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Sentenza

Sentenza del 07/01/2019 n. 92 - Comm. Trib. Prov. Catania

Imposta sul valore aggiunto - Operazioni all'esportazione - Operazioni di bunkeraggio (forniture di gasolio a navi) - Regime di non imponibilità - Presupposti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata: in assenza della prova documentale della partenza della nave entro 48 ore e della diretta destinazione verso un porto extracomunitario, il regime di non imponibilità non può essere applicato. Il fornitore del combustibile è considerato direttamente responsabile delle violazioni doganali e fiscali derivanti dalle dichiarazioni di esportazione irregolari.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione del regime di non imponibilità, con esenzione da accisa e dall'IVA, alle operazioni di bunkeraggio. Ai sensi degli artt. 253 e 254 del DPR n. 43/1973, l'agevolazione spetta solo se la nave, rifornita in un porto italiano, è in partenza entro le 48 ore successive e dirige direttamente verso un porto extracomunitario. Tale circostanza deve inoltre risultare da un'apposita annotazione nel giornale di bordo relativo alle partenze e agli arrivi. Il mancato rispetto o la mancata documentazione di tali condizioni rende irregolare la dichiarazione di esportazione.

Norme richiamate

  • Art. 253 del Testo unico delle Leggi Doganali, DPR n. 43/1973

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'esenzione totale dall'accisa per il carburante imbarcato come provvista di bordo, subordinatamente al rispetto delle condizioni previste per la partenza della nave.

  • Art. 254 del Testo unico delle Leggi Doganali, DPR n. 43/1973

    La norma è interpretata nel senso che l'agevolazione per le provviste di carburante richiede la partenza della nave entro 48 ore dal rifornimento, con destinazione diretta verso un porto extracomunitario, e la relativa annotazione nel giornale di bordo.

Massime di principio

  • Il regime di non imponibilità per il bunkeraggio non è automatico: deve essere dimostrato il rispetto di tutte le condizioni sostanziali e documentali previste dalla disciplina doganale.
  • La nave deve partire entro il termine previsto e dirigersi direttamente verso un porto extracomunitario; una destinazione diversa, una partenza tardiva o l'assenza di prova della partenza impediscono l'applicazione dell'agevolazione.
  • Le annotazioni nel giornale di bordo costituiscono un elemento probatorio essenziale per dimostrare la regolarità dell'operazione.
  • Il fornitore del carburante deve verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti e conservare la documentazione di supporto, poiché può rispondere direttamente delle irregolarità contenute nelle dichiarazioni di esportazione.
  • In caso di dubbio sulla destinazione o sui tempi di partenza, non è prudente applicare il regime agevolato senza acquisire adeguate garanzie documentali.

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