Sentenza del 14/04/2015 n. 639 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Rimborsi e compensazioni - Rapporti tra diritto comunitario e giudice nazionale - Istanze di rimborso - Termine di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione afferma che il termine di 48 mesi costituisce un termine di decadenza per proporre la richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate. Le istanze presentate dopo tale termine non possono essere accolte. Il principio è stato ritenuto coerente sia con la normativa e la giurisprudenza dell'Unione europea sia con la giurisprudenza della Corte di cassazione, incluse le Sezioni Unite con sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine applicabile alle richieste di rimborso o di ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di IRPEF, nonché il rapporto tra diritto dell'Unione europea e applicazione delle norme interne da parte del giudice nazionale. In particolare, si discute se le istanze presentate oltre il termine di 48 mesi possano essere accolte.
Norme richiamate
Norme interne sul rimborso delle imposte indebitamente versate
Le richieste di rimborso IRPEF devono essere presentate entro il termine di 48 mesi; decorso tale termine, il contribuente decade dal diritto di ottenere la restituzione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014
La Corte ha confermato la natura decadenziale del termine di 48 mesi per le richieste di rimborso avanzate oltre il termine previsto.
Principi del diritto dell'Unione europea in materia di rimborso dei tributi indebitamente riscossi
Il diritto dell'Unione europea non impedisce agli Stati membri di prevedere termini di decadenza, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività; nel caso esaminato, il termine di 48 mesi è stato ritenuto compatibile con tali principi.
Massime di principio
- Per chiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato occorre rispettare il termine di 48 mesi previsto dalla disciplina applicabile.
- Il termine è di decadenza: una volta scaduto, il diritto al rimborso non può normalmente essere fatto valere, anche se il versamento era originariamente non dovuto.
- Il giudice nazionale deve applicare i termini interni di rimborso anche quando la controversia coinvolge principi del diritto dell'Unione europea, salvo che tali termini rendano eccessivamente difficile o impossibile l'esercizio del diritto al rimborso.
- La tempestività dell'istanza deve essere verificata con riferimento alla data di decorrenza prevista dalla specifica disciplina tributaria e alla data di presentazione della richiesta.
- La sentenza richiamata riguarda il principio generale del termine di 48 mesi; per una valutazione concreta devono comunque essere verificati il tipo di imposta, la causa dell'indebito e la disciplina vigente nel periodo interessato.
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