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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-157/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2024. — Ford Italia SpA contro ZP e Stracciari SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “produttore” – Nozione di “persona che si presenta come produttore” – Presupposti – Fornitore il cui nome coincide in parte con quello del produttore e con il marchio apposto da quest’ultimo sul prodotto. — Causa C-157/23

Giurisprudenza europea62023CJ0157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito la portata della nozione di "persona che si presenta come produttore" nella disciplina europea della responsabilità da prodotti difettosi. Anche un fornitore che non abbia apposto materialmente il proprio segno sul bene può essere trattato come produttore se la corrispondenza tra marchio del fabbricante e denominazione del fornitore induce il consumatore a ritenere che il fornitore assuma la responsabilità del prodotto. La soluzione valorizza la tutela del consumatore e l'ampiezza della nozione di produttore prevista dalla direttiva 85/374/CEE.

Responsabilità da prodotti difettosi: un fornitore può essere qualificato come "persona che si presenta come produttore" anche senza aver materialmente apposto il marchio sul prodotto, se il marchio apposto dal fabbricante coincide con il nome o un elemento distintivo del fornitore e con il nome del produttore.

La questione giuridica

Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE consenta di estendere la nozione di "persona che si presenta come produttore" al fornitore che non abbia materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul bene, ma il marchio apposto dal fabbricante coincida con il nome del fornitore o con un suo elemento distintivo e, al contempo, con il nome del fabbricante; in sostanza, se la mera coincidenza dei segni identificativi basti a far sorgere la responsabilità del fornitore come produttore.

Principio di diritto

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE va interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso è "persona che si presenta come produttore" anche quando non abbia materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul bene, se il marchio apposto dal fabbricante coincide con il nome o con un elemento distintivo del fornitore e con il nome del fabbricante: ciò perché la nozione di produttore è ampia e finalizzata alla tutela del consumatore, che deve poter agire contro chi, sfruttando tale coincidenza, dà l'impressione di assumere la responsabilità del prodotto; resta impregiudicato il regresso nei confronti del fabbricante secondo il diritto nazionale e la solidarietà ex articolo 5 della direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 1 direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 3 direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 5 direttiva 85/374/CEE
  • Articolo 252 TFUE
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 83

Responsabilità del fornitore come "persona che si presenta come produttore"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte suprema di cassazione (Italia) in una controversia tra Ford Italia SpA, ZP e Stracciari SpA. Il tema è l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, con particolare attenzione alla nozione di "persona che si presenta come produttore".

Fatti e procedimento principale

ZP aveva acquistato presso Stracciari un'autovettura a marchio Ford, prodotta da Ford WAG e distribuita in Italia da Ford Italia, società appartenente allo stesso gruppo del fabbricante. Dopo un sinistro nel quale l'airbag non aveva funzionato, ZP aveva agito per il risarcimento dei danni nei confronti di Stracciari e Ford Italia. I giudici italiani di merito avevano ritenuto Ford Italia responsabile, valorizzando la sua posizione di fornitore e la coincidenza tra il marchio Ford e la denominazione del gruppo societario.

Questione pregiudiziale

Il giudice di rinvio ha chiesto se sia conforme alla direttiva 85/374/CEE un'interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore anche quando quest'ultimo non abbia apposto materialmente il proprio nome o marchio sul prodotto, ma la denominazione o il segno distintivo del fornitore coincida in tutto o in parte con quello del produttore e con il marchio apposto sul bene dal fabbricante.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l'articolo 1 della direttiva 85/374/CEE, che imputa al produttore la responsabilità per il danno causato da un difetto del prodotto;
  • l'articolo 3, paragrafo 1, che definisce il produttore e include chi appone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;
  • l'articolo 5, che prevede la responsabilità solidale dei soggetti responsabili dello stesso danno;
  • i considerando quarto e quinto, che evidenziano l'esigenza di tutela del consumatore.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 85/374/CEE realizza un'armonizzazione completa, con conseguente tassatività dell'elenco dei soggetti responsabili contenuto negli articoli 1 e 3. La nozione di produttore è però ampia e comprende, oltre al fabbricante, anche chi si presenta come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Secondo la Corte, la ratio di tale estensione è evitare che il consumatore debba individuare il vero fabbricante e consentirgli di agire contro chi, sfruttando la notorietà del segno distintivo, induce a ritenere di essere coinvolto nella produzione o di assumerne la responsabilità. In questa prospettiva, non è decisivo che il fornitore abbia materialmente apposto il segno sul prodotto: è sufficiente che il marchio apposto dal fabbricante coincida con il nome del fornitore o con un suo elemento distintivo e con il nome del fabbricante, poiché in entrambi i casi il fornitore trae vantaggio dalla coincidenza e si presenta al consumatore come responsabile della qualità del prodotto.

La Corte sottolinea inoltre che la responsabilità della persona che si presenta come produttore è solidale con quella del fabbricante, restando salve le regole nazionali sul regresso tra coobbligati.

Decisione

La Corte ha dichiarato che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE deve essere interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una "persona che si presenta come produttore" anche se non ha materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul bene, quando il marchio apposto dal fabbricante coincide con il nome o un elemento distintivo del fornitore e con il nome del fabbricante.

Profili pratici per gli operatori

Per gli operatori economici la pronuncia amplia l'area del rischio da prodotto difettoso per i distributori ufficiali o i fornitori la cui denominazione richiami il marchio del fabbricante. In concreto, un operatore che commercializzi un prodotto con un segno coincidente con la propria denominazione può essere esposto all'azione risarcitoria del consumatore anche senza avere materialmente curato l'apposizione del marchio sul bene.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità da prodotti difettositutela del consumatorediritto della produzione e distribuzioneresponsabilità civile

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