a prevenire e ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e attribuisce responsabilità di gestione a produttori e utilizzatori, con implicazioni sul divieto di immissione degli imballaggi terziari nel circuito urbano.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e quindi risultano esclusi dal normale regime di privatizzazione comunale della raccolta: va applicata la disciplina dei rifiuti speciali.
- L'esclusione dall'imposta riguarda soltanto la parte di superficie in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali; l'onere di prova di tale esclusività grava sul contribuente (denuncia preventiva, MUD, registri, contratti e fatture di smaltimento con operatori autorizzati).
- I formulari predisposti dall'amministrazione che non indicano la natura terziaria degli imballaggi sono, da soli, insufficienti a dimostrare l'esenzione: è necessaria documentazione probatoria specifica dell'auto-smaltimento.
- La non contestazione delle affermazioni avverse in sede di causa non sostituisce l'attestazione di passaggio in giudicato; il giudice non può desumerne automaticamente l'esistenza del giudicato esterno.
- I regolamenti comunali possono prevedere riduzioni o esenzioni ma non possono eludere le disposizioni sovraordinate che vietano l'assimilazione degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani; i regolamenti che prevedano assimilazioni incompatibili vanno disapplicati in parte qua.
- In contenziosi simili è fondamentale produrre contratti/fatture delle ditte di smaltimento e documentazione MUD idonea a collegare la produzione di specifica tipologia di rifiuto alle aree esentate, delimitando chiaramente la superficie interessata.
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