Regolamento (UE) 2022/800
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/800 della Commissione del 20 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime di approvazione di tre sostanze attive a base di oli di paraffina, estendendo gli usi consentiti anche alla funzione di fungicidi. La modifica discende da una procedura di riesame tecnico-scientifico svolta ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con coinvolgimento dello Stato membro relatore, dell’EFSA e della Commissione. Il testo aggiorna quindi il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, precisando anche che nella valutazione delle autorizzazioni devono essere considerate le conclusioni della relazione di esame e le eventuali misure di mitigazione del rischio.
Modifica le condizioni di approvazione degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, consentendone anche l’uso come fungicidi oltre che come insetticidi e acaricidi.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, già approvate nell’Unione e iscritte nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Riguarda in particolare le condizioni per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze e, per effetto diretto, gli Stati membri nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni nazionali. Non introduce esclusioni specifiche, ma circoscrive gli usi autorizzabili e richiede, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/800: modifica delle condizioni di approvazione degli oli di paraffina
Il regolamento interviene sul regime di approvazione di tre sostanze attive a base di oli di paraffina già iscritte nel sistema europeo dei prodotti fitosanitari. La finalità è adeguare le condizioni di approvazione alla luce di una procedura di riesame che ha concluso positivamente, per almeno uno o più impieghi rappresentativi, la conformità dei prodotti contenenti tali sostanze ai criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 anche per l’uso come fungicidi.
Contesto normativo e iter di valutazione
Le sostanze in questione erano già state iscritte come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2009/116/CE e, per effetto del sistema di transizione previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009, risultavano approvate e inserite nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In origine, le disposizioni specifiche ne consentivano l’impiego solo come insetticidi e acaricidi.
La società Total Fluids ha presentato il 30 settembre 2014 una domanda, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per modificare le condizioni di approvazione al fine di consentire l’uso come fungicidi. La Grecia, quale Stato membro relatore, ha ritenuto ammissibile la domanda e ha svolto la valutazione del nuovo impiego con riferimento agli effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento. Il progetto di rapporto di valutazione è stato trasmesso all’EFSA e alla Commissione il 6 febbraio 2018.
Successivamente, l’EFSA ha trasmesso il rapporto di valutazione riveduto al richiedente e agli Stati membri, ha raccolto osservazioni e ha richiesto informazioni supplementari. Il 23 settembre 2021 ha comunicato le proprie conclusioni alla Commissione. Il 27 gennaio 2022 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un addendum alla relazione di esame e un progetto del regolamento, invitando poi il richiedente a presentare osservazioni.
Contenuto della modifica
La modifica sostanziale consiste nell’aggiornamento della riga relativa agli oli di paraffina nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il nuovo testo stabilisce che possono essere autorizzati solo gli usi come:
- insetticida;
- acaricida;
- fungicida.
Viene quindi ampliato il perimetro degli impieghi autorizzabili, senza incidere sulla natura di sostanze attive già approvate nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Criteri applicativi per le autorizzazioni nazionali
Il regolamento precisa che, per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione di esame sugli oli di paraffina e del relativo addendum, con particolare riferimento alle appendici I e II. Ciò significa che la valutazione nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze deve essere coerente con il dossier tecnico-scientifico europeo.
Inoltre, le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. La previsione conferma che l’autorizzazione resta subordinata alle usuali cautele regolatorie e alla gestione dei rischi emersi nella valutazione scientifica.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione degli usi autorizzabili
Per gli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, la disposizione specifica nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita: possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida e fungicida.
Criteri di valutazione e relazione di esame
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sugli oli di paraffina, incluso l’addendum, con particolare riguardo alle appendici I e II.
Misure di mitigazione del rischio
Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio, in linea con la valutazione effettuata nel procedimento di riesame.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 mag 2022Regolamento (UE) 2022/799
- Regolamento · 20 mag 2022Regolamento (UE) 2022/801
- Regolamento · 20 mag 2022Regolamento (UE) 2022/802
- Regolamento · 20 mag 2022Regolamento (UE) 2022/813
- Regolamento · 20 mag 2022Regolamento (UE) 2022/814
- Regolamento · 20 mag 2022Regolamento (UE) 2022/827
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →