Sentenza del 23/02/2017 n. 822 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - ICI - Erronea identificazione catastale - Rettifica catastale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica dell'atto notarile e dei dati catastali ha fatto venir meno il presupposto degli avvisi di accertamento ICI fondati sui dati originariamente errati. Gli accertamenti, pertanto, devono essere annullati o comunque ricalcolati sulla base della corretta identificazione catastale dell'immobile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli avvisi di accertamento erano stati calcolati sulla base di dati catastali erroneamente indicati nell'atto notarile e nelle registrazioni catastali. Il contribuente ha contestato la debenza dell'imposta determinata sulla base di tali dati, evidenziando che l'errore era stato successivamente rettificato sia mediante rettifica dell'atto notarile sia mediante correzione presso l'Agenzia del Territorio.
Norme richiamate
Art. 28 del Regio Decreto n. 652/1939
La norma, in materia di catasto edilizio urbano, rileva ai fini della corretta identificazione e registrazione catastale degli immobili. La rettifica dei dati catastali erroneamente indicati può incidere sulla determinazione della base imponibile ICI.
Cassazione, sentenza n. 6539/2015
Il precedente sostiene la rilevanza della corretta individuazione catastale dell'immobile e della possibilità di rettificare gli errori catastali ai fini della determinazione dell'imposta.
CTR Milano, Sezione staccata di Brescia, sentenza n. 1043/67/2016
La pronuncia afferma che la rettifica dell'atto notarile e dei dati presso l'Agenzia del Territorio può privare di fondamento gli avvisi ICI calcolati sulla base dell'identificazione catastale erronea.
Massime di principio
- Quando un avviso ICI è fondato su dati catastali oggettivamente errati, la successiva rettifica formale dell'atto notarile e degli archivi catastali può comportare l'annullamento o il ricalcolo dell'imposta.
- La correzione catastale non elimina automaticamente ogni obbligazione tributaria: occorre verificare quali fossero i dati corretti, da quale momento producano effetti e se l'imposta sia comunque dovuta sulla base della situazione reale dell'immobile.
- Il contribuente deve documentare l'errore e la sua rettifica, producendo l'atto notarile corretto, la variazione o certificazione catastale e ogni documento utile a dimostrare che l'accertamento si basa su un'identificazione non corretta.
- L'ente impositore non può fondare validamente la pretesa tributaria su un'identificazione catastale errata quando tale errore è stato formalmente riconosciuto e corretto dagli uffici competenti.
- La rettifica dei dati catastali deve essere distinta da una modifica sostanziale dell'immobile: nel primo caso si corregge un errore identificativo, mentre nel secondo possono applicarsi regole diverse quanto alla decorrenza degli effetti fiscali.
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