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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1704

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1704 della Commissione del 9 ottobre 2019 che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2019 alcuni quantitativi riportati nel 2018 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

Normativa europea32019R1704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la disciplina UE sul riporto interannuale dei contingenti di pesca, aggiungendo al 2019 i quantitativi non utilizzati nel 2018 per gli stock ammessi. La Commissione verifica l’ammissibilità dei riporti richiesti e li incorpora nei contingenti del 2019 dei regolamenti settoriali pertinenti. Il testo contiene un allegato molto dettagliato con i quantitativi riportati per Stato membro, stock e zona. Sono esclusi i casi in cui la flessibilità interannuale della PCP sia già stata utilizzata o non sia applicabile, come per la musdea bianca.

Integrazione per il 2019 dei contingenti di pesca di alcuni Stati membri con i quantitativi riportati dal 2018, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione che hanno presentato, entro il 31 ottobre 2018, domanda di riporto di parte dei propri contingenti di pesca 2018 all’anno successivo per gli stock indicati nell’allegato. Riguarda esclusivamente i contingenti e gli stock elencati, e produce effetti sulle possibilità di pesca 2019 fissate dai regolamenti (UE) 2018/1628, 2018/2025, 2018/2058 e 2019/124. Restano esclusi i riporti relativi agli stock di musdea bianca, poiché per tali stock il regolamento (UE) 2018/2025 non stabilisce un totale ammissibile di catture nelle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14; sono inoltre esclusi gli stock per i quali sia già stata utilizzata la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Integrazione dei contingenti di pesca 2019 con i riporti dal 2018

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1704 della Commissione dà attuazione all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, consentendo di aggiungere ai contingenti di pesca 2019 alcuni quantitativi non sfruttati nel 2018. La misura si inserisce nel sistema di gestione annuale dei TAC e dei contingenti della politica comune della pesca, e mira a disciplinare in modo puntuale il riporto interannuale ammesso.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il quadro dei regolamenti del Consiglio che hanno fissato le possibilità di pesca per il 2018 e per il 2019 per diversi stock ittici, nonché le richieste presentate da alcuni Stati membri entro il 31 ottobre 2018 per riportare parte dei contingenti 2018 all’anno successivo. Il regolamento afferma che, dopo la verifica dell’ammissibilità e dello stato di sfruttamento degli stock, i quantitativi indicati nell’allegato possono essere trasferiti dal 2018 al 2019 nel rispetto dei limiti del regolamento (CE) n. 847/96.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina si applica agli Stati membri che hanno presentato tempestivamente la richiesta di riporto e riguarda solo gli stock espressamente elencati nell’allegato. L’effetto pratico è l’aumento dei contingenti 2019 già fissati dai regolamenti (UE) 2018/1628, 2018/2025, 2018/2058 e 2019/124. L’allegato dettaglia i quantitativi per Stato membro, stock, zona e percentuale di riporto, in tonnellate.

Regola del riporto e limiti

Il meccanismo si fonda sull’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, che consente agli Stati membri di chiedere, entro il 31 ottobre dell’anno di applicazione del contingente, il riporto all’anno successivo fino al 10 % del contingente assegnato. Il regolamento dà seguito a tali richieste solo per i casi ammessi, dopo aver considerato l’effettivo utilizzo dei contingenti e la compatibilità con lo stato biologico degli stock interessati.

Esclusioni rilevanti

Una esclusione espressa riguarda i quantitativi inutilizzati relativi alla musdea bianca, poiché il regolamento (UE) 2018/2025 non prevede per tale specie un totale ammissibile di catture nelle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14. Un’ulteriore esclusione deriva dal rapporto con l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013: per gli stock compresi nell’allegato, la flessibilità interannuale della PCP non si cumula con altre forme di riporto; se essa è già stata utilizzata, lo stock resta fuori dal campo di applicazione del presente regolamento per quel profilo.

Allegato tecnico

L’allegato costituisce la parte operativa essenziale del regolamento. Per ciascun codice paese e stock vengono riportati: contingente finale 2018, catture 2018, eventuali catture soggette a condizioni speciali, percentuale del contingente finale e quantitativo riportato. I dati interessano numerose specie e aree di pesca, tra cui Baltico, Mare del Nord, acque nord-occidentali e altre zone CIEM, con incidenza su specie commercialmente rilevanti come aringa, merluzzo bianco, sgombro, nasello, scampo, sogliola e spratto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riporto dei quantitativi 2018 ai contingenti 2019

L’articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2019 nei regolamenti (UE) 2018/1628, 2018/2025, 2018/2058 e 2019/124 siano maggiorati degli importi indicati nell’allegato. Il riporto riguarda quantitativi non utilizzati nel 2018, nei limiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, cioè fino al 10 % del contingente assegnato, su richiesta presentata entro il 31 ottobre dell’anno di applicazione del contingente.

Verifica di ammissibilità e esclusioni

La Commissione afferma di aver verificato l’ammissibilità dei riporti richiesti e lo stato di sfruttamento degli stock interessati. Sono esclusi i quantitativi inutilizzati relativi alla musdea bianca, perché il regolamento (UE) 2018/2025 non stabilisce un TAC per tale specie nelle sottozone CIEM 1-10, 12 e 14. Inoltre, per gli stock elencati nell’allegato è esclusa la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; se tale flessibilità è già stata utilizzata da uno Stato membro per uno stock, non si applica alcun ulteriore riporto per lo stesso stock.

Allegato con i quantitativi riportati

L’allegato elenca, per ciascuno Stato membro interessato, codice stock, specie, zona di pesca, contingente finale 2018, catture 2018, eventuali catture soggette a condizioni speciali, percentuale del contingente finale e quantitativo riportato in tonnellate. L’elenco copre numerosi stock ittici, tra cui merluzzo bianco, aringa, sgombro, nasello, scampo, passera di mare, melù, merlano, sogliola, spratto e altri.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinegestione dei contingentipolitica comune della pesca

Testo integrale

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