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Ordinanza

Ordinanza n. 228/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro n. -OMISSIS-, conosciuto il 12.2.2026, relativo alla selezione pubblica indetta con il D.R. n. -OMISSIS-, per copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (RTT), riservata ai sensi dell’art. 24, comma 1-bis, legge 30.12.2010 n. 240, presso il Dipartimento di -OMISSIS-, per il Gruppo scientifico-disciplinare -OMISSIS-- Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie e per il Settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, Codice procedura -OMISSIS-, nella parte in cui il Prorettore - anziché disporre la correzione degli errori materiali/aritmetici e la rimozione delle irregolarità riscontrate negli impugnati verbali della Commissione valutatrice, conseguentemente approvando gli atti della selezione con individuazione del Prof. -OMISSIS--OMISSIS- come vincitore - ha decretato che “non sono approvati gli atti della selezione pubblica” e disposto la rinnovazione dell’intera procedura di valutazione “da svolgersi ad opera di una nuova Commissione in diversa composizione, da individuarsi a cura del Dipartimento di -OMISSIS-”; - di ogni atto al predetto comunque connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo, nei limiti dell’interesse del ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla corretta definizione della procedura comparativa e del suo diritto ad essere individuato quale vincitore della selezione.

Giustizia amministrativa202600662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di non approvazione degli atti della selezione e di rinnovazione dell’intera procedura valutativa mediante nuova Commissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale con cui l’Università, anziché correggere gli errori materiali o aritmetici e rimuovere le irregolarità riscontrate nei verbali della Commissione, approvando gli atti e individuandolo quale vincitore, ha disposto la non approvazione degli atti della selezione e la rinnovazione dell’intera procedura di valutazione da parte di una nuova Commissione. Ha chiesto l’annullamento cautelare dell’atto e l’accertamento del diritto alla corretta definizione della procedura comparativa e all’individuazione quale vincitore. Il ricorso contestava, in sostanza, la necessità e la legittimità della rinnovazione integrale, sostenendo che le irregolarità avrebbero potuto essere corrette senza rinnovare la valutazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni juris, rilevando che il provvedimento di non approvazione e rinnovazione non si fonda soltanto su errori nell’attribuzione dei punteggi ai prodotti scientifici e ai titoli, ma anche su incongruenze e violazioni dei criteri di valutazione previamente stabiliti dalla Commissione. Tali irregolarità sono state ritenute tali da rendere necessaria e imprescindibile la rinnovazione delle operazioni valutative da parte di una nuova Commissione. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché la rinnovazione della valutazione non era ancora avvenuta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 1-bis, l. 30 dicembre 2010, n. 240

    riserva della selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track

    La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura selettiva, senza ulteriore interpretazione specifica nella decisione.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    Il giudizio cautelare è deciso applicando i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il provvedimento di rinnovazione di una procedura selettiva risulti fondato non solo su errori di punteggio, ma anche su incongruenze e violazioni dei criteri di valutazione previamente stabiliti dalla commissione, tali da compromettere complessivamente le operazioni valutative.
  • La rinnovazione integrale delle operazioni valutative mediante una nuova commissione può risultare necessaria quando le irregolarità accertate incidano sulla coerenza e sull’applicazione dei criteri di valutazione, non essendo sufficiente la mera correzione di singoli errori materiali o aritmetici.
  • Il periculum in mora non sussiste, nella fase cautelare, quando la rinnovazione della valutazione disposta dall’amministrazione non sia ancora stata eseguita, poiché manca un pregiudizio attuale derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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