Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 138/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - della nota prot. n. 308663 dell'1.06.2022 adottata dal Comune di Milano - Area attività Commerciali e Suap Unità Programmazione e Gestione Commercio su aree pubbliche -uff. edicole- avente ad oggetto “Ricorso per l'ottemperanza della Sentenza n. 6026/2021 resa nel giudizio per revocazione della sentenza n. 5283/18 del Consiglio di Stato per la riforma della sentenza n. 294/13 resa dal TAR Lombardia nel giudizio promosso per l'annullamento della nota 26.10.11 con la quale è stato comunicato al ricorrente che l'edicola di proprietà (del sig. Giacoppo) temporaneamente sita in via Buonarroti angolo piazza Piemonte non sarà più ricollocata nella sua posizione originaria al centro di piazza Piemonte”; - della nota prot. n. 293459/22 del 25.05.2022 della Direzione Mobilità Area Trasporto Pubblico Sharing e Sosta Unità Attuazione Parcheggi del Comune di Milano avente ad oggetto “Rilascio parere di competenza per parere su riposizionamento edicola in Piazza Piemonte”, allegato alla nota Prot. n. 308663 dell'01.6.2022 (e conosciuto solo in tale data) adottata dal Comune di Milano - Area attività Commerciali e Suap Unità Programmazione e Gestione Commercio su aree pubbliche -uff. edicole, con la quale la Direzione mobilità ha “espresso parere negativo circa la fattibilità della ricollocazione dell'edicola all'interno del corpo emergente residuato, ove oggi sono presenti la Guardiania dei box sotterranei e i bagni/servizi igienici, stanti gli impedimenti tecnici rilevati”, nonché del relativo “allegato tecnico”; - sebbene atti endoprocedimentali, dei provvedimenti con i quali il Comune ha più volte avviato il procedimento (comunicazione di avvio del procedimento del 24.01.2022); - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti;

Giustizia amministrativa202202406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nota comunale relativa all'esecuzione di una precedente sentenza e parere negativo sul riposizionamento di un'edicola in piazza Piemonte

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il titolare di un'edicola ha impugnato la nota del Comune di Milano relativa al procedimento avviato per dare esecuzione a una precedente sentenza concernente il mancato riposizionamento dell'edicola nella posizione originaria, nonché il parere negativo della Direzione Mobilità comunale e il relativo allegato tecnico, fondati su asseriti impedimenti tecnici alla ricollocazione dell'edicola nel corpo emergente residuato in piazza Piemonte. Sono stati inoltre contestati gli atti endoprocedimentali e gli ulteriori atti connessi, con riserva di motivi aggiunti. All'udienza del 23 ottobre 2025 il nuovo difensore della parte ricorrente, nominato in sostituzione del precedente, ha chiesto il rinvio poiché non aveva ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza. Il mancato avviso è risultato collegato all'utilizzo di un modulo non corretto per il deposito della nuova procura.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di rinvio, senza esaminare il merito delle censure relative agli atti comunali e al riposizionamento dell'edicola. Ha ritenuto necessario assicurare l'effettività del diritto di difesa del nuovo difensore, consentendo anche il deposito di memorie e documenti nei termini di legge. Il giudizio è stato quindi rimesso al Presidente della Sezione competente per la fissazione di una nuova udienza di merito. Le spese non sono state definite nel testo dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non espone una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Quando il nuovo difensore della parte non abbia ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza per una circostanza connessa al deposito della nuova procura, il giudice può rinviare la trattazione per assicurare l'effettività del diritto di difesa.
  • Il rinvio deve consentire alla parte di esercitare pienamente il contraddittorio, compreso il deposito di memorie e documenti nei termini processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.