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Legge

L.R. Lombardia 10/2026

Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003

Normativa regionaleL.R. Lombardia 10/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda individua le aree idonee per impianti a fonti rinnovabili, disciplina limiti di consumo della SAU, criteri per agrivoltaico e fasce di rispetto, aggiorna le procedure tramite piattaforma regionale e modifica la l.r. 26/2003 sulle compensazioni territoriali. Si applica ai procedimenti avviati dall’entrata in vigore; alcune regole transitorie valgono anche per i procedimenti in corso.

Individuazione delle aree idonee per impianti da fonti rinnovabili in Lombardia e modifica della l.r. 26/2003

Aree idonee per impianti da fonti rinnovabili in Lombardia

La legge disciplina, per il territorio lombardo, l’individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. L’obiettivo è favorire lo sviluppo delle rinnovabili conciliandolo con tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale, delle attività agroalimentari e della pianificazione territoriale vigente.

Finalità e criteri generali

La Regione orienta la localizzazione degli impianti verso superfici già edificate, urbanizzate o compromesse, con priorità a coperture di edifici, parcheggi, aree industriali e artigianali, siti produttivi, aree dismesse non residenziali, cave esaurite e discariche cessate o ante-norma. La Giunta regionale avvia la mappatura ricognitiva delle aree idonee regionali e delle aree agricole interessate dagli impianti, con pubblicazione in formato digitale sul Geoportale regionale e libero accesso ai servizi di mappa.

Obiettivi di potenza e limiti sulla SAU

L’obiettivo minimo regionale al 2030 è pari a 8,766 GW di potenza nominale aggiuntiva rispetto al dato del 31 dicembre 2020, fissato in 8,64 GW. Per preservare la destinazione agricola dei suoli, la superficie agricola utilizzata (SAU) destinata a impianti da fonti rinnovabili e a sistemi di accumulo elettrochimico non può superare lo 0,8% della SAU regionale.

Sono previsti inoltre limiti territoriali più stringenti:

  • in ciascun comune, la SAU destinabile a nuovi impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici e di accumulo elettrochimico non può superare il 3% della SAU comunale;
  • in ciascuna provincia, il limite è del 2% della SAU provinciale.

Al raggiungimento delle soglie regionali e comunali indicate, le nuove istanze e i procedimenti pendenti relativi a fotovoltaico a terra e agrivoltaico in area agricola diventano improcedibili, salvo la disciplina speciale richiamata dal d.l. 175/2025. La SAU occupata dagli impianti agrivoltaici è conteggiata con coefficiente 0,8 rispetto a quella degli impianti fotovoltaici a terra. Per impianti destinati ad autoconsumo industriale, gestori dei servizi pubblici o comunità energetiche rinnovabili, il comune può elevare il limite al 5%; per impianti asserviti a imprese energivore, e anche per alcuni consorzi PMI e configurazioni Cacer, fino al 10%.

Definizioni rilevanti

La legge definisce, tra l’altro, impianto fotovoltaico, impianto a terra, impianto agrivoltaico, SAU, revisione della potenza, impianto a biomassa legnosa, biogas, biometano, biometano avanzato e area dismessa non residenziale. Per l’agrivoltaico, è centrale il concetto di continuità delle attività colturali e pastorali, anche mediante rotazione dei moduli e strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Effetti dei vincoli e semplificazioni escluse

Le semplificazioni amministrative previste dal d.lgs. 190/2024 non si applicano, anche se l’area è idonea, quando essa ricade in territori soggetti a tutela paesaggistica o vincoli ambientali, inclusi PLIS, parchi, Rete Natura 2000, zone Ramsar e zone di protezione UNESCO. Inoltre, nelle aree idonee non soggette a tutela paesaggistica, gli impianti in attività libera non sono sottoposti all’esame dell’impatto paesistico.

Fasce di rispetto, agrivoltaico e uso del suolo

Per impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici, biogas, biometano e accumulo elettrochimico in prossimità di aree residenziali o ricettori sensibili, il comune può imporre una fascia di rispetto fino a 30 metri per fotovoltaico e agrivoltaico, e fino a 150 metri per biogas, biometano e accumulo, anche per mascherature.

Gli impianti agrivoltaici nelle aree agricole devono conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile e prevedere sistemi di monitoraggio sull’impatto sulle colture, sul risparmio idrico, sulla produttività agricola e zootecnica, sulla continuità aziendale, sulla fertilità del suolo, sul microclima e sulla resilienza climatica. Se dopo tre anni e poi ogni tre anni la verifica accerta il mancato rispetto della soglia, l’amministrazione chiede un piano triennale di rientro; in caso di esito negativo successivo, si applica la disciplina del d.lgs. 190/2024.

Aree idonee ulteriori per singola fonte

La legge amplia le aree idonee per specifiche fonti:

  • fotovoltaico: cave in attività nelle porzioni esaurite, discariche ante-norma o cessate, aree industriali e terziarie, aree dismesse non residenziali, ambiti di trasformazione dei PGT;
  • eolico: siti con impianti eolici esistenti, per nuovi impianti o per interventi di modifica, rifacimento, potenziamento e ricostruzione, anche con accumulo;
  • biomassa solida: stabilimenti e impianti industriali, discariche ante-norma o cessate, aree industriali e a servizi per impianti tecnologici, aree dismesse non residenziali;
  • idraulica: corsi d’acqua e canali, nel rispetto del deflusso ecologico, e impianti idroelettrici esistenti per interventi di modifica, rifacimento, potenziamento e ricostruzione, con salvezza delle procedure concessorie.

Per discariche cessate o ante-norma è richiesta la verifica di compatibilità tecnica presso l’autorità competente per la discarica.

Geotermia

Gli impianti geotermici, anche domestici, possono essere installati sia nelle aree idonee individuate dalla legge sia nelle restanti aree in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica.

Procedimenti amministrativi, monitoraggio e piattaforma regionale

La Regione monitora l’attività amministrativa di province, Città metropolitana di Milano e comuni nell’esercizio delle funzioni autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabili. Le istanze e i procedimenti relativi alla costruzione ed esercizio degli impianti e delle opere di connessione devono essere presentati unicamente tramite la piattaforma informatica regionale interoperabile con la piattaforma SUER.

Gli enti locali acquisiscono dai proponenti i dati su progetti, messa in esercizio, potenza, superficie occupata e SAU occupata e li trasmettono semestralmente alla Regione. La Giunta definisce il sistema di monitoraggio della SAU, con cartografia aggiornata, per verificare annualmente il rispetto dei limiti comunali e regionali. La Regione può inoltre incrementare ogni due anni l’obiettivo di potenza e adeguare le percentuali di SAU con legge.

Clausola valutativa e obblighi informativi

La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale contenente dati su comunicazioni, procedure abilitative, autorizzazioni uniche, istanze soggette a valutazioni ambientali, titoli perfezionati, potenza abilitata ed entrata in esercizio, SAU occupata, compensazioni territoriali, controlli sugli impianti agrivoltaici e criticità applicative. I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire i dati necessari; la Regione li rende accessibili.

Modifiche alla l.r. 26/2003 sulle compensazioni territoriali

La legge modifica la disciplina regionale sulle compensazioni territoriali, prevedendo che il comune possa monetizzare fino al 50% delle compensazioni. Le somme possono essere destinate a opere di compensazione, efficientamento energetico, rafforzamento delle competenze tecniche comunali, controlli, comunità energetiche rinnovabili locali, riduzione dei costi energetici degli edifici pubblici o sostegno alle utenze vulnerabili.

Disposizioni transitorie, efficacia e finanziamento

Le nuove regole si applicano ai procedimenti avviati dall’entrata in vigore della legge e alle procedure di valutazione ambientale avviate da tale data. I procedimenti in corso concorrono, se approvati e riferiti a SAU, al calcolo delle soglie; il proponente può scegliere il regime delle aree idonee ulteriori se la verifica di completezza non è già stata compiuta.

Entro 60 giorni la Giunta approva e pubblica i servizi di mappa e la relazione, aggiornandoli almeno annualmente, e pubblica i requisiti per gli impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati; fino a tale approvazione resta efficace la deliberazione regionale del 15 luglio 2024 n. XII/2783, se compatibile. L’attuazione avviene con le risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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