Sentenza del 28/10/2016 n. 6553 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Diniego disapplicativo beneficio - Trasferimento perdite precedenti su esercizi successivi - Provvedimento non impositivo - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego dell'Amministrazione finanziaria relativo alla disapplicazione della disciplina sul trasferimento delle perdite fiscali pregresse negli esercizi successivi. Sosteneva, in sostanza, che tale diniego fosse autonomamente impugnabile nel processo tributario.
La decisione
La sentenza ha escluso l'impugnabilità del diniego disapplicativo. Il provvedimento è stato qualificato come non impositivo e non definitivo, poiché non determina direttamente un obbligo tributario né incide immediatamente sulla sfera patrimoniale del contribuente. Pertanto, non può essere contestato autonomamente davanti al giudice tributario; le relative questioni potranno eventualmente essere fatte valere contro un successivo atto impositivo che concretamente determini la pretesa fiscale.
Norme richiamate
Legge n. 448/2001, art. 12
La norma disciplina il regime rilevante per il trasferimento e l'utilizzo delle perdite fiscali negli esercizi successivi e il relativo potere di disapplicazione. Il diniego di tale beneficio, non avendo natura impositiva immediata, non è autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- Un atto dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile nel processo tributario, in linea generale, quando contiene una pretesa fiscale concreta e attuale o produce un'immediata lesione patrimoniale.
- Il diniego di un'istanza agevolativa o disapplicativa non è necessariamente impugnabile: se non determina direttamente un tributo dovuto e non è definitivo, può essere considerato un atto meramente endoprocedimentale o preparatorio.
- Le contestazioni relative al diniego possono essere riproposte contro il successivo avviso di accertamento o altro atto impositivo nel quale l'Amministrazione concretizzi la pretesa fiscale.
- La qualificazione sostanziale dell'atto prevale sulla sua denominazione: per stabilirne l'impugnabilità occorre verificare gli effetti effettivamente prodotti sulla posizione fiscale e patrimoniale del contribuente.
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