Regolamento (UE) 2022/135
Regolamento (UE) 2022/135 della Commissione del 31 gennaio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo di Methyl-N-methylanthranilate nei prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, tramite modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, restrizioni specifiche per l'uso del Methyl-N-methylanthranilate nei cosmetici. La disciplina si fonda sui pareri scientifici del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, che hanno evidenziato rischi potenziali in particolare per i prodotti esposti alla luce e per l'interazione con agenti nitrosanti. Vengono quindi fissati limiti di concentrazione, divieti d'uso in determinati prodotti e obblighi relativi a nitrosammine e recipienti. Sono inoltre previsti termini differiti per consentire all'industria di adeguarsi.
Modifica il regolamento cosmetici per introdurre restrizioni all'uso di Methyl-N-methylanthranilate (M-N-MA) nei prodotti cosmetici.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009, in particolare a quelli contenenti Methyl-N-methylanthranilate (CAS 85-91-6, CE 201-642-6). Le restrizioni riguardano i prodotti da non sciacquare e da sciacquare, con divieto di impiego nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali o artificiali, nonché il divieto di utilizzo in combinazione con agenti nitrosanti. Sono previste esclusioni sostanziali per gli usi non conformi alle nuove concentrazioni massime e agli obblighi di conservazione in recipienti esenti da nitriti, con decorrenza differita per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato.
Methyl-N-methylanthranilate nei prodotti cosmetici
Il regolamento (UE) 2022/135 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici introducendo restrizioni specifiche per il Methyl-N-methylanthranilate (M-N-MA). La misura nasce dai pareri del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, che hanno evidenziato criticità legate alla fototossicità della sostanza, al suo uso in prodotti esposti alla luce e al rischio connesso alla nitrosazione.
Motivazioni e base scientifica
Dai considerando emerge che la sostanza era già impiegata come ingrediente odoroso in profumi, shampoo, saponi e altri cosmetici, ma non risultava ancora soggetta a divieti o restrizioni. Il CSSC aveva inizialmente ritenuto sicuro l'uso a determinate concentrazioni, ma aveva segnalato la necessità di evitare l'impiego nei prodotti solari e nei prodotti destinati a zone esposte alla luce, nonché di prevenire il contatto con agenti nitrosanti e di contenere le nitrosammine sotto la soglia di 50 μg/kg. Un successivo parere scientifico del 16 ottobre 2020 ha confermato che la sostanza non dovrebbe essere usata nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali o artificiali.
Ambito di applicazione e restrizioni tecniche
La modifica riguarda i cosmetici soggetti al regolamento (CE) n. 1223/2009 e inserisce nell'allegato III la voce 323 relativa al Methyl-N-methylanthranilate. Le restrizioni differenziano tra:
- prodotti da non sciacquare: concentrazione massima dello 0,1% nei preparati pronti per l'uso;
- prodotti da sciacquare: concentrazione massima dello 0,2% nei preparati pronti per l'uso.
Per i prodotti da non sciacquare, la sostanza non può essere utilizzata nei prodotti per la protezione solare né nei prodotti commercializzati per l'esposizione ai raggi UV naturali o artificiali.
Divieti e misure di sicurezza aggiuntive
Per entrambe le categorie di prodotto, il regolamento impone tre cautele ulteriori:
- divieto di impiego con agenti nitrosanti;
- tenore massimo di nitrosammine pari a 50 μg/kg;
- conservazione dei prodotti in recipienti esenti da nitriti.
Queste prescrizioni recepiscono le indicazioni scientifiche sulla possibile formazione di nitrosammine e sul rischio associato alle ammine secondarie, categoria nella quale rientra la sostanza in esame.
Decorrenza e applicazione nel mercato dell'Unione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La nota a piè di voce della nuova restrizione prevede un periodo transitorio: dal 21 agosto 2022 i prodotti cosmetici contenenti la sostanza e non conformi non possono essere immessi sul mercato dell'Unione; dal 21 novembre 2022 non possono più essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
Rilievi pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore cosmetico il regolamento comporta la necessità di verificare formulazioni, packaging e catena di approvvigionamento, in particolare con riferimento alla presenza di nitriti nei recipienti e al rispetto dei limiti di nitrosammine. Occorre inoltre distinguere correttamente tra prodotti leave-on e rinse-off e controllare che i prodotti destinati all'esposizione solare o UV non contengano la sostanza, anche se entro i limiti quantitativi consentiti per altre categorie.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009
L'articolo 1 dispone l'inserimento, nell'allegato III, della voce n. 323 relativa al Methyl-N-methylanthranilate (CAS 85-91-6, CE 201-642-6), con restrizioni vincolanti per i prodotti cosmetici.
Limiti di concentrazione per categoria di prodotto
Per i prodotti da non sciacquare la concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso è fissata allo 0,1%; per i prodotti da sciacquare il limite è fissato allo 0,2%.
Divieto per prodotti esposti ai raggi UV
Per i prodotti da non sciacquare, la sostanza non può essere utilizzata nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali o artificiali.
Divieto di impiego con agenti nitrosanti e limiti di nitrosammine
Per tutte le categorie interessate è vietato impiegare il Methyl-N-methylanthranilate con agenti nitrosanti; è inoltre previsto un tenore massimo di nitrosammine pari a 50 μg/kg.
Obbligo di conservazione in recipienti esenti da nitriti
I prodotti cosmetici contenenti la sostanza devono essere conservati in recipienti esenti da nitriti.
Decorrenza delle restrizioni sul mercato
Secondo la nota associata alla voce 323, dal 21 agosto 2022 i prodotti cosmetici contenenti la sostanza e non conformi alle restrizioni non possono essere immessi sul mercato dell'Unione; dal 21 novembre 2022 non possono più essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 2.
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