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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17929/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine da due avvisi di accertamento IMU emessi per le annualità 2013 e 2014 su due appartamenti siti in Roma, ritenuti dall’ente impositore non agevolabili. L’associazione aveva impugnato gli avvisi deducendo difetto di motivazione, violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, mancata allegazione della documentazione richiamata e nullità delle sanzioni; sosteneva inoltre di avere presentato dichiarazione IMU e che gli immobili fossero destinati ad attività culturali e ricreative. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l’appello ritenendo sufficiente, ai fini dell’esenzione, che l’immobile fosse concesso in comodato a un ente con natura giuridica analoga a quella del concedente e che fosse utilizzato per attività meritevoli. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che l’esenzione IMU in caso di comodato richiede non solo la destinazione oggettiva dell’immobile ad attività agevolate, ma anche un requisito soggettivo di coincidenza o di stretta interconnessione strutturale/funzionale tra comodante e comodatario; ha inoltre dedotto che la contribuente non aveva allegato né provato i presupposti dell’agevolazione. Il secondo motivo, relativo alla distribuzione dell’onere probatorio sulle esenzioni, è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per preteso giudicato esterno, affermando che il giudicato vincolante in materia tributaria opera solo sulle questioni di fatto e non sulle conseguenze giuridiche. Ha quindi accolto il primo motivo di ricorso di Roma Capitale, richiamando il principio secondo cui l’esenzione IMU per immobili concessi in comodato a enti non commerciali richiede, oltre alla destinazione dell’immobile ad attività agevolate svolte in modo esclusivo e non commerciale, anche un collegamento strutturale o funzionale tra ente comodante ed ente comodatario. Nel caso concreto, la contribuente si era limitata ad affermare che i due enti facevano parte di uno stesso "network", senza fornire elementi probatori idonei a dimostrare una reale compenetrazione o un rapporto di longa manus; pertanto non aveva assolto l’onere della prova sui presupposti dell’esenzione. La sentenza d’appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state poste a carico della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992

    La disposizione, richiamata per l’esenzione IMU, non consente di riconoscere l’agevolazione sulla sola base del comodato e della destinazione dell’immobile ad attività meritevoli: è necessario anche un collegamento strutturale o funzionale tra ente comodante ed ente comodatario, oltre alla prova dei relativi presupposti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.

  • art. 1, comma 759, lett. g), l. n. 160 del 2019

    La Corte richiama la norma, letta alla luce dell’interpretazione autentica successiva, per affermare che l’esenzione può operare anche in caso di comodato, ma solo ricorrendo i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 1, comma 71, l. n. 213 del 2023

    La disposizione è richiamata quale interpretazione autentica utile a definire l’ambito dell’esenzione IMU per gli immobili concessi in comodato.

  • art. 1, comma 2, l. n. 212 del 2000

    La Corte la richiama nel raccordo con l’interpretazione autentica e con l’assetto normativo dell’esenzione IMU.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011

    È richiamato quale norma di rinvio per la disciplina dell’esenzione IMU ratione temporis applicabile.

  • art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986

    Serve a individuare i soggetti che possono rilevare ai fini dell’esenzione, dovendo anche l’ente comodatario rientrare tra quelli previsti dalla norma.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992

    È la disposizione sostanziale dell’esenzione richiamata nella disciplina IMU applicabile al caso.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza d’appello, decide nel merito senza rinvio perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il giudicato esterno vincola il giudice del nuovo processo solo quanto agli accertamenti di fatto definitivamente compiuti, non anche quanto all’interpretazione o applicazione delle norme, che restano valutabili autonomamente.
  • L’esenzione IMU per immobili concessi in comodato a enti non commerciali non dipende dalla sola esistenza del comodato e dalla natura dell’attività svolta nell’immobile: occorre anche un collegamento strutturale o funzionale tra ente comodante ed ente comodatario, tale da far emergere una relazione di compenetrazione organizzativa o di collaborazione qualificata.
  • Il contribuente che invochi un’agevolazione fiscale deve allegare e provare tutti i presupposti costitutivi dell’esenzione, compreso il requisito soggettivo/organizzativo richiesto dalla disciplina applicabile.
  • La mera affermazione di appartenere a uno stesso "network" o di perseguire scopi analoghi non è sufficiente a dimostrare il collegamento strutturale o funzionale richiesto per l’agevolazione fiscale.
  • Quando la causa è matura e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImposta municipale propria (IMU)GiudicatoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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