Corte di giustizia, Sentenza C-123/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2024. — N. A. K. e a. contro Bundesrepublik Deutschland. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht Minden. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Motivi di inammissibilità – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile a causa del rigetto di una domanda precedente presentata in un altro Stato membro o della sospensione da parte di un altro Stato membro della procedura sulla domanda precedente. — Cause riunite C-123/23 e C-202/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la nozione di "domanda reiterata" nella direttiva procedure, precisando che essa può riferirsi anche a una domanda successiva presentata in uno Stato membro diverso da quello che ha deciso sulla domanda precedente. Tuttavia, ciò vale solo se la precedente domanda è stata già definita con decisione definitiva; non basta una mera sospensione del procedimento per ritiro implicito quando la nuova domanda sia stata presentata prima di tale decisione. La pronuncia è rilevante per la gestione delle domande di asilo tra Stati membri e per i riflessi pratici dei trasferimenti Dublino.
Domanda di protezione internazionale "reiterata": ammissibilità del rigetto in uno Stato membro quando una domanda precedente è stata definitivamente respinta o sospesa in un altro Stato membro
La questione giuridica
Se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), osti a una normativa nazionale che consente di dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro quando una domanda precedente dello stesso richiedente è stata: a) definitivamente respinta da un altro Stato membro; oppure b) sospesa da un altro Stato membro per ritiro implicito, anche se la nuova domanda è stata presentata prima che la sospensione diventi definitiva e/o mentre la riapertura del procedimento precedente è ancora possibile.
Principio di diritto
L’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), non osta a che uno Stato membro dichiari inammissibile come domanda reiterata una nuova domanda di protezione internazionale quando una domanda precedente dello stesso richiedente sia stata definitivamente respinta da un altro Stato membro che applica la direttiva 2011/95. Viceversa, la stessa disposizione osta a qualificare come "domanda reiterata" una domanda presentata nello Stato membro ospitante prima che l’autorità competente del secondo Stato membro abbia adottato la decisione di sospensione dell’esame per ritiro implicito, poiché la nozione presuppone che la nuova domanda sia presentata dopo una decisione definitiva sulla precedente domanda.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2011/95/UE
- Regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III)
- Asylgesetz (AsylG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Domanda reiterata e inammissibilità della nuova domanda di asilo
La sentenza, resa in via pregiudiziale dal Verwaltungsgericht Minden, riguarda l’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), nel contesto di domande di protezione internazionale presentate in Germania dopo precedenti domande formulate in altri Stati membri. La Corte affronta due scenari distinti: il primo relativo a una domanda già definitivamente respinta in un altro Stato membro; il secondo relativo a una domanda precedente sospesa per ritiro implicito, con possibilità di riapertura del procedimento.
Fatti e procedimenti principali
Causa C-123/23
N.A.K., madre di due minori, e i figli, tutti palestinesi apolidi originari della Striscia di Gaza, avevano presentato domanda di asilo in Germania nel novembre 2019. Dalle verifiche dell’Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati risultava che N.A.K. aveva già presentato domande di protezione internazionale in Spagna e in Belgio; in Belgio la domanda era stata definitivamente respinta con decisione del 5 luglio 2019. Con decisione del 25 maggio 2021 l’Ufficio federale ha respinto le domande come inammissibili ai sensi dell’articolo 71a AsylG, ritenendo non applicabile un ulteriore esame.
Causa C-202/23
M.E.O., cittadino libanese, aveva prima presentato domanda di protezione internazionale in Polonia e poi domanda di asilo in Germania. Le autorità polacche avevano sospeso il procedimento il 20 aprile 2020 perché M.E.O. si trovava in Germania; secondo la normativa polacca, la riapertura era possibile entro nove mesi. L’Ufficio federale tedesco ha successivamente respinto la domanda come inammissibile, ritenendola una domanda reiterata, anche alla luce della disciplina nazionale sul termine di trasferimento nel sistema Dublino. Il giudice del rinvio ha dubitato che la domanda tedesca potesse essere considerata "reiterata" prima della decisione di sospensione polacca.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama la direttiva 2011/95/UE, che definisce la protezione internazionale, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, e la direttiva 2013/32/UE, in particolare:
- considerando 13, sull’obiettivo di limitare i movimenti secondari;
- articolo 2, lettere b), e), f) e q), sulle definizioni di domanda, decisione definitiva, autorità accertante e domanda reiterata;
- articolo 6, sull’accesso alla procedura;
- articolo 28, sulla sospensione per ritiro implicito e sulla possibilità di riapertura;
- articolo 33, paragrafo 2, lettera d), sui casi di inammissibilità;
- articolo 40, sulla procedura per le domande reiterate;
- articolo 41, sulle deroghe al diritto di rimanere. Richiama inoltre il regolamento Dublino III, in particolare gli articoli 3, 17, 18, 27 e 29.
Ragionamento della Corte nella causa C-123/23
La Corte osserva che la formulazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), letta insieme alle definizioni dell’articolo 2, non richiede che la domanda precedente sia stata decisa dallo stesso Stato membro che riceve la nuova domanda. La nozione di "domanda reiterata" copre quindi anche una domanda successiva dopo una decisione definitiva adottata da un altro Stato membro che applica la direttiva 2011/95.
La soluzione è confermata dal contesto sistematico, in particolare dall’articolo 40, paragrafo 7, della direttiva 2013/32, che contempla le domande reiterate anche nel quadro dei trasferimenti Dublino, e dall’articolo 40, paragrafo 1, che distingue le domande reiterate presentate "nello stesso Stato membro". Tale interpretazione è inoltre coerente con l’obiettivo di limitare i movimenti secondari e con il principio di fiducia reciproca tra Stati membri.
La Corte distingue la propria precedente sentenza sul caso danese, precisando che quel precedente era legato al particolare status della Danimarca, alla quale la direttiva 2011/95 non si applica. Qui, invece, la precedente decisione era stata adottata da un altro Stato membro pienamente soggetto alla direttiva 2011/95.
Ragionamento della Corte nella causa C-202/23
Per quanto riguarda la seconda situazione, la Corte chiarisce che l’articolo 2, lettera q), richiede che l’ulteriore domanda sia presentata "dopo che è stata adottata una decisione definitiva" sulla domanda precedente. La decisione di sospensione adottata ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, per ritiro implicito non è una decisione definitiva finché il richiedente conserva il diritto di chiedere la riapertura del caso o di presentare una nuova domanda non soggetta alla procedura sulle domande reiterate.
Di conseguenza, una domanda presentata prima della decisione di sospensione del secondo Stato membro non può essere qualificata come "domanda reiterata". La Corte valorizza anche la distinzione, nell’articolo 6, tra presentazione della domanda e formalità di inoltro, sottolineando che ai fini dell’articolo 2, lettera q), conta la data di presentazione della nuova domanda. Nel caso di M.E.O., se il giudice nazionale verificasse che la domanda tedesca è stata presentata prima della sospensione polacca del 20 aprile 2020, la sua qualificazione come domanda reiterata sarebbe incompatibile con la direttiva.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), non osta al rigetto come inammissibile di una domanda presentata in uno Stato membro quando una precedente domanda dello stesso richiedente sia stata definitivamente respinta da un altro Stato membro soggetto alla direttiva 2011/95;
- la stessa disposizione osta invece al rigetto come inammissibile di una domanda presentata prima che l’autorità competente del secondo Stato membro abbia adottato la decisione di sospensione dell’esame della domanda precedente per ritiro implicito.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è utile per gli operatori perché delimita con precisione quando una domanda di asilo può essere trattata come "reiterata" in ambito UE. Per gli avvocati che assistono richiedenti o amministrazioni, il punto decisivo è la cronologia: una domanda successiva è reiterata solo se interviene dopo una decisione definitiva sulla precedente. Per gli operatori che gestiscono fascicoli Dublino, la decisione conferma che il mutuo riconoscimento procedurale tra Stati membri consente di evitare duplicazioni, ma non consente di anticipare la sanzione di inammissibilità rispetto a una decisione definitiva ancora mancante.
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