Ordinanza n. 2227/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania, II Sezione, n. n. 1173/2023 in data 11 aprile 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 1173/2023 e inerzia del commissario ad acta già nominato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso una fase di esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 1173/2023, lamentando che il commissario ad acta precedentemente designato non avesse adottato i provvedimenti necessari all’esecuzione del giudicato. Hanno inoltre rappresentato che il commissario era stato trasferito e non ricopriva più l’incarico di Segretario Generale del Comune di Santa Marina di Salina, manifestando incertezze circa la propria legittimazione a proseguire nell’espletamento della funzione commissariale. È stata quindi richiesta l’adozione di un ordine di esecuzione o, in alternativa, la sostituzione del commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto opportuno revocare l’incarico già conferito al commissario ad acta, in considerazione del suo trasferimento, e ha nominato quale nuovo commissario ad acta l’attuale Segretario Generale del Comune di Santa Marina di Salina, ovvero il soggetto che svolga di fatto tale funzione. Il Collegio ha precisato che l’incarico è attribuito all’organo e non alla persona fisica: pertanto, in caso di mutamento del soggetto formalmente investito o di fatto esercente le funzioni di Segretario Generale, l’incarico commissariale si trasferisce automaticamente al soggetto subentrante. È stato assegnato al nuovo commissario il termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione su istanza di parte. In ragione della persistente inadempienza del Comune di Lipari, l’amministrazione è stata condannata alle spese della fase, liquidate in euro 650,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Massime di principio
- Nella fase di ottemperanza, il trasferimento del commissario ad acta che abbia determinato l’impossibilità o l’incertezza nella prosecuzione dell’incarico giustifica la revoca della precedente designazione e la nomina di un nuovo commissario.
- Quando l’incarico commissariale è attribuito a un organo, esso non è legato alla persona fisica che lo ricopre: in caso di successione nella titolarità formale o nell’esercizio di fatto della funzione, l’incarico si trasferisce al soggetto subentrante.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare al commissario ad acta un termine decorrente dalla comunicazione amministrativa della decisione oppure, se anteriore, dalla notificazione effettuata su istanza della parte interessata.
- La persistente inadempienza dell’amministrazione al giudicato giustifica la condanna dell’amministrazione stessa alle spese della fase di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 358/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1414/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1417/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1418/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1423/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →