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Legge

L.R. Abruzzo 45/2001

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 45/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale dell’Abruzzo il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), che sostituisce il Co.Re.Rat. e svolge funzioni proprie e delegate dall’AGCOM in materia di comunicazioni, vigilanza, controllo e gestione. Disciplina composizione, incompatibilità, durata, indennità, organizzazione, rapporti con Comuni e programmazione annuale. Sono abrogate le norme incompatibili della L.R. 9/1979.

Istituzione e disciplina del Co.Re.Com. Abruzzo

Istituzione e funzioni del Co.Re.Com. Abruzzo

La legge disciplina l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo, organo inserito nell’organizzazione regionale ma funzionalmente collegato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Comitato sostituisce il precedente Co.Re.Rat. e opera sul territorio regionale.

Sede e articolazione territoriale

La sede istituzionale è a L’Aquila, presso il Consiglio regionale. Per ampliare l’accesso ai servizi possono essere istituiti sportelli decentrati nelle altre Province, con possibilità di attivarne fino a due nelle Province di maggiore estensione territoriale. Gli sportelli sono collocati in sedi messe a disposizione dalla Giunta regionale o dagli enti locali tramite convenzione.

Composizione, nomina e requisiti

Il Comitato è composto da un Presidente e da due componenti. I membri devono garantire assoluta indipendenza dal sistema politico-istituzionale e dagli interessi del settore delle comunicazioni, oltre a possedere comprovata competenza ed esperienza nei profili culturali, giuridici, economici e tecnologici delle comunicazioni. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio regionale a voto segreto con voto limitato a un nome; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

Durata dell’incarico, rinnovo e decadenza

I componenti restano in carica cinque anni, indipendentemente dalla legislatura, e continuano a esercitare le funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento, che deve avvenire entro quindici giorni dalla completa costituzione del Comitato. Non sono rieleggibili i componenti che abbiano ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi; in ogni caso l’incarico non può superare dieci anni complessivi, computando anche l’eventuale esercizio delle funzioni in proroga. Decorso tale termine, Presidente e componenti decadono di diritto. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un membro, la sostituzione avviene entro sessanta giorni e il subentrante resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Se il Comitato si riduce a un solo componente, si procede al rinnovo integrale entro sessanta giorni. Sono causa di decadenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o a un numero di sedute pari alla metà di quelle svolte nell’anno solare, nonché la persistenza di una causa di incompatibilità non rimossa. La contestazione è fatta per iscritto dal Presidente del Consiglio regionale, con termine di trenta giorni per rimuovere la causa e presentare osservazioni; poi il Consiglio regionale decide sulla decadenza.

Incompatibilità e obblighi di comunicazione

La carica di Presidente o componente è incompatibile con numerosi incarichi politici, istituzionali e professionali, tra cui mandato parlamentare europeo o nazionale, governo nazionale, cariche regionali e locali, organi direttivi di enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico, incarichi di rappresentanza in partiti, ruoli o rapporti di collaborazione nel settore radiotelevisivo, telecomunicazioni, pubblicità, editoria, rilevazione ascolti e monitoraggio, nonché con il lavoro alle dipendenze della Regione. Il Presidente può richiedere l’aspettativa nei casi previsti dalla legge; per i componenti è riconosciuta l’assenza giustificata dal lavoro per partecipare alle riunioni e per l’esercizio del mandato. Ogni componente deve comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato e al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di cause di incompatibilità. Il Presidente del Consiglio regionale informa l’AGCOM dell’elezione del Comitato e di ogni variazione della sua composizione.

Presidenza, regolamento interno e trattamento economico

Il Presidente rappresenta il Comitato, cura l’esecuzione delle deliberazioni, convoca e presiede le sedute, ne sottoscrive verbali e deliberazioni e intrattiene i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorità. In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal componente presente più anziano di età. Il Comitato adotta a maggioranza assoluta un regolamento interno che disciplina organizzazione, funzionamento, eventuali deleghe istruttorie ai singoli componenti e modalità di consultazione di soggetti esterni pubblici e privati dei settori delle telecomunicazioni e dell’informazione. È inoltre approvato un Codice etico per la deontologia dei componenti. Ai componenti spetta un’indennità mensile lorda pari al 10% dell’indennità di carica dei consiglieri regionali; al Presidente spetta il 35%. Sono previsti rimborsi spese di viaggio e, per le missioni, rimborso di vitto e alloggio secondo i criteri indicati dalla legge.

Funzioni proprie del Comitato

Il Co.Re.Com. esercita le funzioni già attribuite dalla normativa statale e regionale al precedente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, oltre a quelle conferite da norme nazionali, regionali o provvedimenti dell’Autorità. Formula inoltre proposte, orientamenti e indicazioni agli organi regionali quando questi debbano esprimere pareri all’Autorità o ad altri soggetti, oppure adottare provvedimenti in materia di comunicazioni. Gli organi regionali devono acquisire tali apporti e possono delegare al Comitato, in via permanente o temporanea, l’adozione e gestione di propri provvedimenti nel settore. Il Comitato esprime anche pareri alle Commissioni consiliari sui progetti di legge regionali in materia di comunicazioni.

Funzioni delegate dall’AGCOM

Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, gestione e controllo delegate dall’Autorità ai sensi della legge n. 249/1997, nei limiti dei principi e criteri fissati dall’Autorità e in relazione ai compiti di rilevanza locale che non pregiudicano la responsabilità generale dell’Autorità stessa. Le funzioni delegabili riguardano, in particolare:

  • consultazioni su regolamenti e direttive in materia di registro degli operatori di comunicazione, tariffe di interconnessione, livelli di qualità dei servizi, carta dei servizi, sondaggi e schema di convenzione del servizio pubblico radiotelevisivo;
  • gestione del registro degli operatori di comunicazione e monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
  • vigilanza e controllo su interferenze elettromagnetiche, diritti di interconnessione e accesso, limiti di radiofrequenze compatibili con la salute, conformità dei servizi e prodotti, campagna elettorale, distribuzione dei servizi e pubblicità, utilizzo delle opere audiovisive, tutela dei minori, minoranze linguistiche, diritto di rettifica, sondaggi e divieto di posizioni dominanti;
  • istruttoria delle controversie in tema di interconnessione, accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni e controversie tra gestore e utenti privati. Per il diritto di rettifica la procedura è dichiarata urgente e immediatamente operativa, previo nulla osta dell’Autorità.

Modalità di esercizio e supporto amministrativo

Per l’esercizio delle funzioni il Comitato dispone della struttura di supporto prevista dalla legge e si avvale dell’Ispettorato del Ministero competente per territorio; nelle funzioni delegate può utilizzare anche gli organi periferici dell’amministrazione statale utilizzabili dall’Autorità. Le funzioni delegate sono esercitate solo sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dall’Autorità, dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato; le convenzioni specificano funzioni delegate e risorse assegnate. Le risorse trasferite dall’Autorità sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale e confluiscono in uno specifico capitolo di spesa; nel bilancio autonomo del Consiglio sono previste voci dedicate all’attività del Comitato. In caso di inerzia, ritardo, impedimento o violazione ripetuta delle direttive dell’Autorità, quest’ultima può intervenire in via sostitutiva dopo contestazione e assegnazione di un termine, salvo urgenza.

Programmazione, relazione annuale e pubblicità delle attività

Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con il relativo fabbisogno finanziario; la parte relativa alle funzioni delegate è trasmessa anche all’Autorità. Il Consiglio approva il programma, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e sentito il Presidente del Comitato. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull’attività svolta nell’anno precedente, oltre al rendiconto della propria dotazione finanziaria, che si allega al rendiconto annuale del Consiglio regionale. Programma e relazione annuale sono resi pubblici d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Rapporti con i Comuni e struttura di supporto

Il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, può stipulare accordi con i Comuni per la comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali relativi a postazioni emittenti radiotelevisive, impianti di radiotrasmissione, ripetizione di segnali di telefonia fissa e mobile e altre sorgenti di emissioni radioelettriche, quando previsto dalla legge. La struttura di supporto è individuata e disciplinata nell’organizzazione consiliare dall’Ufficio di Presidenza d’intesa con l’Autorità; essa dipende funzionalmente dal Comitato e opera in autonomia rispetto al resto dell’apparato consiliare. La dotazione organica è determinata d’intesa con l’Autorità e il personale è reclutato prioritariamente secondo la legge statale di riferimento. Nelle more dei provvedimenti organizzativi iniziali, il Comitato utilizza il personale già assegnato al precedente Co.Re.Rat.

Gestione economica e copertura finanziaria

Il Comitato ha autonomia gestionale e operativa entro le previsioni del programma annuale e della corrispondente dotazione finanziaria. La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa è affidata al dirigente responsabile della struttura di supporto del Consiglio regionale, sulla base degli indirizzi deliberati dal Comitato. Gli oneri della legge sono coperti con lo stanziamento del bilancio regionale per l’esercizio 2001 e con i successivi stanziamenti dei bilanci futuri, determinati dalle leggi di bilancio.

Regime transitorio e abrogazioni

La disciplina transitoria originaria prevedeva la prima ricostituzione del Comitato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la presentazione del primo programma entro 30 giorni dall’insediamento e l’applicazione provvisoria, per quanto compatibile, delle norme del precedente Co.Re.Rat. Tali disposizioni risultano però oggi abrogate. Con l’entrata in vigore della legge sono abrogate le disposizioni della L.R. 9 gennaio 1979, n. 9 incompatibili con la nuova disciplina.

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