Cassazione Civile, Ordinanza n. 05226/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico censito in categoria D/1. La società proprietaria aveva presentato una nuova rendita tramite DOCFA, escludendo dalla stima la struttura dell’aerogeneratore (torre, navicella e rotore) sulla base della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 sugli "imbullonati". L’Agenzia delle entrate aveva rettificato la proposta, includendo anche la torre in acciaio nella rendita. Dopo un primo contenzioso e un precedente intervento di cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio aveva ritenuto che torre, navicella e rotore costituissero un unicum impiantistico funzionale al processo produttivo dell’energia eolica e aveva rideterminato la rendita escludendo la torre dalla stima. L’Agenzia ha quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente e violazione dei limiti del giudice di rinvio, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad aderire acriticamente ai pareri della contribuente senza verificare autonomamente se la torre fosse una costruzione e senza attenersi al principio di diritto; 2) violazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015 e dell’art. 1, comma 244, L. 190/2014, assumendo che dalla stima dovessero essere esclusi solo navicella e rotore, ma non la torre; 3) omessa pronuncia sulla corretta determinazione del valore del lotto e degli altri elementi della stima; 4) violazione delle norme catastali e estimative, sostenendo che la CTR avesse erroneamente rideterminato il valore fondiario delle componenti residue senza considerare che l’Ufficio aveva già attribuito diverso valore alle componenti immobiliari e senza applicare correttamente il criterio estimativo residuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi del ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse adeguatamente motivata, non apparente, e che il giudice di rinvio avesse correttamente applicato il principio di diritto già enunciato nel precedente giudizio di cassazione. In particolare ha ribadito l’orientamento secondo cui, ai fini della rendita catastale degli impianti eolici dopo l’art. 1, comma 21, L. 208/2015, non va computata la torre in acciaio quando essa costituisca parte funzionale ed essenziale dell’unicum impiantistico e non abbia autonomia funzionale rispetto al processo produttivo. La Corte ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che la decisione della CTR implicava il rigetto delle contestazioni sull’ulteriore composizione del valore catastale, e ha giudicato infondata o inammissibile anche la censura sulla rideterminazione del valore residuo, trattandosi di apprezzamenti di merito e comunque di applicazione corretta della stima diretta secondo legge. Ne è seguito il rigetto del ricorso e la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese.
Norme richiamate
"A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento"; "sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma, letta in chiave catastale e non come esenzione eccezionale, impone di escludere dalla rendita tutto ciò che è funzionale al processo produttivo anche se stabilmente infisso al suolo; per gli impianti eolici la torre va esclusa quando sia componente essenziale e attiva dell’unicum impiantistico e non abbia autonomia funzionale.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
Richiamato quale antecedente normativo del sistema estimativo catastale degli immobili speciali, in coordinamento con la disciplina successiva.
La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere l’iter logico della decisione, non essendo necessario confutare tutti gli argomenti difensivi.
Richiede una motivazione concisa ma logicamente adeguata, non analitica su ogni singola allegazione.
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Le regole sulla motivazione e sul giudizio tributario non sono violate quando la decisione espone le ragioni essenziali della scelta estimativa.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato in cassazione, ma può riesaminare i fatti nei limiti tracciati dalla sentenza rescindente; nella specie la CTR vi si è conformata.
Non vi è omessa pronuncia se la decisione adottata comporta logicamente il rigetto del motivo o dell’eccezione, anche senza espressa risposta.
art. 10 r.d.l. n. 652/1939
Richiamato tra le norme catastali sul criterio di accertamento e classificazione degli immobili urbani.
art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato come criterio estimativo residuale per la determinazione del valore delle componenti immobiliari.
Richiamato nel quadro della disciplina catastale e dei procedimenti di variazione della rendita.
Richiamato nel procedimento DOCFA e nella determinazione/aggiornamento della rendita catastale.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, la nozione di componenti da includere o escludere va letta in base alla loro funzione rispetto allo specifico processo produttivo, non alla sola stabilità fisica o all’ancoraggio al suolo.
- Negli impianti eolici la torre di sostegno non è automaticamente computabile come costruzione: occorre accertare in concreto se svolga una mera funzione passiva di supporto oppure costituisca componente essenziale e attiva dell’unicum impiantistico; nel secondo caso il suo valore va escluso dalla stima.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaminare espressamente ogni singolo argomento o prova dedotta dalle parti, purché la motivazione renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito e consenta il controllo sulla decisione.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione su un capo autonomamente apprezzabile; non sussiste quando la soluzione adottata implica logicamente il rigetto della censura.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito dei criteri estimativi e dei valori catastali, salvo i limiti propri del vizio motivazionale o di violazione di legge effettivamente dedotti.
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