Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19699/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello denunciando vizi di motivazione su tre profili principali: 1) per Franchi Fernando: insufficiente/contraddittoria motivazione circa l'elemento oggettivo e soggettivo della manipolazione del mercato relativamente alla vendita di obbligazioni CHL (contestando in particolare la valutazione di revoche e reinserimenti di ordini, la scelta del periodo sospetto, la rilevanza numerica e temporale degli acquisti, e la qualificazione come artificiosa di operazioni che sarebbero pratiche comuni di trading); 2) per tutti i Franchi: illegittimità della ricostruzione circa la simulazione della cessione fuori mercato delle azioni a favore di Franchi Roberta (i ricorrenti sostengono che si trattò di una vendita reale per divisione ereditaria, che la retrocessione dei fondi era dovuta a collazione e che i comunicati non erano ingannevoli né price-sensitive); 3) critica alla qualificazione della condotta di Batini (chi materialmente rivendette le azioni) come manipolativa e alla ritenuta partecipazione/concorso morale dei fratelli, lamentando mancata confutazione delle prove difensive e valutazioni illogiche circa l'apporto causale dei Franchi alla condotta di Batini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente i ricorsi, ritenendoli infondati (in parte anche inammissibili quando si limitavano a richiedere una rivalutazione del compendio probatorio). La Corte ha confermato i principi di diritto applicati dalla Corte d'appello: l'art. 185 T.U.F. disciplina un reato di pericolo concreto e di mera condotta, la tipicità può risultare dall'impiego di mezzi leciti ma usati in modo oggettivamente artificioso, e la valutazione deve essere complessiva (prognosi postuma) considerando tutte le condotte collegate. Sul piano di fatto la Cassazione ha ritenuto congrua la ricostruzione della Corte territoriale che ha qualificato come unitario il progetto criminoso (cessioni simulate a favore della sorella, provvista fornita dai fratelli, rivendita sul mercato tramite Batini e retrocessione dei proventi) e ha condiviso la valutazione degli indici di artificialità (comunicati lacunosi e finalizzati a rassicurare il mercato, modalità e temporizzazione degli ordini, retrocessione dei ricavi). Pertanto sono state confermate le condanne imposte in appello (tra cui la pena complessiva per Franchi Fernando di 1 anno e 10 mesi; Franchi Federigo mesi 10; Franchi Roberta mesi 8) e il rigetto dei tre motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)

    art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998

    Il reato di manipolazione del mercato è reato di pericolo concreto e di mera condotta: è sufficiente la condotta idonea a causare una sensibile alterazione del prezzo, senza necessità del verificarsi dell'evento. L'artificio può consistere anche nell'uso di mezzi leciti ma impiegati in modo oggettivamente artificioso.

  • Regolamento UE n. 596/2014 (MAR)

    Regolamento UE n. 596/2014

    Il Regolamento individua, tra le fattispecie tipiche di market abuse, comportamenti come il 'marking the close' e altre condotte temporali rilevanti: la tempistica delle operazioni è un indizio importante ma non esclusivo per qualificare manipolazione.

  • art. 120 d.lgs. n. 58/1998 e Regolamento Consob n. 11971/1999 (art. 117 e Allegato 4)

    art. 120 d.lgs. n. 58/1998; art. 117 Regolamento Consob n. 11971/1999; Allegato 4

    Obblighi di comunicazione al mercato e modulistica (es. modello 120/A); rilevanza delle comunicazioni volontarie che tuttavia non escludono responsabilità se intervenute dopo la consumazione della manipolazione informativa.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione

    es. Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011 (Tanzi); Sez. 5, n. 3555 del 07/09/2021 (Coen); Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017 (Banchero)

    Principi richiamati: reato di pericolo concreto; criterio della prognosi postuma nella valutazione dell'idoneità a turbare il mercato; la prova del dolo può assumere anche natura di dolo eventuale e la tipicità non si fonda solo sul fine ma sugli indici oggettivi di artificiosità.

Massime di principio

  • La manipolazione di mercato (art. 185 T.U.F.) è perseguibile anche se non si è verificata una variazione effettiva del prezzo: rileva l'idoneità della condotta a turbare il processo di formazione del prezzo (reato di pericolo concreto).
  • Occorre valutare la condotta nel suo complesso e con criterio ex ante/prognostico: singoli atti apparentemente leciti possono integrare il reato se usati in modo oggettivamente artificioso e coordinato.
  • Comunicazioni parziali o incomplete (anche veritiere nei fatti) possono essere manipolative se, nel loro contesto, hanno la funzione di dissimulare il vero senso economico dell'operazione e di rassicurare il mercato.
  • La prova del concorso di terzi si fonda su elementi fattuali concreti (retrocessionI di ricavi, origine della provvista, tempistica e modalità degli ordini, coordinamento operativo), non sul mero legame familiare; la retrocessione dei proventi è indice significativo di concerto.
  • La tempistica (fase di apertura/chiusura, marking the close) e la ripetizione di schemi operativi sono indizi rilevanti ma non indispensabili: anche una sola operazione posta in modo manipolativo può integrare il reato se idonea a turbare il mercato.
  • La difesa basata su una diversa interpretazione economica dell'operazione (senso economico legittimo) è ammissibile ma non travolge la decisione se la motivazione di merito ha logicamente argomentato l'artificiosità dell'operazione e fornito riscontri oggettivi contrari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.