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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02252/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un istituto di credito aveva presentato domanda di insinuazione al passivo di un fallimento per un credito complessivo derivante da più rapporti bancari. Il giudice delegato aveva ammesso solo parte del credito, escludendo i saldi relativi a un conto corrente operativo e a due conti di servizio collegati ad anticipi su fatture e a finanziamento all’importazione. L’opposizione allo stato passivo era stata respinta dal tribunale. Nel ricorso per cassazione la banca, poi sostituita dalla cessionaria del credito, ha dedotto: 1) violazione delle norme su onere della prova, efficacia degli estratti conto e non contestazione, sostenendo che il tribunale aveva ignorato estratti conto integralmente prodotti e non specificamente contestati dal curatore contumace; 2) violazione delle norme sulla data certa, contestando l’affermazione di mancanza di data certa dei contratti bancari, perché recanti timbro postale; 3) nullità per avere il tribunale rilevato d’ufficio la mancanza di data certa senza eccezione del curatore; 4) violazione del contraddittorio, perché la questione non era stata previamente sottoposta alle parti; 5) motivazione apparente e ulteriore violazione di norme sostanziali e processuali. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo: gli estratti conto non sono irrilevanti in assoluto nel giudizio di accertamento del passivo e devono essere valutati insieme al resto del materiale probatorio; inoltre, se il giudice rileva d’ufficio la mancanza di data certa opponibile ai terzi, deve prima instaurare il contraddittorio sul punto. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbendo i restanti, ha cassato il decreto del tribunale e ha rinviato la causa al Tribunale di Pescara in diversa composizione, anche per le spese. Il rinvio è necessario perché il giudice di merito rivaluti la data certa dei contratti e, più in generale, apprezzi complessivamente il materiale probatorio, inclusi gli estratti conto depositati. Il tribunale dovrà quindi riesaminare l’opposizione allo stato passivo dopo avere consentito alle parti di interloquire sulla questione della opponibilità dei contratti e sulla rilevanza probatoria degli estratti conto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova del credito insinuato al passivo; resta fermo l’onere del creditore di provare i fatti costitutivi della pretesa

  • art. 2709 c.c.

    richiamato insieme agli estratti conto; la Corte esclude che gli estratti conto siano del tutto privi di valore probatorio nel procedimento

  • art. 1832 c.c.

    la non applicabilità al curatore fallimentare non comporta l’irrilevanza generalizzata degli estratti conto nel giudizio di accertamento del passivo

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice deve valutare il materiale probatorio acquisito; sul contenuto degli estratti conto può operare la non contestazione se il curatore è parte costituita

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice deve prudenzialmente e complessivamente apprezzare gli estratti conto insieme alle altre prove

  • art. 2704 c.c.

    la mancanza di data certa rende i documenti non opponibili ai terzi; se la questione è rilevata d’ufficio va rispettato il contraddittorio

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere l’illegittimità del rilievo officioso; la questione della data certa è trattata come eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio ma nel contraddittorio

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    se il giudice rileva d’ufficio una questione ostativa, deve sottoporla preventivamente alle parti per consentire il contraddittorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato per la dedotta nullità del decreto e la violazione del contraddittorio

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per il vizio di motivazione apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito della motivazione del provvedimento

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del dovere di motivazione del provvedimento

  • artt. 98 e 99 legge fall.

    disciplinano l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito sono stati proposti i rimedi del creditore

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • Cass. S.U. n. 4213/2013

    richiamata come precedente che impone, in caso di rilievo officioso della mancanza di data certa, la preventiva instaurazione del contraddittorio

  • Cass. n. 28144/2023

    richiamata per affermare che il principio del contraddittorio sul rilievo officioso vale anche fuori dal procedimento di accertamento del passivo

  • Cass. n. 13920/2020

    richiamata sul fatto che la deduzione della nullità per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. richiede la prospettazione di una concreta lesione difensiva

  • Cass. nn. 22208/2018

    richiamata a sostegno della regola per cui, in presenza di estratti conto prodotti integralmente, il curatore deve contestare specificamente le singole poste

  • Cass. n. 27201/2019

    richiamata a sostegno della specifica contestazione delle poste di conto da parte del curatore

  • Cass. n. 5319/2020

    richiamata per il principio secondo cui l’estratto conto non è privo di qualsiasi valore probatorio nel passivo fallimentare e può operare la non contestazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica del passivo, l’inapplicabilità dell’art. 1832 c.c. al curatore non comporta che gli estratti conto bancari siano privi di valore probatorio: essi costituiscono materiale probatorio che il giudice deve valutare complessivamente ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.
  • La produzione integrale degli estratti conto può imporre al curatore, se costituito, una contestazione specifica delle singole poste; ciò non sposta l’onere della prova dal creditore al fallimento, ma incide sulla valutazione processuale del materiale acquisito.
  • La mancanza di data certa dei documenti contrattuali può essere rilevata d’ufficio dal giudice in quanto questione ostativa all’accoglimento della domanda, ma il rilievo officioso richiede la previa instaurazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
  • La deduzione della violazione del contraddittorio per rilievo officioso presuppone la rappresentazione di una concreta menomazione del diritto di difesa; tale lesione è integrata quando la parte allega che avrebbe potuto prospettare elementi utili, come l’esistenza della data certa.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice non può arrestarsi alla qualificazione astratta della prova documentale come "mera" documentazione, ma deve procedere a un apprezzamento prudente e unitario di tutti gli elementi prodotti dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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