Sentenza del 11/01/2021 n. 81 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva ottenuto una rateizzazione per €1.264.967,00 relativa ad accertamenti ex art.36-bis DPR 600/73 per gli anni 2010-11-12; dopo aver pagato 17 rate e aver mancato il pagamento di tre successive, l'Agente della Riscossione ha notificato la cartella esattoriale per l'intero importo residuo, applicando la sanzione del 30% sulle imposte e gli interessi. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che le sanzioni dovessero essere calcolate solo sulla parte effettivamente residua non versata (non sull'intero importo originario), applicando l'art.15-ter DPR 602/73 in combinato con il principio favore rei di cui all'art.3 D.Lgs. 472/97. L'Ufficio ha impugnato la decisione sostenendo che l'art.15-ter si applica solo per gli anni successivi al 2014 e che le modifiche non avrebbero carattere favorevole trasferibile retroattivamente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e ha confermato la sentenza di primo grado. Ha condiviso l'interpretazione per cui le sanzioni vanno calcolate in misura piena solo sulla parte non versata (sul residuo) e non sull'intero importo originario, applicando il combinato disposto dell'art.15-ter DPR 602/73 e dell'art.3 D.Lgs. 472/97 (principio del favor rei). Le restanti questioni sono state ritenute assorbite. Essendo questione puramente interpretativa, le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 602/1973, art. 15-ter
La disposizione limita l'ambito di calcolo delle sanzioni in caso di conservazione dei piani di rateazione e va applicata anche ai procedimenti in corso; per effetto del favor rei può ridurre la base sanzionatoria anche per periodi d'imposta anteriori se la norma è più favorevole al contribuente.
D.Lgs. 472/1997, art. 3
Introduce il principio del favor rei alle sanzioni tributarie: se una norma successiva è più favorevole al contribuente, questa può trovare applicazione anche retroattivamente alle sanzioni tributarie.
D.P.R. 600/1973, art. 36-bis
Norma sostanziale di riferimento per l'accertamento da cui è derivata la pretesa impositiva; citata nel contesto per identificare l'origine dell'accertamento relativo agli anni 2010-11-12.
Massime di principio
- Se un contribuente aveva in corso una rateizzazione e viene meno a più rate con conseguente escussione dell'intero debito, le sanzioni possono essere calcolate solo sulla parte effettivamente non pagata (residuo) se una norma successiva limita la base sanzionatoria e tale norma è più favorevole al contribuente.
- Il principio del favor rei (art.3 D.Lgs. 472/1997) si applica anche in ambito tributario: una modifica normativa intervenuta successivamente che sia favorevole al contribuente può essere applicata a procedimenti in corso o a fatti anteriori quando si tratti di riduzione delle sanzioni o della loro base di calcolo.
- Le amministrazioni che contestano l'applicabilità retroattiva di norme favorevoli devono provare che la modifica normativa non incide sul regime sanzionatorio in modo da attenuare la posizione del contribuente; in caso di dubbio interpretativo i giudici tendono ad applicare il criterio di favore al contribuente.
- In controversie sulla rateazione e sulle conseguenze della decadenza, il contribuente dovrebbe documentare i pagamenti effettuati e la corrispondenza con l'agente della riscossione: nel caso di applicazione delle norme favorevoli, le somme già versate vanno sottratte dalla base su cui si calcolano le sanzioni.
- Quando la questione è principalmente di interpretazione normativa (non fattuale), è frequente la compensazione delle spese di lite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 gen 2021Sentenza del 11/01/2021 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 11 gen 2021Sentenza del 11/01/2021 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 11 gen 2021Sentenza del 11/01/2021 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 11 gen 2021Sentenza del 11/01/2021 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 11 gen 2021Sentenza del 11/01/2021 n. 19 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 11 gen 2021Sentenza del 11/01/2021 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →