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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-717/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2024. — « SISTEM LUX » OOD e VU contro Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rayonen sad Svilengrad e Administrativen sad - Haskovo. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articolo 15 – Fornitura di informazioni alle autorità doganali – Violazione della normativa doganale – Articolo 42 – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Decisione quadro 2005/212/GAI – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Articolo 2, paragrafo 1 – Confisca – Normativa nazionale che prevede l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di entità compresa tra il 100% e il 200% del valore in dogana delle merci e la confisca di queste ultime indipendentemente da chi ne sia il proprietario. — Cause riunite C-717/22 e C-372/23

Giurisprudenza europea62022CJ0717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato due rinvii pregiudiziali bulgari relativi a sanzioni doganali per mancata dichiarazione di merci trasportate in regime di transito esterno. Ha stabilito che il codice doganale dell’Unione consente di punire anche violazioni commesse per negligenza, ma non permette una multa automatica pari almeno al valore delle merci se tale sanzione è sproporzionata. Ha inoltre ritenuto compatibile, in linea di principio, la confisca delle merci oggetto della violazione quando queste appartengano al soggetto responsabile, mentre ha escluso l’applicabilità della decisione quadro 2005/212/GAI agli illeciti amministrativi.

Sanzioni doganali e confisca: compatibilità con il codice doganale dell’Unione di una sanzione pecuniaria pari al valore delle merci e della confisca delle merci oggetto di contrabbando, anche se di proprietà di terzi, e inapplicabilità della decisione quadro 2005/212/GAI agli illeciti amministrativi.

La questione giuridica

Se il codice doganale dell’Unione consenta: 1) di qualificare come violazione doganale anche una condotta colposa consistente nella mancata presentazione della dichiarazione nella forma corretta, e di sanzionarla con una multa pari almeno al valore in dogana delle merci; 2) di prevedere, oltre alla multa, la confisca delle merci oggetto della violazione, anche quando appartengano a un terzo; 3) se, per contro, la decisione quadro 2005/212/GAI sulla confisca in materia penale si applichi anche a un illecito amministrativo e se la confisca debba essere disposta necessariamente da un’autorità giudiziaria e non amministrativa.

Principio di diritto

L’articolo 15 e l’articolo 42, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione non ostano a che uno Stato membro qualifichi come violazione doganale una mancata dichiarazione commessa per negligenza, ma ostano a una sanzione amministrativa pari almeno al valore in dogana delle merci quando, nel complesso, risulti sproporzionata. L’articolo 42, paragrafi 1 e 2, del medesimo codice, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, non osta invece alla confisca delle merci oggetto della violazione in aggiunta alla multa, purché le merci appartengano a una persona cui la violazione è imputabile e l’intero regime sanzionatorio sia proporzionato; la confisca di merci appartenenti a un terzo in buona fede non è ammessa. La decisione quadro 2005/212/GAI non si applica alle confische disposte per illeciti amministrativi doganali, ma solo a confische relative a reati gravi e ordinate nell’ambito di un procedimento penale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 42 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 158 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 198 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 233 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Decisione quadro 2005/212/GAI
  • Articolo 1, quarto trattino, della decisione quadro 2005/212/GAI
  • Articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212/GAI
  • Direttiva 2014/42/UE
  • Articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/42/UE
  • Articolo 14 della direttiva 2014/42/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 17, paragrafo 1, della Carta
  • Articolo 41 della Carta
  • Articolo 49, paragrafo 3, della Carta

Sanzioni doganali e confisca in caso di mancata dichiarazione di merci

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali dei giudici bulgari nell’ambito di controversie connesse a presunte violazioni della normativa doganale durante il trasporto di merci attraverso la Bulgaria. La Corte interpreta il regolamento (UE) n. 952/2013, il diritto alla proprietà della Carta e la decisione quadro 2005/212/GAI in relazione a una disciplina nazionale che prevede sia una sanzione pecuniaria molto elevata sia la confisca delle merci.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑717/22, un autoarticolato diretto dalla Turchia alla Serbia trasportava profili in alluminio; parte del carico risultava non dichiarato. L’autista VU fu sanzionato con una multa pari al valore doganale della merce non dichiarata e la merce fu confiscata a favore dello Stato; la società Sistem Lux, proprietaria delle merci confiscate, impugnò la decisione di confisca. Nella causa C‑372/23, VU impugnò la decisione sanzionatoria e confiscatoria emessa nei suoi confronti sui medesimi fatti.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013, sulla fornitura di informazioni alle autorità doganali;
  • l’articolo 42, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, che impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
  • l’articolo 158 e l’articolo 226 del codice doganale dell’Unione, relativi alla dichiarazione e al regime di transito esterno;
  • l’articolo 198, paragrafo 1, lettera a), che consente alle autorità doganali di adottare misure, compresa la confisca, per rimuovere le merci in caso di inosservanza degli obblighi doganali;
  • la decisione quadro 2005/212/GAI e la direttiva 2014/42/UE, richiamate sul tema della confisca;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta.

Ricevibilità

La quinta questione nella causa C‑372/23 è dichiarata irricevibile. La Corte rileva che il giudice del rinvio non ha spiegato in modo sufficiente perché fosse necessaria l’interpretazione delle disposizioni del codice europeo di buona condotta amministrativa né il collegamento tra tale codice e la normativa nazionale controversa.

Violazione doganale commessa per negligenza e misura della sanzione

La Corte afferma che l’inosservanza dell’obbligo di presentare correttamente la dichiarazione doganale, anche se dovuta a negligenza, può integrare una violazione della normativa doganale ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione. Tuttavia, le sanzioni devono restare proporzionate: una multa fissata tra il 100% e il 200% del valore in dogana delle merci, applicata per una semplice inosservanza formale nel contesto del transito esterno, risulta eccessiva e incompatibile con il requisito di proporzionalità, soprattutto se si aggiunge alla confisca delle merci.

Confisca delle merci oggetto della violazione

Quanto alla confisca, la Corte precisa che l’articolo 42, paragrafo 2, non contiene un elenco tassativo delle sanzioni amministrative, come dimostrato dall’espressione "tra l’altro". Gli Stati membri possono quindi prevedere anche la confisca delle merci oggetto della violazione, purché il regime sanzionatorio complessivo sia proporzionato.

La confisca è compatibile con l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta quando le merci appartengono a una persona cui la violazione è imputabile. Al contrario, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la confisca di beni appartenenti a un terzo in buona fede è incompatibile con il diritto di proprietà. Nel caso concreto, spetta ai giudici del rinvio verificare se la società Sistem Lux possa essere considerata responsabile della violazione.

Inapplicabilità della decisione quadro 2005/212/GAI

La Corte esclude che la decisione quadro 2005/212/GAI si applichi a una confisca disposta in seguito a un illecito amministrativo doganale. Tale atto dell’Unione riguarda infatti soltanto la confisca connessa a reati punibili con pena detentiva superiore a un anno e inseriti in un contesto di cooperazione penale. Non è quindi possibile estenderne l’ambito per analogia a sanzioni amministrative adottate da un’autorità doganale.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • il codice doganale dell’Unione non osta alla qualificazione come violazione doganale di una condotta colposa, ma osta a una multa minima pari al valore delle merci se sproporzionata;
  • il medesimo codice, letto alla luce della Carta, non osta alla confisca delle merci oggetto della violazione se appartengono al soggetto responsabile e il sistema sanzionatorio nel suo insieme è proporzionato;
  • la decisione quadro 2005/212/GAI non si applica alle confische disposte per illeciti amministrativi doganali.

Come è indicizzato

Materiedazio doganalesanzioni amministrativeconfiscadiritto di proprietàrinvio pregiudiziale

Testo integrale

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