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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16901/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a censurare la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/10/2023 che aveva condannato il ricorrente a 2 anni per bancarotta fraudolenta (art.110 c.p., art.223, comma 2, n.2, legge fall.) per presunte condotte gestionali dolose e sistematiche di mancato adempimento degli oneri fiscali. In sede rescissoria era stato altresì rilevato un vizio procedurale sulla tempestività dell'impugnazione: la difesa sosteneva che il termine per proporre ricorso dovesse essere computato in relazione al termine di sessanta giorni indicato nel dispositivo della sentenza di appello (e verbalmente letto), con conseguente decorrenza finale al 7/02/2024, rendendo tempestivo il deposito del ricorso il 22/01/2024.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo i motivi manifestamente infondati. Sul punto procedurale la Corte aveva già in precedenza (13/12/2024, fase rescindente) accolto il ricorso straordinario e revocato l'ordinanza del 16/04/2024, riconoscendo la tempestività dell'originario ricorso; tuttavia, esaminando il merito dell'impugnazione originaria, la Corte ha confermato la correttezza del convincimento della Corte d'appello: la prova (relazione del curatore fallimentare e documentazione dell'Agenzia delle entrate) documentava una sistematica inadempienza contributiva e tributaria dal 2012 in poi, con pagamenti irrisori rispetto ai debiti; la condotta gestionale del ricorrente e del successivo amministratore era idonea a integrare le operazioni dolose o atti intrinsecamente pericolosi ai fini dell'art.223, comma 2, n.2 della legge fallimentare. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per il ricorso straordinario in sede rescissoria; qui utilizzata per la fase rescindente che ha accertato la tempestività dell'impugnazione originaria

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Previsione processuale che attribuisce ulteriori 15 giorni nel computo dei termini per impugnare; nel caso è stata utilizzata per calcolare la scadenza finale del termine d'impugnazione

  • art. 110 cod. pen.

    Richiama il concorso di persone nel reato (concorso di persone) come titolo di imputazione in relazione alle condotte del ricorrente insieme ad altro amministratore

  • art. 223, comma 2, n. 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.)

    «hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società»

    La norma punisce gli amministratori che abbiano cagionato il fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose; la giurisprudenza interpretativa considera rilevanti anche abusi di gestione o atti intrinsecamente pericolosi per la 'salute' economico-finanziaria dell'impresa, ossia condotte che comportano un elevato rischio di decozione aziendale, non necessariamente caratterizzate da immediato depauperamento dell'attivo

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamata come riferimento alle pene applicabili agli illeciti previsti dall'art.223; citata per chiarire il regime sanzionatorio

Massime di principio

  • Sul computo dei termini: quando nella sentenza di merito il dispositivo contiene l'indicazione di un termine per il deposito (es. 60 giorni) e tale indicazione è riportata anche in udienza, occorre considerare tale data come punto di partenza per il successivo calcolo del termine d'impugnazione (aggiungendo i termini ordinari e gli eventuali giorni aggiuntivi previsti dalle norme procedurali, es. art.581 comma 1‑quater). Verificare sempre dispositivo scritto e annotazioni di udienza per il computo dei termini.
  • Sulla configurazione della bancarotta fraudolenta per operazioni dolose (art.223, comma 2, n.2): non è necessario che l'amministratore abbia voluto direttamente il fallimento; è sufficiente che abbia posto in essere una serie di atti di gestione abusivi o intrinsecamente pericolosi che accettino o determinino un elevato rischio di decozione aziendale (accettazione del rischio). La sistematicità del mancato versamento di imposte e contributi può essere prova di tale comportamento doloso.
  • Prove rilevanti: relazioni del curatore fallimentare e documentazione fiscale/previdenziale (rapporti con Agenzia delle Entrate, percentuali di pagamento rispetto ai debiti) sono elementi probatori cruciali per dimostrare la sistematicità degli inadempimenti e il rischio di decozione.
  • Sul profilo della motivazione: per contestare in cassazione la motivazione della sentenza di merito è necessario mostrare che la Corte di merito non abbia considerato fatti o elementi probatori rilevanti o che il giudizio sia manifestamente illogico; argomentazioni solo prospettiche sulla brevità del periodo di amministrazione, senza scalfire i risultati probatori acquisiti, difficilmente prevalgono.
  • Conseguenze processuali: ricorsi manifestamente infondati in Cassazione possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e con irrogazione di somme alla Cassa delle ammende; pertanto, valutare attentamente la fondatezza del motivo prima del deposito.

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