Cassazione Penale, Sentenza n. 37411/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di ricusazione del giudice Malvasi fondata sul fatto che la stessa, in altro procedimento, aveva già disposto il rinvio a giudizio dello Sciava per fattispecie analoghe riferite a diverse annualità; il ricorrente denunciava violazione degli artt. 34 e 37 c.p.p. e sosteneva che la Corte territoriale avesse errato dichiarando inammissibile la ricusazione, nonostante la produzione di atti ritenuti idonei a dimostrare l'identità dei fatti, e che la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 150/2022 (che ha inciso sull'art. 425 c.p.p.) richiederebbe una valutazione di merito da parte del giudice dell'udienza preliminare tale da rendere rilevante una sua precedente decisione
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'identità del fatto richiede corrispondenza storico-naturalistica di tutti gli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso causale) e delle circostanze di tempo, luogo e persona; fatti commessi in momenti diversi, seppur violativi della stessa norma, sono fatti diversi. Ne consegue che la precedente pronuncia del medesimo giudice su condotte analoghe in diversi periodi non compromette l'imparzialità, salvo che il giudice non abbia già espresso, nella prima occasione, un convincimento incidentale sui fatti del successivo procedimento (circostanza non dedotta). Per l'inammissibilità è stata applicata la sanzione processuale: condanna alle spese e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 34 c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente in tema di ricusazione; la Corte non ha ritenuto prospettata una violazione perché non è stata dimostrata l'identità dei fatti né l'espressione preventiva di convincimenti da parte del giudice.
art. 37 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente come presidio di imparzialità; la Corte ha interpretato la norma alla luce del principio che l'avere giudicato su fatti analoghi in periodi diversi non integra di per sé incompatibilità o parziale assenza di terzietà.
art. 425 c.p.p.
Modificato dal d.lgs. 150/2022 e richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice dell'udienza preliminare svolge una valutazione di merito sulla ragionevole previsione di condanna; la Corte ha comunque ritenuto che tale modificazione non incida sul principio dell'identità del fatto: il giudice può valutare il merito ma ciò non trasforma in identici fatti storicamente distinti.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda (equo importo di euro 3.000) per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'identità del fatto ai fini di ricusazione si verifica solo quando esiste corrispondenza storico-naturalistica di tutti gli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso causale) e delle circostanze di tempo, luogo e persona; la mera coincidenza della norma violata non basta.
- Il fatto commesso in diverso momento temporale costituisce in genere fatto diverso anche se integra il medesimo tipo penale; quindi una precedente decisione del medesimo giudice su condotte analoghe in anni diversi non determina automaticamente incompatibilità o pregiudizio all'imparzialità.
- La ricusazione richiede prove specifiche e documentazione idonea a dimostrare l'identità dei fatti; la mera affermazione non è sufficiente e può rendere il ricorso inammissibile.
- Anche dopo le modifiche del d.lgs. 150/2022 sull'art. 425 c.p.p., che rafforzano la valutazione di merito del giudice dell'udienza preliminare, resta ferma la distinzione tra fatti storici diversi; la valutazione di merito non equivale a un automatismo che trasformi giudizi precedenti su condotte analoghe in motivo di ricusazione.
- Se la ricusazione è dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza o per carenza probatoria, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se emergono profili di colpa, a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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