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Legge

L.R. Abruzzo 46/2001

Sistema statistico regionale - SISTAR Abruzzo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 46/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il SISTAR Abruzzo per coordinare rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici regionali, in raccordo con il SI.STA.N. Definisce programma statistico triennale aggiornato annualmente, compiti di Regione ed enti, comitato tecnico-scientifico e regole su validazione, segreto statistico e finanziamento iniziale per il 2001.

Sistema statistico regionale (SISTAR) Abruzzo

Sistema statistico regionale Abruzzo (SISTAR Abruzzo)

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, l’organizzazione delle attività statistiche regionali in attuazione del D.Lgs. 322/1989 e in coerenza con la disciplina sul conferimento di funzioni amministrative. L’obiettivo è garantire omogeneità e razionalizzazione dei flussi informativi e concorrere al Sistema statistico nazionale.

Ambito e struttura del sistema

Il SISTAR Abruzzo è costituito:

  • dal Servizio per l’informazione statistica regionale, con funzioni tecnico-scientifiche, di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati, nonché di coordinamento delle strutture regionali che svolgono statistica settoriale;
  • dagli uffici statistici e dalle altre unità organizzative, comunque denominate, facenti parte del Sistema statistico nazionale e operanti nel territorio regionale.

La Regione promuove intese tra i soggetti del SISTAR Abruzzo e del Sistema statistico nazionale per migliorare il coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale.

Programma statistico regionale

Il programma statistico regionale individua, sulla base degli obiettivi degli enti del SISTAR Abruzzo e in coerenza con il programma statistico nazionale, le attività di rilevazione, elaborazione e studio di interesse regionale, oltre alle relative risorse finanziarie.

La disciplina del programma prevede che:

  • abbia durata triennale;
  • sia aggiornato annualmente;
  • sia approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il Comitato tecnico-scientifico;
  • sia trasmesso all’ISTAT per la valutazione ai fini dell’inserimento nel programma statistico nazionale.

Per la sua predisposizione, la Regione consulta gli enti del SISTAR Abruzzo e acquisisce le loro proposte.

Compiti degli enti del SISTAR Abruzzo

Le strutture e gli enti componenti il sistema, sulla base della programmazione regionale e delle direttive del Sistema statistico nazionale, devono:

  • promuovere e realizzare rilevazioni, elaborazioni, diffusione e archiviazione dei dati statistici;
  • contribuire alla costituzione e allo sviluppo di una rete informativa a fini statistici;
  • partecipare alla realizzazione e gestione degli archivi statistici del SISTAR Abruzzo.

Compiti della Regione

La Regione, tramite la struttura statistica competente, svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico. In particolare:

  • promuove lo sviluppo informativo degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi regionali;
  • predispone il programma statistico regionale e i relativi aggiornamenti;
  • realizza rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche proprie, a supporto dell’attività di governo;
  • valida le informazioni statistiche;
  • stabilisce criteri organizzativi e modalità di interscambio dei dati tra gli enti del sistema, previo parere del Comitato tecnico-scientifico e nel rispetto delle direttive del Comstat;
  • predispone nomenclature e metodologie di base per la classificazione dei prodotti statistici, in conformità alle indicazioni ISTAT;
  • collabora alla costruzione di indicatori di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa regionale o delegata;
  • diffonde le informazioni statistiche su supporti cartacei, telematici e ottici;
  • cura la formazione e l’aggiornamento del personale addetto;
  • redige una relazione annuale sulle attività del SISTAR Abruzzo, da inviare entro il 31 marzo a Giunta regionale, Consiglio regionale e ISTAT;
  • accerta le violazioni di chi omette di fornire i dati richiesti o li fornisce deliberatamente errati nelle rilevazioni previste dal programma statistico regionale.

Comitato tecnico-scientifico

È istituito un Comitato tecnico-scientifico per il SISTAR Abruzzo, composto da:

  • dirigente del Servizio per l’informazione statistica, che lo presiede;
  • un rappresentante ISTAT;
  • un rappresentante delle autonomie locali designato congiuntamente da ANCI, UPI e UNCEM;
  • un rappresentante delle Prefetture designato dalla Prefettura del capoluogo di Regione;
  • tre esperti nominati dalla Giunta regionale in statistica, economia, informatica e sociologia.

Il Comitato è costituito entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, e resta in carica tre anni. È convocato di norma ogni due mesi; alle riunioni possono partecipare, senza voto, dirigenti regionali, altri organismi del SISTAR ed esperti. Ai componenti spettano gettone di presenza e, se dovuti, rimborso spese e trattamento di missione secondo la disciplina regionale richiamata.

Funzioni del Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato svolge una funzione consultiva e di supporto metodologico, proponendo criteri tecnici e fornendo pareri su:

  • metodologie di rilevazione, acquisizione dei dati, studi e analisi per armonizzare l’attività del SISTAR con quella del SI.STA.N.;
  • assistenza tecnica alle strutture e agli enti del sistema;
  • programma statistico regionale;
  • verifica dei risultati dell’attività delle strutture e degli enti, sulla base della relazione annuale;
  • linee di indagine e criteri interpretativi dei fenomeni rilevati;
  • criteri organizzativi e modalità di interscambio dei dati.

Prodotti statistici, validazione e segreto statistico

I prodotti statistici ufficiali del SISTAR Abruzzo costituiscono patrimonio conoscitivo e principale fonte informativa della Regione.

I dati statistici di fonte amministrativa o derivanti da indagini regionali possono essere diffusi solo in forma aggregata e dopo la validazione del competente Servizio per l’informazione statistica. In casi eccezionali, il Presidente della Giunta regionale può autorizzare l’uso interno di dati provvisori, che non assumono valore di dati statistici ufficiali e non possono essere diffusi all’esterno.

Il trattamento dei dati delle rilevazioni statistiche avviene nel rispetto della disciplina sul segreto statistico e delle norme richiamate in materia di protezione dei dati personali, potendo la divulgazione avvenire solo nei limiti e per le finalità consentite dal D.Lgs. 322/1989.

Aspetti finanziari

Per l’anno 2001 la legge quantifica la spesa di attivazione e funzionamento del sistema in lire 570.000.000 e la finanzia mediante variazioni di bilancio su capitoli di spesa corrente e di investimento, con istituzione di nuovi capitoli dedicati alle attività del sistema statistico regionale.

Per gli esercizi successivi, la copertura è rinviata alle ordinarie disposizioni regionali di contabilità.

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