Sentenza del 03/07/2017 n. 5979 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accertamento - cancellazione di società dal registro delle imprese - raddoppio dei termini ex art. 28 - co. 4 D.Lgs. n. 175/14 - applicabilità - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'effetto della cancellazione di una società dal registro delle imprese e l'applicabilità del differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014. È stato esaminato se tale disciplina potesse operare anche quando la richiesta di cancellazione fosse stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto o quando l'attività accertativa fosse già stata compiuta prima dell'estinzione della società.
La decisione
La sentenza ha affermato che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., anche se permangono rapporti giuridici non definiti. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 si applica soltanto quando la richiesta di cancellazione sia stata presentata durante la vigenza del decreto. La disposizione riguarda la capacità della società e non modifica i termini per l'accertamento, che restano disciplinati dalle norme ordinarie. Pertanto, essa non può essere utilizzata per incidere su un'attività accertativa già compiuta prima della dichiarazione di estinzione.
Norme richiamate
Art. 2945, comma 2, codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina la sua immediata estinzione, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.
La cancellazione produce l'estinzione immediata della società; la permanenza di rapporti pendenti non impedisce tale effetto.
Art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014
Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione si applica nei casi in cui la richiesta di cancellazione sia presentata nella vigenza del decreto.
Il differimento ha efficacia limitata alle cancellazioni richieste durante la vigenza della norma e incide sulla capacità della società, non sui termini sostanziali o procedurali dell'accertamento tributario.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese comporta, in linea generale, la sua estinzione immediata, anche in presenza di rapporti ancora pendenti.
- Il regime transitorio o differito previsto dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 può essere applicato solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata nel periodo temporale previsto dalla norma.
- Il differimento degli effetti dell'estinzione non equivale a un ampliamento o a un raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale: tali termini devono essere verificati sulla base della normativa specificamente applicabile.
- Se l'attività accertativa è stata compiuta prima dell'estinzione della società, l'art. 28, comma 4, non può essere invocato per alterarne retroattivamente la validità o i termini.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra norme che regolano la capacità o l'esistenza processuale della società e norme che disciplinano i termini dell'accertamento.
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