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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/445

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/445 della Commissione, del 29 gennaio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aydın Memecik Zeytinyağı (DOP)]

Normativa europea32024R0445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/445 iscrive nel registro UE il nome "Aydın Memecik Zeytinyağı" come denominazione di origine protetta. La Commissione constata che la domanda presentata dalla Turchia era stata pubblicata e che non sono state notificate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Registrazione come DOP del nome "Aydın Memecik Zeytinyağı" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Aydın Memecik Zeytinyağı" quale denominazione di origine protetta (DOP) per un prodotto agricolo/alimentare appartenente alla classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)". Produce effetti generali e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. La registrazione deriva da una domanda presentata dalla Turchia ed è disposta in assenza di opposizioni notificate alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione di "Aydın Memecik Zeytinyağı" come DOP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/445 della Commissione dispone l’iscrizione del nome "Aydın Memecik Zeytinyağı" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si colloca nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione del nome, presentata dalla Turchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione è stata disposta senza ulteriori passaggi contenziosi o oppositivi.

Effetto sostanziale della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Aydın Memecik Zeytinyağı" è registrato come DOP. Il nome riguarda un prodotto classificato nella classe 1.5 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)". La conseguenza pratica è l’ingresso del nome nel sistema di tutela UE riservato alle denominazioni di origine protette.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Aydın Memecik Zeytinyağı" come DOP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Classificazione del prodotto

Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione presentata dalla Turchia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàdenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche protetteprodotti agroalimentari

Testo integrale

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