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Legge

L.R. Abruzzo 42/2001

Modifiche alla L.R. 7 novembre 1998, n. 124: Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21/1992.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 42/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 42/2001 modifica la L.R. n. 124/1998 sul ruolo dei conducenti di taxi e noleggio con conducente. Prevede una nuova disciplina per la ripetizione dell’esame, l’iscrizione di diritto dei titolari già in attività al momento dell’istituzione del ruolo e l’obbligo per i comuni di regolarizzare entro 6 mesi le licenze/autorizzazioni intestate a società.

Modifiche alla disciplina regionale del ruolo dei conducenti di autoservizi pubblici non di linea

Modifiche alla disciplina del ruolo dei conducenti di autoservizi pubblici non di linea

La legge regionale Abruzzo 24 agosto 2001, n. 42 interviene sulla L.R. 7 novembre 1998, n. 124, relativa al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Il provvedimento aggiorna alcune regole operative per l’accesso al ruolo e per la gestione delle licenze e autorizzazioni già esistenti.

Ripetizione dell’esame di abilitazione

Per chi non supera l’esame previsto dalla disciplina regionale, è consentita la ripetizione della prova dopo un intervallo non inferiore a due mesi dalla data della prima prova. In caso di nuova ammissione, il pagamento dei diritti di segreteria non è richiesto una sola volta.

Iscrizione di diritto nel ruolo per gli operatori già titolari di licenza o autorizzazione

Sono iscritti di diritto nel ruolo, in coerenza con la legge quadro n. 21/1992, i soggetti che al momento dell’istituzione del ruolo risultano già titolari di:

  • licenza per il servizio taxi;
  • autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Quando l’autorizzazione per il noleggio è intestata a società comunque costituite, possono essere iscritti di diritto i legali rappresentanti o i soci, purché siano in carica alla data di istituzione del ruolo.

Obblighi dei comuni sulle intestazioni societarie

I comuni devono provvedere, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge regionale, a modificare la titolarità delle licenze o autorizzazioni rilasciate a società, intestandole esclusivamente a persone fisiche o soggetti individuali. La disposizione mira a riallineare l’intestazione dei titoli abilitativi alla forma individuale richiesta dalla norma regionale.

Domanda di iscrizione e diritti di segreteria

I soggetti aventi diritto all’iscrizione di diritto devono comunque presentare domanda su apposito modulo alla Commissione regionale competente. La domanda va accompagnata dal contestuale pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla L.R. n. 124/1998.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Le disposizioni sui comuni indicano espressamente un termine di sei mesi dalla pubblicazione per gli adempimenti relativi alle intestazioni delle licenze e autorizzazioni.

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