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Legge

L.R. Lombardia 13/2026

Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura

Normativa regionaleL.R. Lombardia 13/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Testo unico lombardo che riordina gli interventi per disabilità, assistenza familiare, caregiver, LIS/LIS tattile e videosorveglianza nelle strutture residenziali. Abroga le precedenti leggi di settore dal 11 giugno 2026 e salva gli effetti già prodotti.

Tutela dell’inclusione sociale, del diritto alla vita indipendente e dell’assistenza alle persone fragili in Lombardia

Testo unico lombardo su inclusione, assistenza e tutela delle fragilità

La legge regionale Lombardia 11 giugno 2026, n. 13 riordina in un unico testo le misure regionali per le persone con disabilità o in condizione di fragilità, per gli assistenti familiari, per i caregiver familiari, per l’abbattimento delle barriere comunicative e per i contributi alla videosorveglianza nelle strutture residenziali.

Diritto alla vita indipendente e inclusione sociale delle persone con disabilità

La Regione, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e nel quadro della normativa statale e regionale richiamata, riconosce e promuove la piena inclusione sociale, la partecipazione e il diritto a vivere nella società con pari libertà di scelta. L’azione regionale è orientata, in particolare, a:

  • scelta del luogo di residenza e della persona con cui vivere;
  • accesso a servizi domiciliari, diurni e residenziali, evitando isolamento e segregazione;
  • adattamento dei servizi e delle strutture ai bisogni individuali;
  • inclusione lavorativa e diritto al lavoro.

La disciplina è indirizzata alle politiche sociali, socio-assistenziali, sociosanitarie, sanitarie, scolastiche e lavorative, senza distinzione in base alla tipologia o all’intensità della compromissione funzionale.

Definizioni e destinatari

Ai fini del capo sulla vita indipendente, sono definiti: persona con disabilità, vita indipendente, progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, budget di progetto, assistente personale, centro per la vita indipendente e accomodamento ragionevole.

Le misure si applicano alle persone con disabilità residenti in Lombardia che:

  • abbiano una invalidità civile non inferiore al 46% oppure una certificazione ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992;
  • abbiano compiuto 14 anni oppure frequentino la scuola secondaria di primo grado.

Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato

Il progetto è di titolarità della persona con disabilità, che partecipa attivamente alla sua definizione; se vi è incapacità legale o naturale, si applicano le regole dell’ordinamento civile, assicurando per quanto possibile il coinvolgimento diretto della persona.

Il progetto:

  • riguarda l’intero arco della vita;
  • è periodicamente aggiornato;
  • può essere modificato in qualsiasi momento su richiesta della persona, del rappresentante legale o di altro soggetto titolato;
  • considera i bisogni nelle aree istruzione/lavoro, casa, vita sociale-culturale-affettiva, mobilità e trasporti;
  • è predisposto entro 90 giorni dalla richiesta dall’ente comunale di residenza, d’intesa con l’ASST competente e con il coinvolgimento del centro per la vita indipendente e degli altri soggetti interessati;
  • è sottoscritto dalla persona o dal rappresentante e comunicato ai soggetti coinvolti;
  • contiene l’individuazione delle risorse necessarie.

Valutazione multidimensionale e co-progettazione

Il progetto nasce da una valutazione multidimensionale dei bisogni della persona, attivata dalla richiesta dell’interessato o del rappresentante legale/tutore. La valutazione avvia il percorso di co-progettazione e coinvolge équipe multidisciplinare, ASST, operatori sociali ed educativi del comune, centro per la vita indipendente, scuola, enti gestori, persona e familiari.

Le unità di valutazione multidimensionale già attive nelle ASST devono dotarsi degli strumenti necessari e possono utilizzare la valutazione anche per l’accesso ad altre misure regionali, salvo aggiornamenti necessari.

Budget di progetto e assistenza personale

Il budget di progetto è parte integrante del progetto di vita e individua in modo flessibile e dinamico le risorse necessarie, valorizzando autodeterminazione, autonomia e libera scelta. Può essere autogestito dalla persona con obbligo di rendicontazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Concorrono al budget, tra le altre:

  • risorse per interventi domiciliari sanitari, sociali ed educativi;
  • risorse della rete di unità d’offerta sociosanitarie e sociali e degli interventi residenziali/semiresidenziali sperimentali;
  • contributi comunali per i progetti individuali;
  • fondi nazionali e altri fondi pubblici, inclusi FNPS, FNA, fondo per la disabilità grave, FSE+;
  • risorse per inclusione scolastica e lavorativa;
  • altri interventi di welfare regionale e locale;
  • trasferimenti assistenziali e previdenziali, risorse personali e familiari, contributi volontari della comunità;
  • risorse per tariffe delle strutture residenziali, se il progetto prevede uscita dai servizi residenziali.

Nel progetto possono essere previsti bisogni di assistente personale; la persona decide se avvalersene e disciplina il rapporto secondo il diritto civile. La Regione prevede rimborsi delle spese, con modalità e requisiti definiti dalla Giunta.

Centri per la vita indipendente e unità di offerta

I centri per la vita indipendente sono servizi comunali, integrati negli ambiti territoriali dei piani di zona. Svolgono funzioni di informazione, promozione culturale e affiancamento alla persona nella realizzazione del progetto di vita.

La Giunta disciplina funzionamento e gestione, utilizzando strumenti di co-progettazione e co-programmazione con il Terzo settore e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Le unità di offerta sociosanitarie e sociali devono essere regolate in modo da:

  • favorire vita indipendente e inclusione;
  • introdurre flessibilità per attuare il budget di progetto;
  • favorire ambienti di tipo familiare, passaggio all’abitare ordinario e de-istituzionalizzazione.

La Regione e gli enti locali sono chiamati a rivedere progressivamente funzionamento e finanziamento delle unità d’offerta.

Attuazione e monitoraggio

La Giunta adotta i provvedimenti attuativi sentite le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, il Terzo settore e gli enti locali.

Il Consiglio regionale esercita una clausola valutativa con relazione biennale della Giunta su:

  • iniziative di orientamento delle politiche all’inclusione;
  • diffusione e caratteristiche dei centri per la vita indipendente;
  • numero e attuazione dei progetti di vita;
  • criticità e misure correttive.

Lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari

La Regione valorizza il lavoro di assistenza e cura degli assistenti familiari a favore di persone fragili e famiglie. Collaborano all’attuazione enti locali, ATS, ASST, Terzo settore, sindacati, patronati e soggetti accreditati del sistema educativo-formativo e del lavoro.

Per lavoro di assistenza e cura si intendono interventi assistenziali e domestici, continuativi, anche sostitutivi del nucleo familiare, diretti a prevenire o ridurre il disagio e a favorire la permanenza della persona fragile nel proprio contesto di vita.

Destinatari e ruolo regionale

Le misure sono rivolte:

  • alle persone fragili/non autosufficienti, temporanee, parziali o permanenti per cronicità, e alle loro famiglie che intendono assumere o hanno assunto un assistente familiare;
  • a chi svolge o intende svolgere tale attività a domicilio.

La Regione promuove formazione, contrasto al lavoro sommerso, sportelli per l’assistenza familiare, registri territoriali, sostegni economici e campagne di comunicazione. La Giunta approva il piano delle azioni e informa la commissione consiliare competente entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.

Sportelli e registri territoriali degli assistenti familiari

I comuni o gli ambiti territoriali possono istituire sportelli per l’assistenza familiare, anche con il supporto di Terzo settore, sindacati e patronati.

Gli sportelli si occupano di:

  • ascolto, valutazione del bisogno e orientamento;
  • gestione dei registri territoriali;
  • supporto nella ricerca e selezione dell’assistente;
  • informazioni su assunzione e obblighi connessi;
  • informazioni sui sostegni economici.

I registri territoriali contengono competenze, formazione e disponibilità orarie; sono pubblici e consultabili online. Possono iscriversi maggiorenni senza condanne o procedimenti penali pendenti, in possesso di titoli riconosciuti UE, attestati di competenza o almeno 12 mesi di esperienza documentata. Per i cittadini non UE è richiesto uno dei requisiti formativi o di esperienza indicati; inoltre è richiesta conoscenza dell’economia domestica e della lingua italiana. L’iscrizione non è obbligatoria per lavorare.

Formazione e sostegno economico agli assistenti familiari

La Regione promuove percorsi formativi per assistenti familiari maggiorenni residenti in Lombardia; per gli stranieri è richiesto un regolare permesso di soggiorno e una conoscenza di base dell’italiano. L’attestato di competenza è rilasciato previo esame teorico-pratico e può valere come credito formativo per ulteriori percorsi nel sistema regionale.

La Regione sostiene inoltre le famiglie tramite contributi spendibili presso assistenti iscritti al registro e con contratto conforme alla normativa vigente. La Giunta definisce criteri, modalità ed eventuale cumulabilità con altre agevolazioni.

Clausola valutativa sul lavoro di assistenza e cura

La Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale su diffusione degli sportelli, iniziative formative, iscrizioni ai registri, esiti delle campagne informative, impatto sulla sostenibilità economica dell’assistenza domiciliare e criticità o fattori di successo.

Inclusione sociale, LIS e abbattimento delle barriere comunicative

La Regione promuove l’inclusione delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e linguaggio, insieme alle loro famiglie, attraverso l’abbattimento delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento della LIS e della LIS tattile, nonché la prevenzione e cura del deficit uditivo e l’uso di tecnologie accessibili.

Interventi regionali per l’accessibilità comunicativa

La Regione favorisce:

  • collaborazione tra ATS, enti pubblici e privato sociale;
  • strumenti di comunicazione per la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e per l’accesso all’informazione;
  • prevenzione e cura della sordità e sordocecità;
  • insegnamento della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, nel rispetto dell’autonomia scolastica e delle competenze degli enti locali;
  • accessibilità dei trasporti pubblici;
  • pari opportunità e accessibilità ai luoghi di lavoro;
  • accesso ai servizi sanitari, soprattutto pronto soccorso, e sociosanitari tramite canali idonei.

La Regione favorisce inoltre l’uso di LIS, LIS tattile e mezzi tecnici nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, la diffusione nelle scuole, nelle università e negli enti culturali, l’accessibilità ai media regionali in raccordo con il CORECOM, e la possibilità per il bambino sordo o sordocieco di sperimentare sia interventi logopedici e protesici sia l’apprendimento della LIS o della LIS tattile.

Programmazione

Le modalità attuative del capo sono definite con piano triennale, coinvolgendo le associazioni regionali maggiormente rappresentative della tutela dei destinatari.

Caregiver familiare: riconoscimento e principi

La Regione tutela la famiglia e promuove il welfare di comunità, riconoscendo il valore sociale ed economico della cura non professionale e gratuita prestata dai caregiver familiari a favore di persone con malattia, infermità o disabilità gravi.

Il caregiver familiare, secondo la definizione statale richiamata, è un soggetto volontario che integra i servizi sociali, sociosanitari e sanitari e contribuisce al benessere psico-fisico della persona assistita, operando nel PAI o nel più ampio progetto individuale. Può essere coinvolto, previo consenso, nella valutazione, definizione e realizzazione del PAI; la qualifica non può essere riconosciuta a più di una persona per ciascun assistito, salvo i genitori di figli minori.

Compiti regionali, comunali e della rete di sostegno

La Regione definisce modalità per il riconoscimento e l’integrazione dell’attività del caregiver nel sistema dei servizi. ATS e ASST individuano il ruolo del caregiver, le attività formative e di orientamento e le modalità di coinvolgimento nel percorso di cura. I comuni, tramite servizi sociali, piani di zona, distretti e case di comunità, assicurano il sostegno necessario.

La rete di sostegno comprende:

  • responsabile del caso individuato nel PAI o nel progetto individuale;
  • medico di medicina generale, pediatra di libera scelta e infermiere di comunità;
  • servizi sociali, sociosanitari, sanitari e specialistici;
  • Terzo settore e solidarietà di vicinato;
  • COT come punti di accesso territoriali e coordinamento.

Misure di sostegno al caregiver familiare

Nei limiti delle risorse disponibili, la Regione prevede:

  • azioni di supporto nella programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria;
  • contributi per adattamento domestico, ausili, presidi e abbattimento delle barriere architettoniche;
  • accordi con compagnie assicurative per polizze agevolate;
  • misure di conciliazione tra lavoro e cura;
  • informazione, orientamento e affiancamento nell’accesso ai servizi;
  • supporto psicologico, anche con telemedicina, e possibilità di ricorrere a professionisti qualificati o enti accreditati;
  • interventi di sollievo programmati o di emergenza, anche in regime domiciliare, diurno e residenziale tramite enti liberamente scelti;
  • bandi per reti solidali e gruppi di auto mutuo aiuto;
  • sistemi informativi e comunicativi basati su nuove tecnologie per il caregiver e, se richiesto, per l’assistente familiare o un parente.

Formazione, riconoscimento competenze e giovani caregiver

La Regione promuove percorsi formativi per caregiver maggiorenni nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale. L’attestato di competenza è riconosciuto come credito formativo per ulteriori percorsi, compresa la formazione dell’assistente familiare.

Per i giovani caregiver, la Regione favorisce il riconoscimento dell’esperienza maturata in ambito scolastico, universitario e formativo tramite procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, con valorizzazione in crediti formativi o ore riconosciute anche nei percorsi scuola-lavoro e PCTO.

Sensibilizzazione e coinvolgimento del Terzo settore

La Regione promuove campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla non autosufficienza, la disabilità e il valore della cura del caregiver, anche mediante bandi agli enti del Terzo settore. Favorisce inoltre il coinvolgimento del Terzo settore nella programmazione degli interventi sulla salute e sul benessere delle persone con disabilità o non autosufficienti.

Clausola valutativa sul caregiver familiare

La Giunta presenta al Consiglio una relazione biennale su dimensioni e distribuzione territoriale del bisogno di cura, interventi realizzati, inserimento del caregiver nei PAI, diffusione delle iniziative nei piani di zona, criticità e risultati. Sono previste possibilità di ulteriori approfondimenti da parte degli organi consiliari e l’obbligo di fornire dati e informazioni utili alla valutazione.

Videosorveglianza nelle RSA e nelle RSD

La Regione favorisce, tramite contributi, l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle RSA e nelle strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità pubbliche e private accreditate operanti in Lombardia, per migliorare la sicurezza nell’erogazione dei servizi.

Modalità di finanziamento e regole d’uso

La Giunta promuove bandi per sostenere gli investimenti con cofinanziamento non inferiore al 50% delle spese sostenute. Definisce criteri e modalità per domande e assegnazione dei contributi. L’elenco delle strutture dotate di videosorveglianza è pubblicato sul sito della Giunta.

Le registrazioni devono rispettare la disciplina privacy e le prescrizioni del Garante. Gli impianti sono installati previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa statale a tutela dei lavoratori.

Aspetti finanziari e aiuti di Stato

Agli interventi del capo sulla videosorveglianza si applica la disciplina regionale sugli aiuti di Stato richiamata dalla legge regionale 17/2011.

Disposizioni finali, neutralità finanziaria e abrogazioni

L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le precedenti leggi regionali e disposizioni di settore su assistenti familiari, LIS e LIS tattile, videosorveglianza nelle strutture, caregiver familiare, vita indipendente e alcune disposizioni di revisione normativa e rendicontazione, nonché gli articoli specificamente indicati. Restano salvi gli effetti già prodotti, compresi quelli finanziari e i rinvii alle leggi di bilancio per gli esercizi successivi al triennio di riferimento.

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