Regolamento (UE) 2019/1676
Regolamento (UE) 2019/1676 della Commissione del 7 ottobre 2019 che rettifica alcune versioni linguistiche dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento (UE) 2019/1676 della Commissione corregge errori presenti solo in alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari. Le correzioni riguardano la versione ceca, lettone e slovacca, con riferimento a specifiche categorie e tabelle dell’allegato II relative alle condizioni d’impiego degli additivi. L’intervento è motivato dall’esigenza di garantire certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e il corretto funzionamento del mercato interno. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica di alcune versioni linguistiche dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sole versioni linguistiche ceca, lettone e slovacca del regolamento (CE) n. 1333/2008, limitatamente alle disposizioni dell’allegato II, parte A e parte E, richiamate nel testo. Incide sulle condizioni d’impiego degli additivi alimentari in specifiche categorie di alimenti, con finalità di correzione redazionale e chiarimento giuridico. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche e, per effetto della natura del regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica di alcune versioni linguistiche dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari
Il regolamento (UE) 2019/1676 interviene in via meramente correttiva sul testo del regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari. La Commissione motiva l’intervento con la presenza di errori in alcune versioni linguistiche che potevano compromettere la chiarezza giuridica per gli operatori del settore alimentare e il buon funzionamento del mercato interno.
Contesto e base giuridica
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008. I considerando precisano che le inesattezze riguardano esclusivamente le versioni ceca, lettone e slovacca e che la rettifica non incide sulle altre versioni linguistiche.
Ambito delle correzioni
Le correzioni sono circoscritte all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che disciplina le condizioni d’impiego degli additivi alimentari, incluse restrizioni ed eccezioni.
In particolare:
- per la versione ceca, sono rettificate la parte A, tabella 2, e la parte E relativa alle categorie 02.1, 02.2.2, 04.2.5.1, 04.2.5.2, 04.2.5.3, 08.2, 08.3.1, 08.3.2, 08.3.3, 14.1.4, 15.1 e 15.2;
- per la versione lettone, è rettificata la parte E, categoria 04.1.2;
- per la versione slovacca, è rettificata la parte E, categoria 07.1.
Effetti pratici
La finalità della rettifica è assicurare coerenza testuale tra le diverse versioni linguistiche e prevenire incertezze applicative nella valutazione della legittimità dell’uso degli additivi alimentari nelle categorie interessate. Per gli operatori del settore alimentare, ciò significa che la lettura corretta delle condizioni d’impiego deve essere fatta alla luce della versione linguistica rettificata.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rettifica delle versioni linguistiche
L’articolo 1 dispone la correzione di alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 1333/2008: in particolare, la versione ceca per l’allegato II, parte A, tabella 2, e per l’allegato II, parte E, categorie 02.1, 02.2.2, 04.2.5.1, 04.2.5.2, 04.2.5.3, 08.2, 08.3.1, 08.3.2, 08.3.3, 14.1.4, 15.1 e 15.2; la versione lettone per l’allegato II, parte E, categoria 04.1.2; la versione slovacca per l’allegato II, parte E, categoria 07.1. La rettifica riguarda le condizioni d’impiego degli additivi alimentari, cioè restrizioni ed eccezioni, ed è limitata alle versioni indicate.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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