Regolamento (UE) 2019/1687
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1687 della Commissione dell’8 ottobre 2019 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei produttori esportatori cinesi beneficiari dell’aliquota antidumping del 30,6 % prevista dal regime già in vigore per le piastrelle di ceramica. A seguito dell’istruttoria sulla domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione conclude che Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd soddisfa i tre criteri richiesti e va quindi inserita nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179. L’atto è di natura meramente applicativa e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 per aggiungere Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd all’elenco dei produttori esportatori cinesi soggetti al dazio antidumping del 30,6 % sulle piastrelle di ceramica.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese, nell’ambito delle misure antidumping definitive già vigenti. Riguarda in particolare i nuovi produttori esportatori cinesi che chiedono di essere trattati come società che hanno collaborato non incluse nel campione o non beneficiarie del trattamento individuale, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179. L’effetto è specifico per il soggetto aggiunto in allegato e opera dall’entrata in vigore del regolamento, senza effetti retroattivi espressamente previsti nel testo fornito.
Modifica dell’allegato I del regolamento antidumping sulle piastrelle di ceramica originarie della RPC
Il regolamento interviene su un regime antidumping già esistente relativo alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il regolamento di base n. 2016/1036 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179, aggiorna l’elenco dei produttori esportatori beneficiari dell’aliquota applicabile ai soggetti collaboranti non inclusi nel campione.
Contesto normativo e misure già in vigore
Le misure antidumping sulle piastrelle di ceramica cinesi erano state istituite inizialmente dal regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011, con aliquote individuali comprese tra il 13,9 % e il 36,5 % per i produttori inclusi nel campione, un’aliquota del 30,6 % per gli altri collaboranti non campionati e un dazio residuo del 69,7 % per i non collaboranti. In seguito al riesame in previsione della scadenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 ha confermato il mantenimento dei dazi.
Presupposti per il trattamento dei nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 consente alla Commissione di modificare l’allegato I quando un nuovo produttore esportatore della RPC dimostri di soddisfare i criteri richiesti e produca elementi probatori sufficienti. Il regime è finalizzato a evitare che soggetti realmente nuovi, non presenti nel periodo dell’inchiesta, restino esclusi dall’aliquota applicabile ai collaboranti non campionati.
Domanda di Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd e attività istruttoria
Nel mese di ottobre 2018 Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd ha chiesto di essere trattata come nuovo produttore esportatore e di beneficiare dell’aliquota del 30,6 %. La Commissione ha richiesto un questionario, ha esaminato le risposte e non ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi di prova. Inoltre, ha informato l’industria dell’Unione, che tuttavia non ha presentato osservazioni.
Valutazione dei tre criteri previsti dall’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/2179
Per il primo criterio, la Commissione ha verificato il registro delle vendite del richiedente per il periodo dell’inchiesta, riscontrando soltanto vendite sul mercato interno e nessuna prova di esportazioni verso l’Unione prima o durante tale periodo.
Per il secondo criterio, è stata esaminata la struttura societaria del richiedente, composta da dieci società collegate. Due società collegate erano coinvolte nella produzione del prodotto in esame, ma operavano solo sul mercato interno; non sono emersi altri legami commerciali o operativi con esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure antidumping. Cinque società collegate erano state costituite dopo il periodo dell’inchiesta e le altre tre non svolgevano attività commerciale relativa al prodotto in esame.
Per il terzo criterio, la Commissione ha constatato che il richiedente non aveva esportato nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta, ma ha ritenuto sufficiente la prova di accordi contrattuali irrevocabili di vendita nell’Unione di quantitativi significativi del prodotto in esame.
Conclusione della Commissione e aggiornamento dell’elenco
Sulla base degli elementi raccolti, la Commissione ha concluso che Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd soddisfa tutti e tre i criteri richiesti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Di conseguenza, il suo nome viene inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179, con attribuzione del codice aggiuntivo TARIC C505.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti pratici sulla classificazione doganale e sull’applicazione del dazio antidumping alla società indicata.
Disposizioni principali
Contesto delle misure antidumping sulle piastrelle di ceramica cinesi
Il regolamento si innesta sulle misure antidumping definitive già istituite sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della RPC con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 e mantenute con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179. Quest’ultimo aveva previsto, per i produttori esportatori cinesi collaboranti non inclusi nel campione o non beneficiari di trattamento individuale, un dazio medio ponderato del 30,6 %.
Criteri per il trattamento dei nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 consente di modificare l’allegato I e concedere a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del 30,6 % se sono forniti elementi di prova sufficienti. La Commissione verifica in particolare: assenza di esportazioni verso l’Unione durante o prima del periodo dell’inchiesta, assenza di legami con esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping, e prova di esportazioni successive o di contratti irrevocabili di vendita nell’Unione.
Esame della domanda di Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd
La società ha presentato domanda nell’ottobre 2018 per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Dopo questionario, analisi delle risposte e verifica di dati di vendita, statistiche doganali UE e documentazione aggiuntiva, la Commissione ha ritenuto provato che la società non avesse esportato il prodotto nell’Unione nel periodo rilevante, non avesse legami commerciali od operativi incompatibili con il regime e avesse fornito elementi di prova di accordi contrattuali irrevocabili di vendita nell’Unione.
Esito dell’istruttoria e modifica dell’allegato I
La Commissione conclude che i tre criteri sono soddisfatti e che il nome della società deve essere aggiunto all’elenco dei produttori cinesi collaboranti non inclusi nel campione o non beneficiari di trattamento individuale contenuto nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179. L’allegato viene quindi aggiornato con l’indicazione del codice aggiuntivo TARIC C505 per Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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