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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35969/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Inzerillo chiedeva la restituzione di somme (caparra e acconto complessivi per lire 55.200.000) versate in esecuzione di un preliminare di compravendita di un immobile da costruire, sostenendo che il preliminare si fosse risolto per mutuo dissenso e che vi fosse una scrittura del 4 gennaio 1995 con impegno a restituire le somme entro trenta giorni. Il ricorrente chiedeva estendere la condanna già ottenuta nei confronti del Di Gregorio anche alla società e ai soci.

La decisione

La Corte d'Appello di Palermo aveva rigettato la domanda ritenendo che la risoluzione consensuale del preliminare non risultasse provata e che la forma scritta 'ad substantiam' richiesta per la risoluzione dei contratti preliminari immobiliari non fosse rispettata; la Cassazione ha respinto il ricorso di Inzerillo, confermando che il presupposto della domanda (la risoluzione consensuale) non è provato, che le censure processuali del ricorrente sono insufficientemente specificate (art. 366 c.p.c.) e che non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c.; inoltre è stato dichiarato l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che non sia stata violata: la domanda di restituzione infatti presupponeva la risoluzione consensuale del contratto, perciò la verifica della risoluzione era questione pregiudiziale rilevante e legittimamente trattata dal giudice.

  • art. 1322 c.c.

    Riferito agli atti negoziali e alla autonomia negoziale; il ricorrente richiamava principi di interpretazione ma non ha dimostrato l'errore del giudice di merito.

  • art. 1362 e ss. c.c.

    Norme sull'interpretazione dei contratti: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia adeguatamente dimostrato che la scrittura del 4 gennaio 1995 esprimesse inequivocabilmente la volontà di risolvere il preliminare.

  • art. 1350 e 1351 c.c.

    Riguardano la forma per i contratti immobiliari e l'interpretazione delle scritture; la sentenza di merito ha applicato il principio che la risoluzione consensuale del preliminare richiede forma scritta 'ad substantiam'.

  • art. 366 co.1 n.6 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto le censure del ricorrente inammissibili per difetto di specificità nella riproduzione e indicazione degli atti/documenti decisivi, come imposto dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle spese di lite: il motivo è stato ritenuto connesso ai precedenti e pertanto infondato.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020

    Ha consentito l'esame del ricorso in camera di consiglio senza intervento del Procuratore generale e dei difensori, disciplinando la procedura adottata.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicata per dichiarare l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • La risoluzione consensuale di un contratto preliminare avente ad oggetto trasferimenti o costitutivi di diritti reali immobiliari richiede la forma scritta 'ad substantiam'; una dichiarazione di restituzione somme non vale automaticamente come prova di mutuo dissenso se non è dimostrata la volontà contraria al preliminare con la forma richiesta.
  • Quando la domanda restitutoria è fondata sulla presunta risoluzione di un preliminare, la prova della risoluzione è questione pregiudiziale: se i convenuti la contestano, il giudice è tenuto a verificare tale elemento prima di accogliere la domanda.
  • In Cassazione il ricorrente deve riprodurre e localizzare con precisione gli atti e i documenti decisivi (indicando dove sono stati prodotti e contenuto essenziale); il mero rimando generico agli atti di merito comporta inammissibilità per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.).
  • Se il giudice di merito conclude che non è stata dimostrata la risoluzione consensuale, la richiesta di restituzione degli acconti non può essere accolta, dato che l'obbligo restitutorio presuppone lo scioglimento del contratto.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione proposto dopo il 30/01/2013, può trovare applicazione l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa sul contributo unificato.

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