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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/852

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/852 della Commissione del 20 maggio 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le mappe di restrizione per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, alla luce di nuovi focolai in Germania e Slovacchia e dell’evoluzione epidemiologica nell’Unione. La Commissione ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in diversi Stati membri, sostituendo integralmente l’allegato I. L’obiettivo è adeguare le misure di controllo al livello di rischio effettivo e prevenire ulteriori diffusioni della malattia.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri interessati elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e, in particolare, alle zone soggette a restrizioni I, II e III delimitate per la gestione della peste suina africana. Riguarda i suini detenuti e selvatici e, per effetto delle restrizioni territoriali, incide sui movimenti di animali e prodotti di origine suina all’interno dell’Unione nonché sulle esportazioni verso paesi terzi. Le modifiche operano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sostituiscono integralmente il testo dell’allegato I precedente; non risultano altre esclusioni generali oltre alla delimitazione geografica specifica contenuta nell’allegato.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento interviene in via urgente per aggiornare la zonizzazione delle restrizioni applicabili alla peste suina africana nell’Unione, alla luce della situazione epidemiologica più recente. La Commissione richiama il carattere altamente dinamico della malattia e la necessità di adeguare tempestivamente le misure territoriali per limitare la diffusione del virus e ridurre gli impatti sui movimenti di animali e prodotti suinicoli.

Base giuridica e contesto normativo

L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili, e in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Esso si inserisce nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che disciplina misure speciali di controllo della peste suina africana nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel relativo allegato I.

Motivi dell’intervento

Nei considerando la Commissione evidenzia che la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici, con conseguenze rilevanti per la popolazione animale e per la redditività degli allevamenti, oltre che per gli scambi intra-UE e le esportazioni verso paesi terzi. Le modifiche dell’allegato devono essere basate sulla situazione epidemiologica delle aree interessate, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientifici e sugli orientamenti UE concordati con gli Stati membri. Si richiama inoltre la coerenza con le norme internazionali dell’OIE.

Nuovi focolai e conseguenze sulla zonizzazione

Il regolamento prende atto di nuovi focolai in Germania e Slovacchia:

  • in Germania, ad aprile e maggio 2022 sono stati rilevati vari focolai in suini selvatici nel Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale, in un’area situata vicino a una zona già classificata come restrizione I nel Brandeburgo;
  • in Slovacchia, nel maggio 2022 è stato rilevato un focolaio in suini detenuti nel distretto di Medzilaborce, in un’area già classificata come restrizione II.

In Germania, una parte del Brandeburgo viene quindi elevata da zona soggetta a restrizioni I a zona soggetta a restrizioni II, e le delimitazioni delle zone I sono ridefinite. In Slovacchia, l’area interessata viene riclassificata da restrizione II a restrizione III, con conseguente revisione delle delimitazioni delle zone II.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. L’allegato aggiornato elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania.

Le aree sono individuate con un livello di dettaglio molto elevato, fino al livello di regioni, distretti, comuni, municipalità o porzioni di territorio delimitate da strade, ferrovie, fiumi o altri riferimenti geografici. Per alcuni Stati membri, come Italia e Romania, le restrizioni risultano particolarmente estese; per l’Italia, ad esempio, in zona I, II e III sono elencate specifiche province/comuni e, per la Sardegna, l’intero territorio è collocato in zona III.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore zootecnico e agroalimentare, l’effetto principale è l’aggiornamento dei perimetri entro cui si applicano le misure speciali di controllo previste dal regolamento 2021/605. Ciò incide su movimentazioni, spedizioni e gestione sanitaria dei suini e dei relativi prodotti all’interno delle zone classificate e nei rapporti tra zone con diverso livello di restrizione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per effetto della sostituzione dell’allegato I, le nuove delimitazioni si applicano immediatamente secondo la decorrenza prevista dall’atto.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al presente regolamento. In tal modo vengono aggiornate le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in numerosi Stati membri, con particolare riferimento a Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria, Romania e altri Stati elencati nell’allegato.

Fondamento giuridico e urgenza

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Nei considerando la Commissione sottolinea l’urgenza dell’intervento, dovuta a nuovi focolai e alla dinamica epidemiologica della peste suina africana nell’Unione, e afferma che le modifiche devono entrare in vigore il prima possibile.

Ridefinizione delle zone in base alla situazione epidemiologica

I considerando precisano che la delimitazione delle zone deve fondarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree colpite e nello Stato membro interessato, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientificamente validi e sugli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Si richiama anche il codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE e le giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.

Nuovi focolai e riclassificazione delle zone

Il regolamento dà atto di nuovi focolai in Germania, in suini selvatici, e in Slovacchia, in suini detenuti. Per la Germania una zona del Brandeburgo, già in restrizione I, viene riclassificata in restrizione II e le delimitazioni delle zone I sono aggiornate; per la Slovacchia un’area già in restrizione II viene elevata a restrizione III e vengono ridefinite le corrispondenti aree di restrizione II.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrollo delle malattie animalimovimentazione di animali e prodotti di origine animalesicurezza alimentaremisure di emergenza veterinaria

Testo integrale

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