Regolamento (UE) 2022/802
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 della Commissione del 20 maggio 2022 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce misure antidumping provvisorie contro le importazioni di ECCS dalla Cina e dal Brasile, a seguito di un’inchiesta avviata su denuncia dell’industria dell’Unione. La Commissione ha ritenuto sussistenti dumping, pregiudizio notevole, nesso causale e, per la Cina, anche distorsioni significative del mercato tali da giustificare l’uso di un metodo alternativo per il calcolo del valore normale e, per alcuni esportatori, l’applicazione di un dazio al livello del dumping. Le misure hanno durata di sei mesi e richiedono, per le aliquote individuali, specifici adempimenti documentali in dogana.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di prodotti di acciai cromati per elettrolisi (ECCS) originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, classificati ai codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20, originari della RPC e del Brasile. Il regolamento riguarda gli importatori nel territorio doganale dell’Unione, con aliquote differenziate per specifici produttori esportatori e per tutte le altre società; per le aliquote individuali è richiesta una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta. L’articolo 1 si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento; è prevista la costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Non disciplina invece altre tipologie di acciai o prodotti diversi dagli ECCS indicati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/802: dazio antidumping provvisorio sugli ECCS originari della RPC e del Brasile
Il regolamento istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di acciai cromati per elettrolisi (ECCS) originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile. La Commissione interviene all’esito di un’inchiesta aperta su denuncia dell’industria dell’Unione, ritenendo provati dumping, pregiudizio notevole e nesso causale; per la Cina, la determinazione del valore normale segue il metodo speciale dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base in ragione di distorsioni significative del mercato.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il prodotto interessato è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o acciai non legati rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, classificati nei codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20. Le misure si applicano alle importazioni nell’Unione provenienti dalla RPC e dal Brasile; per la Cina e per il Brasile sono individuati specifici esportatori con aliquote individuali, mentre per le altre società si applicano aliquote residuali. Il regolamento opera nel solo ambito della difesa commerciale antidumping e non introduce discipline settoriali ulteriori.
Procedura e raccolta delle informazioni
La Commissione ha aperto l’inchiesta il 24 settembre 2021 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, sulla base di una denuncia presentata da EUROFER per conto dei produttori dell’Unione. Nel corso del procedimento sono state invitate le parti interessate a cooperare, sono stati inviati questionari ai produttori dell’Unione, agli esportatori, al governo cinese, agli utilizzatori e agli importatori, ed è stato fatto ricorso al campionamento dei produttori esportatori cinesi; per gli importatori non è stato possibile formare un campione utile per assenza di collaborazione. A causa della pandemia di COVID-19 non sono state effettuate visite in loco, ma controlli incrociati a distanza.
Prodotti simili e analisi della registrazione
La Commissione ha accertato che il prodotto oggetto dell’inchiesta, quello venduto sul mercato interno dei paesi interessati e quello prodotto nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi, integrando quindi la nozione di prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Quanto alla registrazione delle importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, la Commissione ha escluso la sussistenza dei presupposti, perché dopo l’apertura non vi è stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni: al contrario, il volume complessivo dai paesi interessati è risultato in calo rispetto alla media mensile del periodo dell’inchiesta.
Dumping della Repubblica popolare cinese
Per la RPC la Commissione ha ritenuto sussistenti distorsioni significative tali da impedire l’uso dei prezzi e dei costi interni cinesi. Ha quindi costruito il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, scegliendo il Brasile come paese rappresentativo e la società CSN come fonte di dati finanziari per SGAV e profitti. La Commissione ha respinto le eccezioni delle parti cinesi, tra cui quelle fondate sul diritto OMC, confermando la coerenza dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, con il regolamento di base. I margini di dumping provvisori sono risultati pari al 43,3 % per Baoshan, al 53,9 % per Jintai, al 45,1 % per le altre società cinesi che hanno collaborato e al 77,9 % per tutte le altre società cinesi.
Dumping del Brasile
Per il Brasile la Commissione ha ritenuto rappresentativa la società CSN e ha costruito il valore normale sulla base delle vendite sul mercato interno, integrandolo con SGAV e profitti per i tipi di prodotto non sufficientemente rappresentativi o non venduti internamente. Il margine di dumping provvisorio è stato fissato al 66,8 % per CSN e, per effetto dell’approccio residuale, al medesimo livello per tutte le altre società brasiliane.
Pregiudizio e nesso causale
L’industria dell’Unione, composta da quattro produttori, ha visto peggiorare progressivamente i principali indicatori economici: produzione, utilizzo degli impianti, produttività, redditività, flusso di cassa e rendimento del capitale investito. Pur in presenza di un consumo dell’Unione sostanzialmente stabile, le importazioni dai paesi interessati sono cresciute in volume e quota di mercato e hanno esercitato pressione sui prezzi, con margini di undercutting significativi. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole e che i fattori alternativi esaminati non hanno spezzato il nesso causale.
Livello delle misure e interesse dell’Unione
Nella determinazione del livello del dazio, la Commissione ha applicato i criteri dell’articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies del regolamento di base. Per la Cina ha accertato distorsioni relative alle materie prime, in particolare sugli HRC, con conseguente scelta di fissare per Jintai il dazio al livello del dumping. Per l’industria dell’Unione le misure sono ritenute necessarie per ristabilire condizioni di concorrenza leale e consentire il recupero di redditività e capacità di investimento; per utilizzatori e importatori, invece, la Commissione ha ritenuto mitigati i possibili effetti negativi dalla capacità disponibile nell’industria unionale e dalle importazioni da altri paesi terzi.
Dispositivo, formalità doganali e durata
L’articolo 1 impone un dazio provvisorio del 33,2 % per Baoshan, del 53,9 % per Jintai, del 36,7 % per le altre società cinesi che hanno collaborato, del 77,9 % per tutte le altre società cinesi, del 52,0 % per CSN e del 52,0 % per tutte le altre società brasiliane. Le aliquote individuali richiedono la presentazione, all’autorità doganale, di una fattura commerciale conforme e con dichiarazione specifica del fabbricante; in difetto si applica la tariffa residuale. L’immissione in libera pratica è subordinata a garanzia pari al dazio provvisorio. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’articolo 1 si applica per sei mesi; le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni e chiedere audizione entro 5 giorni.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta e base giuridica
La Commissione ha aperto il 24 settembre 2021 un’inchiesta antidumping ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di denuncia presentata da EUROFER per conto dei produttori dell’Unione. L’inchiesta riguarda importazioni dalla RPC e dal Brasile; la partecipazione delle parti, il questionario e il campionamento sono stati disciplinati dagli articoli 17 e 18 del regolamento di base.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o acciai non legati rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, attualmente classificati nei codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20. La Commissione ha qualificato come prodotti simili quelli fabbricati e venduti nell’Unione, in Cina e in Brasile, poiché presentano le stesse caratteristiche di base e gli stessi impieghi.
Mancata registrazione delle importazioni
La Commissione ha esaminato la registrazione delle importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, ma ha concluso che non vi erano i presupposti perché, dopo l’apertura, non si è verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni. Le importazioni complessive dai paesi interessati sono anzi diminuite dell’8 % nei quattro mesi successivi all’apertura rispetto alla media mensile del periodo dell’inchiesta.
Dumping dalla RPC e metodo del valore normale
Per la Cina la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo esistenti distorsioni significative che rendevano inopportuno l’uso dei prezzi e costi interni cinesi. Il valore normale è stato quindi costruito su costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo e la società CSN come fonte di SGAV e profitti.
Dumping dal Brasile
Per il Brasile il valore normale è stato determinato sulla base delle vendite interne di CSN, ritenute rappresentative e, per i tipi di prodotto pertinenti, in larga parte remunerative. Per i tipi non rappresentativi o non venduti internamente sono state aggiunte SGAV e profitti calcolati secondo le regole dell’articolo 2 del regolamento di base.
Margini di dumping provvisori
I margini di dumping provvisori risultano pari al 43,3 % per Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., al 53,9 % per Handan Jintai Packing Material Co., Ltd., al 45,1 % per le altre società cinesi che hanno collaborato, al 77,9 % per le altre società cinesi, al 66,8 % per Companhia Siderúrgica Nacional e al 66,8 % per tutte le altre società brasiliane.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione, composta da quattro produttori, ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5. Pur con consumo sostanzialmente stabile, si sono deteriorati produzione, utilizzo degli impianti, produttività, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito; i prezzi di vendita non hanno coperto l’aumento del costo di produzione.
Nesso di causalità
La Commissione ha ritenuto che l’aumento dei volumi importati dai paesi interessati e i relativi prezzi inferiori abbiano causato la contrazione dei prezzi e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Gli altri fattori esaminati, tra cui importazioni da paesi terzi, pandemia di COVID-19, aumento dei costi, esportazioni dell’industria unionale e contratti annuali, non sono stati considerati idonei a interrompere il nesso causale.
Livello delle misure e margine di underselling
La Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio, tenendo conto anche delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies del regolamento di base. Per la Cina ha rilevato distorsioni relative alle materie prime, in particolare sugli HRC, e ha ritenuto nell’interesse dell’Unione applicare il dazio al livello del dumping per Jintai.
Aliquote provvisorie e condizioni applicative
L’articolo 1 fissa i dazi antidumping provvisori: 33,2 % per Baoshan, 53,9 % per Jintai, 36,7 % per le altre società cinesi che hanno collaborato, 77,9 % per le altre società cinesi, 52,0 % per CSN e 52,0 % per tutte le altre società brasiliane. Le aliquote individuali si applicano solo previa presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione prevista; in mancanza si applica l’aliquota per tutte le altre società.
Garanzia doganale, osservazioni e durata
L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e chiedere un’audizione entro 5 giorni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
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