Regolamento (UE) 2019/1688
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione dell’8 ottobre 2019 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antidumping sui miscugli di urea e nitrato di ammonio (UAN) e istituisce dazi definitivi in forma specifica per tonnellata, ritenendo provati dumping, pregiudizio all’industria dell’Unione, nesso di causalità e interesse dell’Unione. Le misure riguardano le importazioni originarie di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti, con aliquote differenziate per alcuni produttori cooperanti e per tutte le altre società. La Commissione dispone inoltre la riscossione definitiva dei dazi provvisori, ma esclude la riscossione retroattiva sulle importazioni registrate. Viene anche respinta un’offerta di impegno sui prezzi presentata tardivamente da un esportatore russo.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio (UAN) originari di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America, con riscossione definitiva dei dazi provvisori e rigetto della retroattività.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale, attualmente classificati con il codice NC 3102 80 00, originari di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America. Riguarda importatori, operatori commerciali e soggetti doganali coinvolti nell’immissione in libera pratica del prodotto, nonché i produttori/esportatori espressamente individuati nelle tabelle del provvedimento. Restano esclusi i prodotti non corrispondenti alla definizione merceologica oggetto dell’inchiesta; la disciplina non prevede dazi retroattivi sulle importazioni registrate e disciplina espressamente le condizioni per l’applicazione delle aliquote individuali tramite fattura commerciale valida.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio (UAN)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione conclude l’inchiesta antidumping avviata il 13 agosto 2018 sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale, originari di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America. La Commissione ritiene accertati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione, e istituisce misure definitive in forma di dazio specifico per tonnellata.
Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato
Il prodotto interessato è costituito dai miscugli di urea e nitrato di ammonio (UAN) classificati al codice NC 3102 80 00. La Commissione precisa che la definizione del prodotto copre i miscugli in soluzioni acquose o ammoniacali e respinge le preoccupazioni delle parti circa possibili elusioni tramite classificazioni doganali diverse. Il procedimento riguarda importazioni nell’Unione originarie dei tre paesi interessati e coinvolge i produttori esportatori cooperanti e le altre società non specificamente indicate.
Procedura: apertura, registrazione, misure provvisorie e fase definitiva
L’inchiesta è stata aperta sulla base di una denuncia di Fertilizers Europe presentata il 29 giugno 2018 per conto di produttori rappresentanti oltre il 50 % della produzione dell’Unione. Durante il periodo di comunicazione preventiva, le importazioni sono state sottoposte a registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/455. Il 12 aprile 2019 la Commissione aveva già istituito un dazio antidumping provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/576.
Dopo la divulgazione provvisoria e quella finale delle informazioni, la Commissione ha esaminato osservazioni scritte e audizioni delle parti interessate, incluse autorità governative, produttori esportatori, produttori dell’Unione, associazioni di utilizzatori e altri operatori economici. In alcuni casi ha fornito divulgazioni supplementari e ha rettificato taluni calcoli tecnici, ad esempio in relazione alle SGAV, al valore normale e al prezzo all’esportazione.
Definizione del prodotto e campionamento
La Commissione conferma che il prodotto in esame comprende i miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale. Le osservazioni secondo cui il richiamo al codice NC 3102 80 00 potrebbe favorire elusioni mediante altri codici sono respinte, poiché la classificazione doganale corretta sarebbe unicamente quella corrispondente alla descrizione del prodotto.
Quanto al campionamento, la Commissione conferma il campione dei produttori dell’Unione già definito nella fase provvisoria: tre dei quattro maggiori produttori dell’Unione, rappresentativi di oltre il 50 % della produzione e delle vendite dell’Unione. Le contestazioni ricevute non hanno comportato modifiche del campione.
Dumping: Russia
Per la Russia, la Commissione conferma il valore normale costruito e il prezzo all’esportazione, ma accoglie o respinge diverse osservazioni tecniche, tra cui alcune rettifiche sulle SGAV e sulla metodologia di costruzione del prezzo. Conferma altresì l’adeguamento del costo del gas naturale, ritenendo che il mercato russo del gas sia distorto per effetto della regolazione statale, della posizione dominante di Gazprom, dell’imposta del 30 % all’esportazione e di ulteriori misure statali sui prezzi e sui trasporti.
I margini di dumping definitivi per la Russia sono pari al 31,9 % per il gruppo Acron, al 20,0 % per il gruppo Eurochem e al 31,9 % per tutte le altre società. Tali margini sono espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Dumping: Trinidad e Tobago
Per Trinidad e Tobago, la Commissione analizza le osservazioni di Methanol Holdings (Trinidad) Limited sul valore normale e sul prezzo all’esportazione, accogliendo alcune rettifiche tecniche e confermando il resto dell’impostazione. Il margine di dumping definitivo è pari al 55,8 % per MHTL e per tutte le altre società.
Dumping: Stati Uniti
Per gli Stati Uniti, la Commissione esamina le osservazioni di CF Industries Holdings, soprattutto sul metodo di verifica delle vendite in normali operazioni commerciali e sugli adeguamenti per il confronto equo. Respinge la tesi secondo cui occorrerebbe analizzare la redditività a livello di singolo impianto quando non vi siano entità giuridiche distinte, e respinge anche le richieste di adeguamento dei quantitativi e dei costi. Il margine di dumping definitivo è pari al 37,3 % per CF Industries Holdings, Inc. e per tutte le altre società.
Pregiudizio, nesso di causalità e sottoquotazione
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione è stata oggetto di pregiudizio notevole. Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate nel periodo esaminato, mentre i prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti e la redditività si è deteriorata fino alle perdite nel periodo dell’inchiesta. La Commissione conferma la sottoquotazione e la contrazione dei prezzi, anche alla luce di una metodologia di confronto che tiene conto di specificità logistiche e commerciali del mercato dell’UAN.
Le contestazioni basate su presunti effetti dei prezzi mondiali dell’urea, sui costi del gas naturale, sulla geografia dei produttori dell’Unione, sulla stagionalità e su presunti problemi di rappresentatività del campione vengono respinte. La Commissione conclude che nessun altro fattore, singolarmente o congiuntamente, spezza il nesso causale tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
Livello delle misure e forma del dazio
La Commissione applica la regola del dazio inferiore in relazione a Trinidad e Tobago e Stati Uniti, mentre per la Russia opera l’esame delle distorsioni relative alle materie prime di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Il dazio definitivo è tuttavia fissato come importo specifico per tonnellata, non come dazio ad valorem, perché la Commissione ritiene che la volatilità dei prezzi del gas e dell’UAN renda più appropriata una misura in euro/tonnellata rispetto a un’aliquota percentuale.
Le aliquote definitive sono quindi: Russia 42,47 EUR/tonnellata per Acron e per tutte le altre società, 27,77 EUR/tonnellata per Azot e Nevinnomyssky Azot; Trinidad e Tobago 22,24 EUR/tonnellata; Stati Uniti 29,48 EUR/tonnellata.
Riscossione dei dazi provvisori e mancata retroattività
I depositi effettuati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente. Tuttavia, poiché le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non risultano soddisfatte, la Commissione esclude la riscossione retroattiva dei dazi per il periodo in cui le importazioni erano registrate.
Offerta di impegno sui prezzi
Un produttore esportatore russo aveva presentato un’offerta di impegno ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base, ma la Commissione la respinge perché tardiva, non sufficiente a eliminare il pregiudizio e, soprattutto, non monitorabile in modo praticabile. Il rischio di compensazione incrociata tra le vendite di UAN e altri prodotti tramite società collegate nell’Unione rende l’impegno impraticabile.
Effetti pratici per gli operatori
Per l’applicazione delle aliquote individuali è indispensabile una fattura commerciale conforme alla formula tassativamente prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In assenza di tale fattura, si applica l’aliquota residuale per "tutte le altre società". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, e costituisce la base giuridica per la riscossione doganale delle misure definitive sui flussi di importazione di UAN interessati.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping definitivo
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale, classificati al codice NC 3102 80 00, originari di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America (art. 1, par. 1).
Importi specifici per tonnellata e codici TARIC
Il dazio è fissato come importo specifico per tonnellata. Per la Russia: PJSC Acron 42,47 EUR/tonnellata (TARIC C500), Azot 27,77 EUR/tonnellata (C501), Nevinnomyssky Azot 27,77 EUR/tonnellata (C504), tutte le altre società 42,47 EUR/tonnellata (C999). Per Trinidad e Tobago: Methanol Holdings (Trinidad) Limited 22,24 EUR/tonnellata (C502) e tutte le altre società 22,24 EUR/tonnellata (C999). Per gli Stati Uniti: CF Industries Holdings, Inc. 29,48 EUR/tonnellata (C503) e tutte le altre società 29,48 EUR/tonnellata (C999) (art. 1, par. 2).
Condizioni per l’applicazione dell’aliquota individuale
L’aliquota individuale si applica solo se alla dogana viene presentata una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta, datata e firmata da un responsabile della società, con identificazione del produttore e del quantitativo esportato; in mancanza, si applica il dazio per "tutte le altre società" (art. 1, par. 3).
Regime doganale applicabile
Salvo diversa indicazione del regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali (art. 1, par. 4).
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/576 sono riscossi in via definitiva; gli importi depositati eccedenti l’aliquota definitiva sono svincolati (art. 2).
Nessuna riscossione retroattiva
Non è disposto alcun dazio antidumping definitivo retroattivo sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/455; i dati raccolti nell’ambito della registrazione non sono più conservati (art. 3).
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 4).
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