Cassazione Penale, Sentenza n. 24719/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di annullamento o revoca dell'ingiunzione a demolire emessa in esecuzione della sentenza penale del 14 maggio 2013. Il ricorrente deduceva illogicità, contraddittorietà, assenza di motivazione e travisamento della prova: sosteneva che molte delle opere abusivamente contestate erano già state rimosse in precedenza, che era stata presentata una DIA in sanatoria per alcune opere e che il dissequestro disposto dal Gip (14/05/2009) aveva accertato l'assenza di opere abusive alla data della revoca; dunque il provvedimento di demolizione non poteva essere eseguito in relazione allo stato dei luoghi e alle DIA successive.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha confermato che la sentenza di condanna definitiva aveva irrevocabilmente accertato la natura insanabilmente abusiva delle opere (trasformazione in vano abitabile e consistente ampliamento richiedente permesso di costruire). La Corte ha ritenuto irrilevanti ai fini dell'esecuzione tutti i provvedimenti amministrativi anteriori alla sentenza definitiva e ha affermato che l'ordine di demolizione riguarda l'edificio nel suo complesso, comprese aggiunte e superfetazioni successive. Perciò è stata ingiunta la demolizione del gazebo e delle opere oggi presenti, ritenute ripetitive dell'abuso già accertato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e dell'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, primo comma, lett. b)
art. 44, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001
Articolo richiamato per definire il tipo di abuso contestato: la trasformazione in vani abitabili non sanabili con semplice DIA e dunque reato edilizio che richiede permesso di costruire.
d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95
artt. 93 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001
Norme richiamate nella rubrica dei capi d'imputazione relative alle fattispecie sanzionate; interpretate come riferite ad opere realizzate in difformità e senza titolo abilitativo.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma nono
art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
L'ordine di demolizione previsto da questa norma riguarda l'edificio nel suo complesso, incluse aggiunte, opere accessorie e superfetazioni successive, al fine di restituzione integrale dello stato dei luoghi.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per l'ascrizione delle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile ascrivibile a colpa del ricorrente.
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Consente di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale potere fissando la somma di € 3.000,00.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al principio che l'inammissibilità del ricorso può essere ascrivibile a colpa del ricorrente e giustificare l'imposizione di sanzioni pecuniarie accessorie.
Massime di principio
- Un giudicato penale definitivo che accerta la natura insanabilmente abusiva di opere edilizie impedisce che il giudice dell'esecuzione riveda quelle valutazioni di merito: l'esecuzione deve rispettare il contenuto del giudicato.
- Il provvedimento di dissequestro adottato prima della sentenza definitiva non può essere utilizzato per cancellare o sovvertire gli accertamenti definitivi della sentenza di condanna.
- La DIA o altri provvedimenti amministrativi anteriori alla sentenza definitiva non possono sanare opere che per loro natura richiedono il permesso di costruire; se la sentenza accerta la necessità del permesso, la sanatoria amministrativa è inefficace ai fini della sottrazione all'esecuzione.
- L'ordine di demolizione ha funzione di restitutio in integrum e comprende l'intero manufatto, comprese aggiunte, opere accessorie o superfetazioni successive all'azione penale o alla condanna.
- Il giudice dell'esecuzione deve limitarsi a verificare la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e le opere oggetto della condanna; non è competente a riesaminare questioni di merito già decise con sentenza passata in giudicato.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere sanzionati con spese e con una somma alla Cassa delle Ammende, soprattutto quando l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.
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