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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/426

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/426 del Consiglio, del 29 gennaio 2024, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

Normativa europea32024R0426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/426 aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive adottate dall’Unione nei confronti della Tunisia. A seguito di un riesame, il Consiglio dispone la soppressione di tre nominativi dall’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 sulla Tunisia, con cancellazione di tre persone dall’elenco delle misure restrittive.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure restrittive dell’Unione nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia, limitatamente all’aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. L’intervento riguarda le sezioni A e B dell’allegato contenente l’elenco dei soggetti designati; l’effetto concreto è la soppressione di tre voci nominative. Si applica negli Stati membri in via diretta, come tipico dei regolamenti UE, a decorrere dall’entrata in vigore.

Modifica dell’elenco di misure restrittive UE nei confronti della Tunisia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/426 del Consiglio interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Tunisia, aggiornando l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. L’atto è adottato all’esito di un riesame del Consiglio e comporta la cancellazione di tre persone dall’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Contesto normativo e base giuridica

Il regolamento richiama il TFUE e il regolamento (UE) n. 101/2011, in particolare l’articolo 12, quale base per la modifica degli elenchi allegati. Nei considerando si precisa che il regolamento quadro risale al 4 febbraio 2011 e che, in esito al riesame, è opportuno sopprimere alcune voci dall’allegato I.

Contenuto della modifica

L’unica modifica sostanziale consiste nella soppressione, nelle sezioni A e B dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, delle seguenti voci nominative:

  • Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI;
  • Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI;
  • Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI.

L’effetto del regolamento è quindi la rimozione di tali persone dall’elenco delle misure restrittive, con conseguente cessazione, per esse, delle restrizioni derivanti dall’inclusione nell’allegato modificato, nei limiti e secondo gli effetti propri del regime di riferimento.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nelle sezioni A e B dell’allegato I sono soppresse le voci relative a Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI e Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI.

Base giuridica e motivazione del riesame

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 101/2011. Nei considerando si indica che, a seguito di un riesame effettuato dal Consiglio, è opportuno sopprimere tre voci dall’elenco delle persone soggette a restrizioni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittiverelazioni esterne

Testo integrale

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