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Legge

L.R. Abruzzo 44/2001

Denominazione di Centro di riferimento regionale della Struttura semplice di Nefrologia e Dialisi pediatrica operante nell'Azienda U.S.L. di Pescara.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 44/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo n. 44/2001 attribuisce alla Struttura Semplice di Nefrologia e Dialisi Pediatrica della ASL di Pescara la denominazione di Centro regionale di Nefrologia e Dialisi Pediatrica, con funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle nefropatie dell’età evolutiva. Non prevede nuovi oneri finanziari ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Denominazione del Centro regionale di nefrologia e dialisi pediatrica di Pescara

Denominazione del Centro regionale di nefrologia e dialisi pediatrica

La legge della Regione Abruzzo istituisce la denominazione di Centro regionale di Nefrologia e Dialisi Pediatrica per la Struttura semplice già attiva presso l’Azienda USL di Pescara, presidio ospedaliero Spirito Santo. Il provvedimento incide sull’organizzazione sanitaria regionale e riconosce al Centro un ruolo di riferimento per le nefropatie dell’età evolutiva.

Funzioni e attività del Centro

Il Centro svolge attività di:

  • prevenzione;
  • diagnosi;
  • cura;
  • riabilitazione nel campo delle nefropatie dell’età evolutiva.

L’attività è estesa anche alla promozione di campagne informative sulla prevenzione delle malattie renali e alla divulgazione, verso medici e personale paramedico, di conoscenze sui metodi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Inquadramento organizzativo e rapporti con le Aziende USL

Il Centro opera in forma dipartimentale con le altre Aziende USL della Regione Abruzzo. La dotazione organica resta quella già prevista dalle delibere istitutive dell’Azienda USL di Pescara.

Il funzionamento del Centro è assicurato attraverso un collegamento funzionale tra:

  • l’Unità di Nefrologia e Dialisi;
  • il Dipartimento Materno-Infantile.

Coinvolgimento delle associazioni di volontariato

La Regione riconosce, nell’ambito della normativa regionale sul volontariato, il contributo delle associazioni operanti nel settore, ne favorisce la costituzione, coordina e promuove l’attività. Le Aziende USL possono avvalersi della loro collaborazione per realizzare le finalità della legge, nei limiti e nelle forme previsti dalla L.R. 16 giugno 1987, n. 32.

Aspetti finanziari

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La disciplina si limita infatti a disporre il cambio di denominazione della Struttura semplice di Nefrologia e Dialisi Pediatrica di Pescara.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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