L.R. Umbria 2/2026
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Umbria 23/2003 su ERS, requisiti di accesso, punteggi, mobilità, autorecupero e quote di riserva per emergenze abitative, donne vittime di violenza e persone con disabilità. Prevede anche modelli abitativi solidali, protocolli per persone in esecuzione penale esterna e diverse norme transitorie con efficacia differita per alcuni interventi.
Modifiche alla disciplina umbra dell’edilizia residenziale sociale
Modifiche alla disciplina regionale dell’edilizia residenziale sociale in Umbria
La legge interviene in modo esteso sulla l.r. Umbria 28 novembre 2003, n. 23, riorganizzando alcuni requisiti e criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) e introducendo nuove misure di inclusione abitativa. La disciplina opera nel solo territorio della Regione Umbria e contiene più regimi di efficacia differita.
Finalità di inclusione abitativa e nuovi modelli sociali
La Regione integra le finalità della normativa ERS prevedendo la promozione di protocolli di intesa con Comuni, ATER regionale, UEPE ed enti del Terzo settore per sostenere, sul piano abitativo e sociale, persone detenute in misura alternativa o in esecuzione penale esterna prive di domicilio.
Viene inoltre introdotto un nuovo articolo che riconosce e promuove, nei programmi attuativi e nei bandi ERS, modelli di abitare collaborativo, coesione comunitaria e sostenibilità sociale. Tra le soluzioni ammesse figurano:
- spazi comuni e community hub socio-educativi, anche mediante recupero di immobili ERS inutilizzati;
- progetti di comunità con residenti e Terzo settore, come orti urbani, laboratori, doposcuola, comunità energetiche;
- proposte di cohousing sociale per anziani autosufficienti, giovani in transizione, famiglie monogenitoriali, persone con disabilità o in fragilità.
I progetti possono essere realizzati in co-progettazione tra ATER, Comuni, Zone sociali ed enti del Terzo settore, con eventuale punteggio premiale nei bandi ERS. La Regione favorisce anche l’accesso a fondi nazionali ed europei. Le modalità attuative, le linee guida per gli spazi comuni, il monitoraggio sociale, la valutazione di impatto e la partecipazione delle comunità locali sono demandati a deliberazioni della Giunta.
Requisiti di accesso e condizioni soggettive
La legge modifica vari requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi ERS.
In particolare:
- viene eliminato, per alcune ipotesi, il requisito della residenza continuativa di almeno 24 mesi;
- è riformulata la previsione sulle condanne penali ostative, che ora riguarda i delitti non colposi puniti con pena detentiva non inferiore a sette anni, salvo riabilitazione o estinzione del reato o della pena;
- alcuni requisiti previsti per il richiedente si estendono a tutti i componenti del nucleo familiare;
- sono eliminate o rimodulate altre condizioni territoriali e familiari previste dalla disciplina previgente.
È inoltre precisato, per specifici requisiti collegati alla domanda, il richiamo alla disciplina statale sull’emergenza abitativa.
Criteri di priorità e punteggi
Sono aggiornati i criteri di assegnazione del punteggio nelle graduatorie ERS. Il nuovo sistema valorizza in particolare:
- nuclei familiari numerosi o con presenza di minori e anziani over 65;
- nuclei con persone con disabilità con invalidità almeno al 75% o con minori in possesso della certificazione ex legge n. 104/1992;
- nuclei composti esclusivamente da anziani, persone con disabilità, giovani fino a 40 anni o genitore unico con minori a carico.
È inoltre eliminata una formula di preferenza nella disciplina delle commissioni o dei procedimenti correlati.
Autorecupero degli alloggi e manutenzione
La legge sostituisce la disciplina previgente sugli alloggi assegnabili previa convenzione di manutenzione, stabilendo che tali alloggi possono essere oggetto di interventi di autorecupero secondo una nuova disciplina dedicata.
Il nuovo articolo sull’autorecupero prevede che:
- gli interventi degli assegnatari siano finalizzati a favorire partecipazione diretta, gestione e mantenimento in efficienza del patrimonio ERS;
- gli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione siano individuati dall’ATER regionale;
- gli interventi necessari siano definiti secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta, con priorità per quelli di lieve entità;
- l’assegnazione avvenga previa convenzione che indichi lavori, costi e documentazione necessaria;
- l’assegnatario anticipi le spese autorizzate e ottenga il rimborso tramite detrazione sul canone, previa verifica di regolarità;
- l’autorecupero possa riguardare anche alloggi già assegnati.
La Giunta regionale deve disciplinare nel dettaglio tipologie di intervento, rendicontazione, attestazioni e tracciamento delle spese.
Mobilità volontaria e trasferimenti
La disciplina della mobilità volontaria degli assegnatari viene rafforzata. L’ATER regionale è incaricata di attuare le procedure mediante bandi che tengano conto dell’ISEE, della presenza di minori, anziani e persone con disabilità.
È previsto che:
- l’ATER adotti un regolamento specifico sulle procedure di mobilità;
- il trasferimento avvenga, d’intesa con i Comuni interessati, verso un alloggio diverso e idoneo alle esigenze del nucleo;
- chi abbia già ottenuto un trasferimento non possa beneficiarne nuovamente per i successivi cinque anni.
Assegnazioni e riserve per situazioni di emergenza e vulnerabilità
La legge amplia gli strumenti di risposta all’emergenza abitativa.
I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a effettuare assegnazioni entro quote minime e massime della disponibilità annuale comunicata dall’ATER:
- tra il 10% e il 30% per i Comuni con almeno 15.000 abitanti;
- tra il 5% e il 30% per i Comuni tra 5.000 e 14.999 abitanti.
I Comuni con meno di 5.000 abitanti possono comunque assegnare alloggi ERS, in deroga alla disciplina ordinaria, per nuclei in grave emergenza abitativa.
Sono inoltre inserite nuove ipotesi di assegnazione urgente, tra cui:
- donne vittime di violenza seguite dai servizi competenti;
- persone vittime di discriminazione o violenza per orientamento sessuale o identità di genere;
- casi di decreto di trasferimento a seguito di esecuzione immobiliare con contestuale rilascio dell’immobile da parte dell’esecutato residente nell’immobile stesso.
Riserva di alloggi per donne vittime di violenza
I Comuni possono riservare fino all’8% della disponibilità annuale di alloggi ERS per donne vittime di violenza in famiglia o di crimini domestici, anche con figli minori a carico, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i servizi regionali competenti.
L’assegnazione avviene tramite i soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne, sulla base di un’apposita intesa tra Comuni e soggetti della Rete, che disciplina le modalità operative.
Riserva di alloggi per persone con disabilità
I Comuni possono riservare fino al 3% della disponibilità annuale di alloggi ERS per persone con disabilità, nell’ambito dei progetti di vita individuale personalizzati e partecipati previsti dal d.lgs. n. 62/2024.
La finalità è individuare soluzioni abitative adeguate, anche attraverso abitare supportato o co-housing, per consentire alla persona con disabilità di scegliere dove vivere. L’assegnazione può avvenire anche tramite AUSL ed enti del Terzo settore, previa intesa con i Comuni. La Giunta regionale deve definire modalità attuative, condizioni familiari ed economiche e criteri preferenziali per accesso e permanenza.
Adeguamenti procedurali, bandi e graduatorie
La legge interviene anche sulla gestione dei bandi e delle graduatorie ERS.
L’ATER regionale è incaricata di predisporre un regolamento sulla mobilità volontaria entro 90 giorni. I bandi comunali per l’assegnazione degli alloggi ERS sono avviati dopo l’adeguamento delle disposizioni regolamentari regionali sui requisiti.
Le graduatorie già vigenti o in corso di formazione restano efficaci per un massimo di due anni dalla loro approvazione.
Disposizioni transitorie ed efficacia differita
Sono previsti numerosi termini di adeguamento e di decorrenza:
- entro 90 giorni la Giunta deve adeguare o adottare le deliberazioni e le norme regolamentari necessarie;
- i procedimenti amministrativi già in corso sui titoli II e III della l.r. 23/2003 proseguono secondo la disciplina previgente per i requisiti di accesso interessati;
- le modifiche ai requisiti dell’articolo 29 e ai criteri dell’articolo 31 acquistano efficacia solo dopo l’adeguamento regolamentare;
- la nuova disciplina sulla disabilità entra in vigore solo con la deliberazione attuativa della Giunta;
- la mobilità volontaria richiede anche il regolamento dell’ATER e la scadenza dei bandi previgenti, senza comunque poter operare prima di tale regolamento;
- i bandi per l’assegnazione degli alloggi sono indetti dai Comuni dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari;
- la disciplina sulle commissioni di cui all’articolo 31 bis opera alla scadenza delle commissioni in carica al momento dell’entrata in vigore della legge.
Invarianza finanziaria
La legge dichiara espressamente che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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