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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-573/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2024. — A e a. contro Skatteministeriet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret - Nordhavn. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 370 – Allegato X, parte A, punto 2) – Deroga – Ambito di applicazione – Attività di un ente radiotelevisivo pubblico finanziate mediante un canone obbligatorio versato dai detentori di apparecchi capaci di captare trasmissioni radiofoniche e televisive. — Causa C-573/22

Giurisprudenza europea62022CJ0573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la deroga transitoria dell’articolo 370 della direttiva IVA relativa alle attività degli enti radiotelevisivi pubblici. Stabilisce che uno Stato membro può continuare ad assoggettare a IVA un canone radiotelevisivo obbligatorio, anche se non vi è una prestazione onerosa in senso tecnico-IVA. La Corte aggiunge che adattamenti del canone all’evoluzione tecnologica e una modesta destinazione di proventi ad enti collegati non fanno venir meno la deroga, se il sistema resta sostanzialmente lo stesso.

IVA e canone radiotelevisivo pubblico: portata della deroga dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE per il mantenimento dell’imposizione su attività di radiodiffusione pubblica finanziate da canone obbligatorio

La questione giuridica

Se l’articolo 370 della direttiva IVA, letto con l’allegato X, parte A, punto 2), consenta a uno Stato membro che già tassava al 1° gennaio 1978 l’attività di un ente radiotelevisivo pubblico finanziata da un canone obbligatorio di continuare ad assoggettarla a IVA anche se il canone non costituisce un corrispettivo di prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c); se tale facoltà permanga quando la disciplina del canone sia stata modificata per includere anche smartphone e computer; e se permanga quando una piccola parte dei proventi sia destinata anche a enti e imprese collegate, non direttamente pubblici e non svolgenti in proprio attività radiotelevisiva pubblica.

Principio di diritto

L’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), consente agli Stati membri che già assoggettavano a IVA, al 1° gennaio 1978, le attività non commerciali degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico di mantenere tale imposizione come regime derogatorio, anche se l’attività non rientra nella nozione di prestazione di servizi a titolo oneroso dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c). La deroga continua a operare se, dopo tale data, il canone è stato adattato per tener conto dell’evoluzione tecnologica (ad esempio includendo smartphone e computer) e se una parte limitata dei proventi è destinata a organismi o entità collegate, purché ciò non snaturi il fatto che il canone resta diretto al finanziamento della missione degli enti radiotelevisivi pubblici e che le modalità di tassazione rimangano sostanzialmente immutate.

Norme richiamate

  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 370, direttiva 2006/112/CE
  • Allegato X, parte A, punto 2), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 378, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 267 TFUE

IVA e canone radiotelevisivo pubblico: portata della deroga dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Østre Landsret (Danimarca) in materia di IVA e finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo. Il giudizio principale oppone A, B e Foreningen C allo Skatteministeriet e concerne il rimborso dell’IVA applicata al canone sui media versato dai detentori di apparecchi capaci di ricevere trasmissioni radiotelevisive.

Contesto normativo dell’Unione

La Corte richiama anzitutto l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, nonché l’articolo 370 della medesima direttiva, che consente agli Stati membri che già tassavano, al 1° gennaio 1978, talune operazioni elencate nell’allegato X, parte A, di continuare a farlo. Rileva inoltre l’allegato X, parte A, punto 2), che riguarda le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale. Viene richiamato anche l’articolo 378, paragrafo 1, come disposizione analoga riferita all’Austria, e l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

Fatti rilevanti e normativa danese

In Danimarca, il canone radiotelevisivo è stato storicamente collegato al possesso di apparecchi riceventi, inizialmente radio e televisori, poi anche altri dispositivi capaci di ricevere programmi audiovisivi. Nel tempo, la normativa ha ampliato l’oggetto del canone per includere dispositivi come smartphone e computer e ha consentito, per una piccola parte dei proventi, finanziamenti anche ad altri soggetti collegati al settore dei media e del cinema.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede in sostanza:

  • se l’articolo 370 consenta di tassare con IVA un canone obbligatorio destinato al finanziamento di attività non commerciali degli enti radiotelevisivi pubblici anche in assenza di una prestazione onerosa;
  • se la deroga resti applicabile quando il canone sia stato modificato dopo il 1° gennaio 1978 per coprire anche nuovi apparecchi di ricezione, quali smartphone e computer;
  • se la deroga resti applicabile quando una piccola parte dei proventi sia destinata anche a entità collegate, non tutte qualificabili come enti radiotelevisivi pubblici.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte afferma che l’articolo 370, letto con l’allegato X, parte A, punto 2), costituisce una deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA. La disposizione consente agli Stati membri interessati di mantenere un sistema di tassazione già esistente al 1° gennaio 1978 per le attività non commerciali degli enti radiotelevisivi pubblici, indipendentemente dal fatto che tali attività rientrino o meno nella nozione di prestazione di servizi a titolo oneroso.

La Corte si richiama alla propria sentenza del 26 ottobre 2023, GIS (C‑249/22), nella quale aveva già interpretato in senso analogo l’articolo 378, paragrafo 1, per l’Austria. Ne deriva che la tassazione autorizzata dalla deroga non è una tassazione armonizzata, ma una facoltà di mantenere il regime nazionale preesistente.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte precisa che la deroga può operare solo se le modalità di tassazione rimangono sostanzialmente immutate rispetto a quelle esistenti al 1° gennaio 1978. Tuttavia, una modifica che tenga conto dell’evoluzione tecnologica senza mutare il fatto generatore dell’obbligo tributario non fa venir meno la deroga.

Nel caso di specie, il passaggio da un canone legato a radio e televisori a un canone dovuto per il possesso di qualunque apparecchio capace di ricevere programmi, compresi smartphone e computer, è considerato un semplice adeguamento tecnologico. La Corte osserva anche che il numero dei soggetti obbligati può fisiologicamente variare nel tempo senza che ciò comporti la perdita del carattere derogatorio del regime.

Ragionamento della Corte sulla terza questione

Quanto alla destinazione di una piccola parte dei proventi ad altri enti, la Corte afferma che ciò non impedisce l’applicazione dell’articolo 370, purché il canone continui sostanzialmente a finanziare le attività degli enti radiotelevisivi pubblici e le attività ulteriori siano strettamente connesse alla missione radiotelevisiva.

La Corte sottolinea che la disposizione non impone una specifica forma giuridica degli organismi beneficiari e usa il termine più ampio di “ente”, non soltanto di “emittente”. Perciò possono rientrare nella deroga anche entità pubbliche o create dagli organismi radiotelevisivi pubblici che svolgano attività a monte o complementari, come supporto alla produzione cinematografica, se tali attività sono funzionalmente collegate alla missione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 370 della direttiva IVA, letti con l’allegato X, parte A, punto 2), non ostano alla tassazione IVA di un’attività radiotelevisiva pubblica finanziata da un canone obbligatorio, anche se non si tratta di prestazione onerosa;
  • la medesima conclusione vale quando il canone è stato esteso a smartphone e computer;
  • la medesima conclusione vale anche quando una piccola parte dei proventi è destinata a enti o imprese collegate, purché il nesso con il finanziamento della missione radiotelevisiva pubblica resti sostanzialmente intatto.

Come è indicizzato

Materieivaradiodiffusione pubblicadiritto tributario dell'unionederoghe e regimi transitori

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