Cassazione Civile, Ordinanza n. 13016/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da due ordinanze-ingiunzioni emesse dall’Ispettorato territoriale del lavoro per una sanzione amministrativa complessiva di euro 20.879,40, irrogata per avere impiegato cinque lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il destinatario delle sanzioni aveva sostenuto che la comunicazione fosse stata effettuata la sera stessa dell’accesso ispettivo della Guardia di Finanza, ma in ritardo rispetto all’inizio dell’orario lavorativo, e aveva chiesto l’annullamento della sanzione invocando la buona fede e, in subordine, la riduzione al minimo edittale per asserita mancanza dell’elemento psicologico. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, aveva escluso la scusabilità del ritardo. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 116 e 221 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente attribuito efficacia vincolante al verbale ispettivo e avesse ritenuto necessaria la querela di falso per contestare l’indicazione dell’orario di accesso, che sarebbe stato frutto di errore materiale; 2) violazione dell’art. 3 l. n. 689/1981 e dell’art. 2697 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, deducendo l’insussistenza dell’elemento psicologico della violazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché l’impugnazione sovrapponeva censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., prospettando una critica sostanzialmente diretta alla rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; inoltre ha ribadito che il verbale ispettivo fa fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale in sua presenza e che l’indicazione dell’orario di inizio dell’ispezione, essendo elemento estrinseco del verbale assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., poteva essere contestata solo con querela di falso, non proposta. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione la questione dell’assenza dell’elemento psicologico, questione non devoluta al giudice di appello e non rilevabile d’ufficio. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 comma 3 d.l. 22 febbraio 2002 n. 12
come modificato dal d.l. 145/2013 conv. in l. 9/2014
norma sanzionatoria per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione del rapporto di lavoro
art. 6 comma 12 d.lgs. 150/2011
invocato dalla parte ricorrente per la riduzione del minimo edittale in relazione alla pretesa mancanza dell’elemento psicologico
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge, ma non la richiesta di nuova valutazione del fatto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non può essere utilizzato, nel medesimo motivo, in modo incompatibile con una censura che presupponga la non contestazione del fatto
art. 116 c.p.c.
richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove, ma non consente il riesame del merito in cassazione
art. 221 c.p.c.
la querela di falso è lo strumento necessario per contestare la fede privilegiata del verbale su fatti assistiti da tale efficacia
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio e di dedotta mancanza dell’elemento psicologico
art. 2700 c.c.
il verbale del pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso per i fatti attestati come avvenuti in sua presenza
art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689
norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la mancanza dell’elemento psicologico della violazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
disciplina il procedimento camerale in cassazione richiamato nella trattazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
il rigetto del ricorso comporta il raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
base normativa del contributo unificato richiamata per l’ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che mescoli, nello stesso mezzo, censure eterogenee e incompatibili ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., perché tale commistione impedisce di distinguere la reale critica mossa alla sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una nuova lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.
- I verbali redatti da pubblici ufficiali fanno fede privilegiata, fino a querela di falso, per la provenienza dell’atto e per i fatti attestati come avvenuti in loro presenza o compiuti dal verbalizzante; le altre circostanze di fatto restano liberamente valutabili dal giudice.
- L’indicazione di un dato estrinseco contenuto nel verbale, quando assistita da fede privilegiata, non può essere superata con mere allegazioni difensive, ma richiede la querela di falso.
- Una questione non devoluta al giudice di appello e non rilevabile d’ufficio non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- La deduzione della mancanza dell’elemento psicologico in una sanzione amministrativa è inammissibile se richiede un accertamento di merito non compiuto nei gradi precedenti e non devoluto con i mezzi di impugnazione ordinari.
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