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Legge

L.R. Umbria 5/2026

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone anziane.

Normativa regionaleL.R. Umbria 5/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Umbria il Garante regionale dei diritti delle persone anziane, ne definisce funzioni, requisiti, nomina, incompatibilità, durata, trattamento economico, sede, relazioni e copertura finanziaria. È prevista una disciplina transitoria per l’avvio della prima nomina entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone anziane

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone anziane

La legge istituisce in Umbria il Garante regionale dei diritti delle persone anziane, quale figura di garanzia autonoma e indipendente. Il provvedimento disciplina destinatari, compiti, modalità di nomina, incompatibilità, rapporto con le istituzioni regionali, trattamento economico e copertura finanziaria.

Ambito di applicazione e finalità

L’intervento è rivolto a promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone anziane, nel quadro costituzionale, europeo, convenzionale e della normativa regionale, statale e internazionale richiamata. La Regione istituisce il Garante regionale dei diritti delle persone anziane per rafforzare tutela, inclusione e partecipazione sociale.

Destinatari

Il Garante opera a favore delle persone di età pari o superiore a 65 anni che siano residenti, domiciliate anche temporaneamente, oppure stabilmente dimoranti nel territorio regionale umbro. La protezione è quindi limitata al territorio della Regione Umbria.

Funzioni del Garante

Il Garante svolge funzioni di promozione, monitoraggio, impulso e segnalazione in materia di diritti delle persone anziane. In particolare:

  • promuove l’attuazione dei diritti europei e delle convenzioni internazionali richiamate;
  • monitora l’effettiva applicazione di diritti, tra cui accesso ai servizi, autonomia decisionale, assenza di abusi e maltrattamenti, tutela della salute, riservatezza, vita familiare, partecipazione e inclusione sociale, nonché forme di tutela anche risarcitoria;
  • favorisce collaborazione e consultazione con organizzazioni, istituzioni ed enti del Terzo settore iscritti al RUNTS operanti nel territorio regionale;
  • promuove iniziative per la piena tutela dei diritti degli anziani e per la loro partecipazione alla vita delle comunità locali;
  • sostiene politiche di invecchiamento attivo e valorizzazione dei lavoratori anziani come risorsa sociale e culturale;
  • verifica l’applicazione sul territorio regionale delle convenzioni e delle norme nazionali e regionali in materia;
  • realizza attività di sensibilizzazione, diffusione della cultura dei diritti e delle misure regionali sull’invecchiamento attivo;
  • collabora con le istituzioni competenti nella vigilanza su strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche e private accreditate;
  • interviene su segnalazione di associazioni dei familiari e, in caso di omissioni o inosservanze che incidano sull’erogazione delle prestazioni, effettua comunicazioni all’ente o all’organo competente;
  • denuncia i reati perseguibili d’ufficio di cui venga a conoscenza;
  • segnala fattori di rischio o danno per gli anziani;
  • può formulare proposte normative ai livelli statale o regionale per migliorare il benessere degli anziani e valorizzare il volontariato;
  • può esprimere pareri su richiesta dell’Assemblea legislativa o della Giunta regionale su atti regionali riguardanti le persone anziane, entro 30 giorni, con silenzio-assenso in senso favorevole;
  • può promuovere eventi formativi, aggiornamento e scambio di buone pratiche, d’intesa con i competenti assessorati.

Autonomia, indipendenza e riservatezza

Il Garante opera in piena autonomia e indipendenza, con imparzialità e senza controlli gerarchici o funzionali da parte degli organi regionali. Ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, enti, agenzie, aziende istituiti dalla Regione e società partecipate le informazioni necessarie nei limiti di legge. È tenuto alla riservatezza e al rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Nomina, durata e prorogatio

Il Garante è scelto tra persone con comprovata professionalità, competenza ed esperienza almeno triennale nel settore dei diritti degli anziani e in possesso di laurea del vecchio ordinamento o magistrale. È eletto dall’Assemblea legislativa a scrutinio segreto con maggioranza dei due terzi; dopo la terza votazione basta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La durata dell’incarico è di 3 anni dalla nomina ed è consentita una sola rielezione. Alla scadenza resta in carica fino alla nomina del successore, comunque non oltre 90 giorni.

Cause di ineleggibilità, incompatibilità e cessazione anticipata

Si applicano le cause di ineleggibilità e le incompatibilità previste dalla disciplina regionale sulle nomine. Inoltre, l’incarico è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa o professionale, pubblica o privata, che generi conflitto di interesse attuale e concreto. In caso di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute, il Presidente dell’Assemblea legislativa avvia il contraddittorio e, se necessario, dichiara la decadenza; è prevista anche la revoca per gravi violazioni di legge o dei doveri d’ufficio con deliberazione dell’Assemblea a maggioranza qualificata. È ammessa la rinuncia con preavviso scritto di almeno 3 mesi. In caso di morte, impedimento permanente o decadenza, la procedura di nuova nomina deve essere avviata entro 15 giorni.

Trattamento economico e rimborsi

Al Garante spetta un’indennità mensile pari al 15% dell’indennità lorda mensile dei consiglieri regionali. Per le missioni fuori sede connesse alle funzioni, è riconosciuto il trattamento previsto per i dirigenti della Giunta regionale.

Sede e organizzazione

La sede del Garante è presso l’Assemblea legislativa, che fornisce locali e mezzi necessari. La Giunta regionale mette inoltre a disposizione, nell’ambito della propria dotazione organica e dell’ufficio dei Garanti regionali, le risorse umane necessarie per l’esercizio delle funzioni.

Rapporti di collaborazione

Il Garante collabora con il Difensore civico regionale, con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e con il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, nel rispetto delle rispettive competenze. Collabora anche con figure analoghe regionali o locali e con strutture regionali, soggetti pubblici e privati interessati.

Relazioni all’Assemblea e alla Giunta

Ogni anno, entro marzo, il Garante presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti. La relazione è trasmessa all’Assemblea legislativa e alla Giunta regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale e resa consultabile sul sito istituzionale. L’Assemblea la esamina entro due mesi in apposita seduta, adottando eventuali indirizzi o misure. In casi urgenti o di particolare importanza, il Garante può inviare relazioni in qualsiasi momento ai Presidenti dell’Assemblea e della Giunta; l’Assemblea le discute nella prima seduta utile. Le commissioni consiliari possono convocarlo per acquisire informazioni utili alla programmazione regionale.

Disciplina di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla legge in materia di nomina, decadenza e cessazione della carica, si applica la legge regionale Umbria 21 marzo 1995, n. 11, sulla disciplina delle nomine di competenza regionale e sulla proroga degli organi amministrativi.

Copertura finanziaria

Per gli oneri derivanti dalle funzioni del Garante e dal relativo trattamento economico è autorizzata una spesa annua di 7.950 euro per il 2026 e di 15.900 euro annui a regime dal 2027, con imputazione alla Missione 12, Programma 03, Titolo 1 del bilancio regionale 2026-2028. Per il triennio 2026-2028 la copertura è assicurata mediante utilizzo di pari importo del Fondo di riserva. Gli interventi relativi a sede e organizzazione sono attuati senza ulteriori oneri, con risorse già disponibili.

Disposizione transitoria

In prima applicazione, la procedura di nomina del Garante deve essere avviata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Obsolescenza

La legge disciplina un istituto di nuova istituzione, con contenuto attuale e applicazione operativa nel territorio umbro; non risulta obsoleta.

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