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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/135

Regolamento (UE) 2022/135 della Commissione del 31 gennaio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo di Methyl-N-methylanthranilate nei prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, tramite modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, restrizioni specifiche per l'uso del Methyl-N-methylanthranilate nei cosmetici. La disciplina si fonda sui pareri scientifici del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, che hanno evidenziato rischi potenziali in particolare per i prodotti esposti alla luce e per l'interazione con agenti nitrosanti. Vengono quindi fissati limiti di concentrazione, divieti d'uso in determinati prodotti e obblighi relativi a nitrosammine e recipienti. Sono inoltre previsti termini differiti per consentire all'industria di adeguarsi.

Modifica il regolamento cosmetici per introdurre restrizioni all'uso di Methyl-N-methylanthranilate (M-N-MA) nei prodotti cosmetici.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009, in particolare a quelli contenenti Methyl-N-methylanthranilate (CAS 85-91-6, CE 201-642-6). Le restrizioni riguardano i prodotti da non sciacquare e da sciacquare, con divieto di impiego nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali o artificiali, nonché il divieto di utilizzo in combinazione con agenti nitrosanti. Sono previste esclusioni sostanziali per gli usi non conformi alle nuove concentrazioni massime e agli obblighi di conservazione in recipienti esenti da nitriti, con decorrenza differita per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato.

Methyl-N-methylanthranilate nei prodotti cosmetici

Il regolamento (UE) 2022/135 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici introducendo restrizioni specifiche per il Methyl-N-methylanthranilate (M-N-MA). La misura nasce dai pareri del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, che hanno evidenziato criticità legate alla fototossicità della sostanza, al suo uso in prodotti esposti alla luce e al rischio connesso alla nitrosazione.

Motivazioni e base scientifica

Dai considerando emerge che la sostanza era già impiegata come ingrediente odoroso in profumi, shampoo, saponi e altri cosmetici, ma non risultava ancora soggetta a divieti o restrizioni. Il CSSC aveva inizialmente ritenuto sicuro l'uso a determinate concentrazioni, ma aveva segnalato la necessità di evitare l'impiego nei prodotti solari e nei prodotti destinati a zone esposte alla luce, nonché di prevenire il contatto con agenti nitrosanti e di contenere le nitrosammine sotto la soglia di 50 μg/kg. Un successivo parere scientifico del 16 ottobre 2020 ha confermato che la sostanza non dovrebbe essere usata nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali o artificiali.

Ambito di applicazione e restrizioni tecniche

La modifica riguarda i cosmetici soggetti al regolamento (CE) n. 1223/2009 e inserisce nell'allegato III la voce 323 relativa al Methyl-N-methylanthranilate. Le restrizioni differenziano tra:

  • prodotti da non sciacquare: concentrazione massima dello 0,1% nei preparati pronti per l'uso;
  • prodotti da sciacquare: concentrazione massima dello 0,2% nei preparati pronti per l'uso.

Per i prodotti da non sciacquare, la sostanza non può essere utilizzata nei prodotti per la protezione solare né nei prodotti commercializzati per l'esposizione ai raggi UV naturali o artificiali.

Divieti e misure di sicurezza aggiuntive

Per entrambe le categorie di prodotto, il regolamento impone tre cautele ulteriori:

  • divieto di impiego con agenti nitrosanti;
  • tenore massimo di nitrosammine pari a 50 μg/kg;
  • conservazione dei prodotti in recipienti esenti da nitriti.

Queste prescrizioni recepiscono le indicazioni scientifiche sulla possibile formazione di nitrosammine e sul rischio associato alle ammine secondarie, categoria nella quale rientra la sostanza in esame.

Decorrenza e applicazione nel mercato dell'Unione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La nota a piè di voce della nuova restrizione prevede un periodo transitorio: dal 21 agosto 2022 i prodotti cosmetici contenenti la sostanza e non conformi non possono essere immessi sul mercato dell'Unione; dal 21 novembre 2022 non possono più essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

Rilievi pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore cosmetico il regolamento comporta la necessità di verificare formulazioni, packaging e catena di approvvigionamento, in particolare con riferimento alla presenza di nitriti nei recipienti e al rispetto dei limiti di nitrosammine. Occorre inoltre distinguere correttamente tra prodotti leave-on e rinse-off e controllare che i prodotti destinati all'esposizione solare o UV non contengano la sostanza, anche se entro i limiti quantitativi consentiti per altre categorie.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009

L'articolo 1 dispone l'inserimento, nell'allegato III, della voce n. 323 relativa al Methyl-N-methylanthranilate (CAS 85-91-6, CE 201-642-6), con restrizioni vincolanti per i prodotti cosmetici.

Limiti di concentrazione per categoria di prodotto

Per i prodotti da non sciacquare la concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso è fissata allo 0,1%; per i prodotti da sciacquare il limite è fissato allo 0,2%.

Divieto per prodotti esposti ai raggi UV

Per i prodotti da non sciacquare, la sostanza non può essere utilizzata nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali o artificiali.

Divieto di impiego con agenti nitrosanti e limiti di nitrosammine

Per tutte le categorie interessate è vietato impiegare il Methyl-N-methylanthranilate con agenti nitrosanti; è inoltre previsto un tenore massimo di nitrosammine pari a 50 μg/kg.

Obbligo di conservazione in recipienti esenti da nitriti

I prodotti cosmetici contenenti la sostanza devono essere conservati in recipienti esenti da nitriti.

Decorrenza delle restrizioni sul mercato

Secondo la nota associata alla voce 323, dal 21 agosto 2022 i prodotti cosmetici contenenti la sostanza e non conformi alle restrizioni non possono essere immessi sul mercato dell'Unione; dal 21 novembre 2022 non possono più essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 2.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorisostanze chimichetutela della salute

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