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Sentenza

Sentenza n. 5889/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio e per la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis d.l. n. 387/87 e al conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di trattamento di fine servizio e quanto invece parte ricorrente avrebbe dovuto correttamente percepire, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Giustizia amministrativa202403845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell’INPS di includere i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ex appartenenti alle forze di polizia)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già in servizio nella Guardia di Finanza, erano stati collocati a riposo a domanda rispettivamente il 30 settembre 2018 e il 21 maggio 2021, dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile. Hanno chiesto l’accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del TFS e la condanna dell’INPS alla rideterminazione della buonuscita, con pagamento delle differenze, interessi e rivalutazione. L’INPS ha resistito eccependo, tra l’altro, la mancata presentazione della domanda di pensionamento entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti, la prescrizione del credito e l’incostituzionalità dell’estensione del beneficio.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR, richiamando l’orientamento ormai costante del Consiglio di Stato, ha riconosciuto che il beneficio spetta al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, collocato a riposo a domanda quando abbia almeno 55 anni e 35 anni di servizio utile. Ha respinto l’eccezione relativa al termine di sessanta giorni: la sua inosservanza non determina decadenza dal beneficio, ma rileva soltanto per consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Ha respinto l’eccezione di prescrizione, poiché il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio; non era provato il decorso di cinque anni e, per il ricorrente collocato a riposo nel 2021, la prescrizione era comunque esclusa. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dall’INPS, in quanto il beneficio ha specifica base legislativa e la sua estensione a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza irragionevoli disparità di trattamento. Ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti e condannato l’INPS a rideterminare il TFS includendo i sei scatti e a pagare le somme dovute, oltre interessi legali; ha negato la rivalutazione monetaria per il divieto di cumulo con gli interessi. Spese a carico dell’INPS, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e restituzione del contributo unificato effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    La giurisprudenza amministrativa, dopo iniziali incertezze, è infatti ormai costantemente orientata nel senso che il beneficio in questione spetti al personale collocato a riposo a domanda di tutte le forze di polizia – sia a ordinamento civile che a ordinamento militare – alle sole condizioni che l’interessato abbia raggiunto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali per il calcolo della buonuscita spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda al ricorrere dei requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 6-bis, comma 3, d.l. 387/1987

    quanto all’onere di presentare la domanda di pensionamento nel termine di sessanta giorni dalla maturazione del duplice requisito indicato, che l’inosservanza di tale onere non determina la decadenza dal beneficio, dato che esso è soltanto funzionale a “a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo” secondo quanto prevede il comma 3 del citato articolo 6-bis

    Il termine di sessanta giorni per presentare la domanda di pensionamento non è previsto a pena di decadenza dal beneficio dei sei scatti; serve soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Deve invece negarsi la rivalutazione monetaria essendo il cumulo con gli interessi vietato dall'articolo 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (come da costante giurisprudenza in materia).

    La rivalutazione monetaria non può essere cumulata con gli interessi legali sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto per il calcolo dell’indennità di buonuscita spetta al personale delle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocato a riposo a domanda, se ha compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • La presentazione della domanda di pensionamento oltre il termine di sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti non comporta la decadenza dal beneficio dei sei scatti: il termine rileva soltanto ai fini della decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • Ai fini della prescrizione del credito per le differenze di trattamento di fine servizio, il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla cessazione dal servizio; il pagamento rateale assume rilievo interruttivo del riconoscimento del debito.
  • Non è cumulabile la rivalutazione monetaria con gli interessi legali sulle somme dovute, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. 412/1991.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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