Sentenza del 07/01/2019 n. 92 - Comm. Trib. Prov. Catania
Imposta sul valore aggiunto - Operazioni all'esportazione - Operazioni di bunkeraggio (forniture di gasolio a navi) - Regime di non imponibilità - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata: in assenza della prova documentale della partenza della nave entro 48 ore e della diretta destinazione verso un porto extracomunitario, il regime di non imponibilità non può essere applicato. Il fornitore del combustibile è considerato direttamente responsabile delle violazioni doganali e fiscali derivanti dalle dichiarazioni di esportazione irregolari.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione del regime di non imponibilità, con esenzione da accisa e dall'IVA, alle operazioni di bunkeraggio. Ai sensi degli artt. 253 e 254 del DPR n. 43/1973, l'agevolazione spetta solo se la nave, rifornita in un porto italiano, è in partenza entro le 48 ore successive e dirige direttamente verso un porto extracomunitario. Tale circostanza deve inoltre risultare da un'apposita annotazione nel giornale di bordo relativo alle partenze e agli arrivi. Il mancato rispetto o la mancata documentazione di tali condizioni rende irregolare la dichiarazione di esportazione.
Norme richiamate
Art. 253 del Testo unico delle Leggi Doganali, DPR n. 43/1973
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'esenzione totale dall'accisa per il carburante imbarcato come provvista di bordo, subordinatamente al rispetto delle condizioni previste per la partenza della nave.
Art. 254 del Testo unico delle Leggi Doganali, DPR n. 43/1973
La norma è interpretata nel senso che l'agevolazione per le provviste di carburante richiede la partenza della nave entro 48 ore dal rifornimento, con destinazione diretta verso un porto extracomunitario, e la relativa annotazione nel giornale di bordo.
Massime di principio
- Il regime di non imponibilità per il bunkeraggio non è automatico: deve essere dimostrato il rispetto di tutte le condizioni sostanziali e documentali previste dalla disciplina doganale.
- La nave deve partire entro il termine previsto e dirigersi direttamente verso un porto extracomunitario; una destinazione diversa, una partenza tardiva o l'assenza di prova della partenza impediscono l'applicazione dell'agevolazione.
- Le annotazioni nel giornale di bordo costituiscono un elemento probatorio essenziale per dimostrare la regolarità dell'operazione.
- Il fornitore del carburante deve verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti e conservare la documentazione di supporto, poiché può rispondere direttamente delle irregolarità contenute nelle dichiarazioni di esportazione.
- In caso di dubbio sulla destinazione o sui tempi di partenza, non è prudente applicare il regime agevolato senza acquisire adeguate garanzie documentali.
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