Cassazione Civile, Ordinanza n. 20903/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento per IVA, IRAP e accessori emessa a seguito di un accertamento originariamente notificato a una società in accomandita semplice e alle due socie. La contribuente, già socia accomandante, aveva sostenuto che la società fosse cessata e cancellata prima della notifica della cartella e che, quindi, le somme non potessero esserle richieste. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo decisiva l’estinzione della società e limitata la responsabilità del socio ai soli importi eventualmente ricevuti in sede di liquidazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 2495 c.c., sostenendo che l’avviso di accertamento presupposto era stato notificato alla società prima della cancellazione, che la contribuente aveva partecipato personalmente al giudizio sull’accertamento e che la pretesa fiscale era quindi coperta da giudicato anche nei suoi confronti quale soggetto direttamente obbligato, non per fenomeno successorio.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata quindi annullata perché aveva errato nell’applicare il principio relativo alla successione dei soci dopo l’estinzione della società, trascurando che la cartella traeva origine da un accertamento già ritualmente notificato e definito anche nei confronti della socia personalmente.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente, ma il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare la nullità della sentenza d’appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per denunciare la violazione dell’art. 2495 c.c.
art. 2495 c.c.
La Corte ha ritenuto non pertinente l’applicazione del principio relativo alla successione dei soci per estinzione della società, poiché nel caso concreto la riscossione era fondata su un giudicato formatosi anche nei confronti della socia come soggetto personalmente obbligato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato in relazione alla memoria depositata nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando la pretesa fiscale deriva da un accertamento ritualmente notificato e definito con sentenza passata in giudicato anche nei confronti del socio che ha partecipato al giudizio, la successiva riscossione non va qualificata come effetto della sola successione nei debiti della società estinta, ma come esecuzione di un’obbligazione già accertata anche in capo al socio.
- La disciplina sulla sorte dei debiti sociali dopo l’estinzione della società non è decisiva se il titolo posto a base della cartella è un giudicato formatosi pure nei confronti del socio quale destinatario diretto del dictum giudiziale.
- Il giudice di merito deve verificare la reale base giuridica della riscossione: se essa dipende da un giudicato personale del socio, non può annullare la cartella limitandosi a richiamare l’avvenuta cancellazione della società e la regola dell’art. 2495 c.c.
- Il motivo di ricorso che investe la corretta qualificazione del rapporto tra accertamento, giudicato e riscossione può assorbire la censura sulla motivazione apparente della sentenza impugnata.
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