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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-369/23

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2024. — « Vivacom Bulgaria » EAD contro Varhoven administrativen sad e Natsionalna agentsia za prihodite. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Accesso a un giudice indipendente e imparziale – Responsabilità di uno Stato membro per i danni arrecati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione – Violazione da parte di un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Competenza di un organo giurisdizionale di ultima istanza avente la qualità di parte convenuta nella controversia – Composizione del collegio giudicante. — Causa C-369/23

Giurisprudenza europea62023CJ0369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato se i principi di tutela giurisdizionale effettiva e di giudice indipendente e imparziale impediscano a una corte suprema amministrativa di decidere, in ultima istanza, una causa di responsabilità dello Stato per una propria precedente decisione in materia IVA. Ha risposto negativamente, affermando che la compatibilità dipende dall'assenza di dubbi legittimi sull'imparzialità e dall'adozione di garanzie adeguate nella concreta composizione e trattazione del caso. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la mera qualità di parte convenuta del giudice non sia sufficiente a far venire meno l'imparzialità oggettiva.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE della competenza del giudice amministrativo supremo a conoscere, in ultima istanza, di un'azione risarcitoria contro sé stesso per asserita violazione del diritto dell'Unione in materia IVA.

La questione giuridica

Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 47, secondo comma, della Carta ostino a una normativa nazionale che attribuisce allo stesso organo giurisdizionale amministrativo supremo la competenza a decidere in ultimo grado, nel ricorso per cassazione, un'azione di responsabilità dello Stato per una presunta violazione del diritto dell'Unione derivante da una sua precedente sentenza, in una causa nella quale tale organo figura come parte convenuta.

Principio di diritto

Il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro attribuisca a un organo giurisdizionale di ultimo grado la cognizione di un'azione risarcitoria per violazione del diritto UE derivante da una sua precedente sentenza, anche quando quell'organo è convenuto nel giudizio, purché la normativa nazionale e le modalità concrete di trattazione garantiscano che i singoli non nutrano dubbi legittimi sull'indipendenza e sull'imparzialità del collegio giudicante; nel caso concreto, la sola circostanza che il giudice sia parte convenuta non basta a integrare una violazione, se il collegio che decide non ha partecipato alla difesa dell'organo e non emergono elementi oggettivi idonei a mettere in dubbio la sua neutralità.

Norme richiamate

  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE

Responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE e competenza del giudice convenuto

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Varhoven administrativen sad bulgaro, riguarda un'azione risarcitoria proposta da �Vivacom Bulgaria" EAD per ottenere il ristoro del danno asseritamente causato da una violazione del diritto dell'Unione in materia di IVA. Il punto centrale era se fosse compatibile con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e con l'articolo 47 della Carta che lo stesso organo giurisdizionale supremo amministrativo, convenuto in giudizio, conoscesse in ultimo grado della controversia.

Contesto fattuale e procedimento principale

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA emesso dalla NAP nei confronti della BTK, poi divenuta Vivacom Bulgaria, e confermato dapprima dal tribunale amministrativo di Sofia e poi dallo stesso Varhoven administrativen sad con sentenza definitiva del 16 dicembre 2014. Successivamente, la società ha promosso un'azione di risarcimento contro la NAP e contro il Varhoven administrativen sad, invocando la responsabilità dello Stato per una violazione sufficientemente qualificata della direttiva 2006/112/CE, come interpretata dalla sentenza Lebara.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che impone agli Stati membri di predisporre i rimedi giurisdizionali necessari ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori del diritto dell'Unione;
  • l'articolo 47, secondo comma, della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice indipendente e imparziale;
  • l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, per il raccordo con l'articolo 6, paragrafo 1, CEDU;
  • l'articolo 267 TFUE, base del rinvio;
  • la direttiva 2006/112/CE, quale atto dell'Unione asseritamente violato nel caso concreto.

Sul piano nazionale, sono richiamati l'articolo 1, punto 3, l'articolo 128, paragrafo 1, punto 6, e l'articolo 203 del codice del processo amministrativo, nonch�e9 l'articolo 2c della legge sulla responsabilit�e0 dello Stato e dei comuni per i danni.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il requisito di indipendenza ha una dimensione esterna, legata all'assenza di vincoli o pressioni, e una dimensione interna, corrispondente all'imparzialit�e0 e all'equidistanza dalle parti. Ai fini dell'articolo 47 della Carta, occorre valutare oggettivamente se esistano circostanze verificabili che possano suscitare dubbi legittimi nella mente dei singoli.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che:

  • la responsabilit�e0 dello Stato non coincide con una responsabilit�e0 personale del giudice;
  • spetta, in linea di principio, all'ordinamento interno designare il giudice competente e regolare i rimedi;
  • non �e vietato che un organo giurisdizionale di ultimo grado sia competente a conoscere di una causa di responsabilit�e0 dello Stato fondata su una sua precedente decisione, purch�e9 siano previste garanzie adeguate;
  • il fatto che il giudice sia stato parte convenuta in primo grado non compromette di per s�e9 l'imparzialit�e0, a condizione che i membri del collegio chiamato a decidere non abbiano partecipato alla difesa dell'organo convenuto.

Nel caso concreto, la Corte rileva che il fascicolo non mostra che i giudici del collegio investito del ricorso abbiano avuto un ruolo nella difesa del Varhoven administrativen sad nel giudizio di primo grado. Inoltre, le regole di bilancio applicabili al risarcimento non incidono sulla retribuzione o sulle condizioni di impiego dei magistrati e, quindi, non sono idonee a generare dubbi oggettivi sulla loro indipendenza. La mera successione di diversi collegi giudicanti su questioni diverse derivanti dalla stessa situazione non basta, di per s�e9, a far sorgere un legittimo dubbio di imparzialit�e0.

Decisione

La Corte conclude che l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 47, secondo comma, della Carta non ostano a una normativa nazionale che attribuisce allo stesso organo giurisdizionale la cognizione, in ultima istanza, di un'azione di responsabilit�e0 dello Stato per violazione del diritto dell'Unione derivante da una sua precedente sentenza, anche quando tale organo sia convenuto, purch�e9 la normativa e le misure concrete di trattamento della causa consentano di escludere qualsiasi legittimo dubbio sulla sua indipendenza e imparzialit�e0.

Rilievo pratico

La sentenza conferma che il problema non �e8 la coincidenza strutturale tra giudice convenuto e giudice del merito, ma la presenza di garanzie effettive di terziet�e0 nella composizione del collegio e nella gestione del giudizio. Per gli operatori, il punto decisivo �e8 verificare caso per caso se il collegio giudicante sia separato dalla difesa dell'organo convenuto e se esistano elementi obiettivi idonei a compromettere l'apparenza di imparzialit�e0.

Come è indicizzato

Materietutela giurisdizionale effettivaindipendenza e imparzialità del giudiceresponsabilità dello stato per violazione del diritto ueivaprocesso amministrativo

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