Regolamento (UE) 2022/801
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/801 della Commissione del 20 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco unionale delle sostanze attive approvate o considerate approvate nel settore dei prodotti fitosanitari, sopprimendo dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 le sostanze per le quali il rinnovo non è stato chiesto in tempo o è stato ritirato e il cui periodo di approvazione è scaduto. La modifica riguarda numerose voci della parte A e alcune voci della parte B dell’allegato. L’obiettivo è di garantire chiarezza e trasparenza nell’elenco delle sostanze ancora utilizzabili nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o considerate approvate ai fini dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’intero territorio dell’Unione europea e riguarda l’aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, cioè l’elenco delle sostanze attive rilevanti per il regime di approvazione previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009 in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Incide sui soggetti della filiera fitosanitaria che utilizzano, producono o immettono sul mercato prodotti contenenti le sostanze attive soppresse. Sono escluse, per effetto del presente atto, le sostanze non più approvate o non più considerate approvate alla scadenza del periodo di approvazione indicato nell’allegato del regolamento n. 540/2011.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/801 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’intervento risponde all’esigenza di allineare l’allegato alla situazione effettiva delle autorizzazioni, eliminando le sostanze per le quali il rinnovo non è stato richiesto in tempo, è stato ritirato oppure il periodo di approvazione è comunque scaduto.
Contesto normativo e base giuridica
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Il considerando iniziale ricorda che l’allegato, parte A, del regolamento n. 540/2011 contiene le sostanze inizialmente iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e considerate approvate ai sensi del regolamento del 2009; la parte B contiene invece le sostanze approvate direttamente ai sensi del medesimo regolamento.
Razionale dell’intervento
La Commissione rileva che, per 68 sostanze della parte A, la domanda di rinnovo non è stata presentata oppure è stata ritirata, con conseguente scadenza del periodo di approvazione. Analogamente, per 7 sostanze della parte B la domanda di rinnovo non è stata presentata tre anni prima della scadenza o è stata ritirata, con identico esito. Per motivi di chiarezza e trasparenza, tali sostanze devono essere eliminate dall’elenco ufficiale.
Modifiche all’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento 2022/801.
Nella parte A vengono soppresse 68 voci, tra cui:
- Ciclanilide, Cinidon etile, Etossisulfuron, Oxadiargil, Ciflutrin, Mecoprop, Molinate, Ioxynil, Imazosulfuron, Tepraloxydim;
- diverse sostanze e principi attivi di particolare rilevanza, tra cui Maneb, Warfarin, Clothianidin, Tiametoxam, Flusilazolo, Carbendazim, Glufosinate, Fipronil, Imidacloprid, Diuron, Clorsulfuron, Ciromazina, Lufenuron, Bromadiolone, Pencicuron e Flutriafol;
- alcuni microrganismi o ceppi specifici, tra cui Bacillus thuringiensis sottospecie tenebrionis ceppo NB: 176 (TM 141), Phlebiopsis gigantean e Trichoderma polysporum ceppo IMI 206039;
- ulteriori sostanze e coformulanti/ingredienti elencati nell’allegato, come acetato di ammonio, denatonio benzoato, calcare, residuo d’estrazione della polvere di pepe (PDER), 1,4-diamminobutano (putrescina), estratto d’alga marina, ipoclorito di sodio e fosfuro di calcio.
Nella parte B vengono soppresse 7 voci:
- Profoxydim;
- Azimsulfuron;
- Fluquinconazolo;
- Triazossido;
- Acrinathrin;
- Procloraz;
- Bifenthrin.
Effetti pratici per gli operatori
La soppressione dall’allegato del regolamento n. 540/2011 comporta che le sostanze interessate non risultano più presenti nell’elenco unionale delle sostanze attive approvate o considerate approvate. Per gli operatori della filiera fitosanitaria ciò implica che la disciplina di autorizzazione e commercializzazione dei prodotti contenenti tali sostanze deve essere verificata alla luce della loro esclusione dall’elenco aggiornato.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La finalità è aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o considerate approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, eliminando le sostanze i cui periodi di approvazione sono scaduti.
Soppressione di sostanze nella parte A dell’allegato
Dalla parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono soppresse 68 voci, tra cui, a titolo esemplificativo, Ciclanilide, Cinidon etile, Clothianidin, Tiametoxam, Imidacloprid, Fipronil, Diuron, Glufosinate, Maneb, Carbendazim, Bromadiolone e Flutriafol. Si tratta delle sostanze inizialmente iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Soppressione di sostanze nella parte B dell’allegato
Dalla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono soppresse 7 voci: Profoxydim, Azimsulfuron, Fluquinconazolo, Triazossido, Acrinathrin, Procloraz e Bifenthrin. Si tratta di sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 per le quali la domanda di rinnovo non è stata presentata nei termini o è stata ritirata.
Motivazione di chiarezza e trasparenza
Il considerando finale evidenzia che le sostanze non più approvate o non più considerate approvate dopo la scadenza del relativo periodo di approvazione dovrebbero essere soppresse dalle parti A e B dell’allegato, per ragioni di chiarezza e trasparenza del quadro regolatorio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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