Cassazione Civile, Sentenza n. 35969/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Inzerillo chiedeva la restituzione di somme (caparra e acconto complessivi per lire 55.200.000) versate in esecuzione di un preliminare di compravendita di un immobile da costruire, sostenendo che il preliminare si fosse risolto per mutuo dissenso e che vi fosse una scrittura del 4 gennaio 1995 con impegno a restituire le somme entro trenta giorni. Il ricorrente chiedeva estendere la condanna già ottenuta nei confronti del Di Gregorio anche alla società e ai soci.
La decisione
La Corte d'Appello di Palermo aveva rigettato la domanda ritenendo che la risoluzione consensuale del preliminare non risultasse provata e che la forma scritta 'ad substantiam' richiesta per la risoluzione dei contratti preliminari immobiliari non fosse rispettata; la Cassazione ha respinto il ricorso di Inzerillo, confermando che il presupposto della domanda (la risoluzione consensuale) non è provato, che le censure processuali del ricorrente sono insufficientemente specificate (art. 366 c.p.c.) e che non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c.; inoltre è stato dichiarato l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa vigente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che non sia stata violata: la domanda di restituzione infatti presupponeva la risoluzione consensuale del contratto, perciò la verifica della risoluzione era questione pregiudiziale rilevante e legittimamente trattata dal giudice.
art. 1322 c.c.
Riferito agli atti negoziali e alla autonomia negoziale; il ricorrente richiamava principi di interpretazione ma non ha dimostrato l'errore del giudice di merito.
art. 1362 e ss. c.c.
Norme sull'interpretazione dei contratti: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia adeguatamente dimostrato che la scrittura del 4 gennaio 1995 esprimesse inequivocabilmente la volontà di risolvere il preliminare.
art. 1350 e 1351 c.c.
Riguardano la forma per i contratti immobiliari e l'interpretazione delle scritture; la sentenza di merito ha applicato il principio che la risoluzione consensuale del preliminare richiede forma scritta 'ad substantiam'.
art. 366 co.1 n.6 c.p.c.
La Corte ha ritenuto le censure del ricorrente inammissibili per difetto di specificità nella riproduzione e indicazione degli atti/documenti decisivi, come imposto dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alle spese di lite: il motivo è stato ritenuto connesso ai precedenti e pertanto infondato.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020
Ha consentito l'esame del ricorso in camera di consiglio senza intervento del Procuratore generale e dei difensori, disciplinando la procedura adottata.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228)
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicata per dichiarare l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- La risoluzione consensuale di un contratto preliminare avente ad oggetto trasferimenti o costitutivi di diritti reali immobiliari richiede la forma scritta 'ad substantiam'; una dichiarazione di restituzione somme non vale automaticamente come prova di mutuo dissenso se non è dimostrata la volontà contraria al preliminare con la forma richiesta.
- Quando la domanda restitutoria è fondata sulla presunta risoluzione di un preliminare, la prova della risoluzione è questione pregiudiziale: se i convenuti la contestano, il giudice è tenuto a verificare tale elemento prima di accogliere la domanda.
- In Cassazione il ricorrente deve riprodurre e localizzare con precisione gli atti e i documenti decisivi (indicando dove sono stati prodotti e contenuto essenziale); il mero rimando generico agli atti di merito comporta inammissibilità per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.).
- Se il giudice di merito conclude che non è stata dimostrata la risoluzione consensuale, la richiesta di restituzione degli acconti non può essere accolta, dato che l'obbligo restitutorio presuppone lo scioglimento del contratto.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione proposto dopo il 30/01/2013, può trovare applicazione l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa sul contributo unificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35790/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35793/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35794/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35900/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35901/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35902/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →