L.R. Lombardia 11/2026
Disposizioni in materia di insediamento di centri dati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Lombardia realizzazione, ampliamento e monitoraggio dei centri dati, fissando priorità insediative su aree dismesse o degradate, criteri energetico-ambientali, misure premiali e regole urbanistiche e autorizzative. Prevede sportello regionale, cabina di regia, ricognizione comunale delle aree e relazioni periodiche al Consiglio. Le procedure si applicano alle istanze presentate dopo la pubblicazione delle relative linee guida o deliberazioni.
Disposizioni regionali per l’insediamento e il monitoraggio dei centri dati
Disposizioni regionali per l’insediamento dei centri dati
La legge disciplina, nel territorio della Regione Lombardia, la realizzazione, l’ampliamento e il monitoraggio dei centri dati, con l’obiettivo di favorire sviluppo produttivo, innovazione digitale, sostenibilità ambientale e coerenza con le infrastrutture disponibili. La disciplina è costruita attorno a priorità insediative, semplificazioni procedurali, criteri urbanistici e strumenti di monitoraggio e valutazione.
Oggetto, finalità e definizione di centro dati
La norma si applica ai centri dati e alle relative infrastrutture fisiche e tecnologiche destinate alla progettazione, sviluppo, implementazione, archiviazione, elaborazione e gestione di dati digitali. La legge richiama anche le definizioni del regolamento delegato (UE) 2024/1364. Le finalità dichiarate sono: sostegno al sistema produttivo e agli investimenti innovativi; promozione della rigenerazione urbana e territoriale; riduzione del consumo di suolo; tutela di risorse idriche, biodiversità e paesaggio; efficienza energetica; uso prioritario di fonti a impatto carbonico neutrale; recupero del calore di scarto; coerenza con la capacità delle reti infrastrutturali.
Priorità insediative ed energetico-ambientali
Per nuovi insediamenti e ampliamenti, la legge individua priorità che devono orientare la localizzazione e le soluzioni tecniche. In primo luogo, è favorito l’insediamento in aree di rigenerazione urbana e territoriale, aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate o sottoutilizzate, comprese cave e miniere dismesse, siti orfani e aree potenzialmente contaminate, con attenzione alla prossimità e compatibilità con le infrastrutture elettriche.
Sul piano energetico-ambientale, sono privilegiate:
- l’alimentazione con energia da fonti a impatto carbonico neutrale, nei limiti della fattibilità tecnica e delle caratteristiche dell’area;
- il riutilizzo del calore di raffreddamento in reti di teleriscaldamento, comunità energetiche rinnovabili o altre utenze pubbliche o collettive;
- soluzioni di raffreddamento che escludano prelievi da acquedotto pubblico, acque superficiali o sotterranee destinate a uso potabile, acque superficiali a uso irriguo e prelievi da fiumi e laghi tutelati, privilegiando tecnologie ad alta efficienza idrica, riciclo delle acque grigie e restituzione delle acque a sistemi compatibili.
Le priorità energetico-ambientali devono essere dettagliate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, con criteri, parametri e soglie coerenti con il sistema europeo di classificazione e con gli indicatori di prestazione del regolamento (UE) 2024/1364.
Misure premiali e incentivi urbanistici
Per gli insediamenti che rispettano una o più priorità, la Giunta regionale deve definire entro 60 giorni misure premiali cumulabili. Sono previste, tra le altre, la riduzione dei tempi del procedimento di valutazione di compatibilità, protocolli di semplificazione, priorità nei bandi regionali per innovazione digitale, transizione industriale, connettività e rigenerazione urbana, riduzione del contributo di costruzione relativo ai costi per trattamento e smaltimento dei rifiuti entro il range 10%-30%, e riduzione della dotazione di parcheggi pertinenziali del 50%, elevabile fino al 75% con deliberazione comunale o variante al PGT.
I comuni possono inoltre introdurre ulteriori misure premiali nella disciplina urbanistica, purché nel rispetto della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia e dei principi di concorrenza, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.
Procedimento autorizzatorio e sportello regionale
Quando per l’insediamento o la modifica sostanziale di un centro dati è necessaria l’autorizzazione integrata ambientale, la Regione è autorità competente nei casi ricompresi nell’ambito dell’articolo 7, comma 4-ter, del d.lgs. 152/2006, e provvede nell’ambito del procedimento unico previsto dal decreto-legge 21/2026, convertito dalla legge 49/2026. A supporto opera anche ARPA.
Presso la direzione regionale competente è istituito lo Sportello regionale per i centri dati, incaricato di gestire il procedimento unico nei casi di competenza regionale per l’AIA. È inoltre prevista una task force tecnica, composta da Regione, ARPA, ATS, ERSAF, province, Città metropolitana di Milano e ANCI Lombardia, con funzioni di proposta di linee di indirizzo tecnico-amministrativo da approvare con deliberazione della Giunta.
Le istanze devono essere corredate da una relazione energetica che descriva le soluzioni per massimizzare la produzione rinnovabile in sito, le ulteriori modalità di approvvigionamento da fonti rinnovabili, le ragioni di eventuali utilizzi parziali o mancati, le previsioni sugli indicatori di prestazione energetica e ambientale e, se previsto, uno studio di fattibilità per il recupero del calore tramite teleriscaldamento. Tale relazione costituisce elemento rilevante dell’istruttoria e delle eventuali misure compensative.
Profili urbanistici, contributo di costruzione e rilevanza sovracomunale
Ai fini urbanistici, i centri dati con potenza richiesta di connessione superiore a 5 MW sono qualificati come destinazione produttiva; quelli fino a 5 MW sono compatibili con le destinazioni produttiva, terziaria e direzionale. È ammesso anche l’insediamento in aree per servizi tecnologici quando il centro dati sia complementare o accessorio e integrato con impianti di teleriscaldamento per il recupero del calore.
Ai fini del contributo di costruzione e delle dotazioni territoriali, i centri dati sono trattati come insediamenti produttivi. Se realizzati su aree dismesse, le compensazioni ulteriori possono essere ridotte in ragione dei costi di bonifica o messa in sicurezza sostenuti dall’operatore. Se insediati in aree diverse da quelle prioritarie e con consumo di suolo agricolo, il contributo di costruzione aumenta del 100%; l’incremento sale al 200% se l’area ricade nel perimetro di aree protette della l.r. 86/1983 destinate a misure compensative ecologiche, ambientali, energetiche e di riqualificazione.
Per i progetti con gruppi elettrogeni di emergenza, il piano attuativo o il titolo abilitativo deve indicare, con valore iniziale indicativo, la potenza termica nominale in MW e la potenza richiesta di connessione. Gli interventi con potenza richiesta di connessione superiore a 10 MW sono qualificati di rilevanza sovracomunale e assoggettati a una conferenza consultiva di concertazione per valutare esternalità e misure perequative e compensative, con possibile accordo territoriale di pianificazione sovracomunale. La conferenza è convocata dalla Città metropolitana o dalla provincia su istanza del comune interessato; è convocata dalla Regione nei casi sopra 50 MW, negli ambiti interprovinciali o quando il procedimento autorizzatorio unico è regionale. Le soglie di potenza sono ridotte della potenza nominale fotovoltaica installata nell’area, se si tratta di area prioritaria.
Ricognizione delle aree dismesse e supporti per i comuni
Entro 365 giorni dall’entrata in vigore della legge, i comuni devono individuare o aggiornare le aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, nonché le aree interessate da centri dati esistenti, di nuova realizzazione o in ampliamento. L’individuazione avviene con deliberazione consiliare efficace dopo la pubblicazione dell’avviso sul BURL e il previo invio in formato digitale delle informazioni geolocalizzate a Regione e Città metropolitana/provincia.
L’aggiornamento va effettuato annualmente solo se vi sono variazioni sostanziali. La Giunta regionale mette a disposizione strumenti tecnici, banche dati e modelli standardizzati. L’adempimento costituisce criterio di premialità per le risorse regionali in materia di rigenerazione urbana. La mancata individuazione o il mancato aggiornamento non impedisce comunque la presentazione delle istanze per i centri dati. Regione, province e Città metropolitana pubblicano le informazioni raccolte sul proprio geoportale entro 60 giorni; per province e Città metropolitana il mancato rispetto del termine comporta l’esclusione, fino all’adempimento, dall’assegnazione di risorse regionali in materia di governo del territorio.
Accesso alle informazioni e interoperabilità europea
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta definisce, previa intesa con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, le modalità di interoperabilità con la banca dati europea sui centri dati istituita dal regolamento (UE) 2024/1364. La disciplina garantisce riservatezza delle informazioni e degli indicatori secondo la normativa di riferimento.
Cabina di regia, monitoraggio e aggiornamento delle politiche
È istituita una cabina di regia permanente con funzioni di monitoraggio e indirizzo, presieduta dal Presidente della Giunta o da un assessore delegato, e composta da rappresentanti della Regione, di ANCI Lombardia, UPL, ARPA, ERSAF, Città metropolitana di Milano, università e, previa intesa, dei gestori delle reti elettriche e degli enti di governo dell’ambito idrico interessati. La partecipazione è gratuita.
La cabina analizza l’evoluzione tecnologica del settore, valuta l’efficacia delle politiche regionali, gli impatti cumulativi su energia, acqua, suolo, ambiente e rumore, nonché il fabbisogno infrastrutturale, e formula proposte di aggiornamento normativo. Si avvale anche della mappatura delle disponibilità e capacità della rete elettrica condivisa dal gestore della rete di trasmissione nazionale e della mappatura dei centri dati esistenti. Per le sue funzioni è supportata dalla task force tecnica prevista per le procedure autorizzative.
Disciplina transitoria e decorrenze
La disciplina procedurale relativa alle autorizzazioni si applica alle istanze presentate dalla data di pubblicazione nel BURL delle linee di indirizzo tecnico-amministrativo. I procedimenti AIA pendenti a quella data sono conclusi dalla Città metropolitana o dalla provincia territorialmente competente.
La procedura per l’accordo territoriale di pianificazione sovracomunale si applica alle istanze presentate dalla data di pubblicazione nel BURL delle modalità operative e dei criteri per le misure perequative e compensative. La Giunta deve adottare entro 30 giorni la deliberazione relativa allo Sportello regionale e entro 60 giorni le deliberazioni su linee di indirizzo tecnico-amministrativo e su criteri e modalità relative alla procedura sovracomunale.
Clausola valutativa e neutralità finanziaria
Il Consiglio regionale verifica l’attuazione della legge e valuta gli effetti sul sistema territoriale, ambientale ed economico. La Giunta deve trasmettere una relazione dopo un anno dall’approvazione e poi ogni due anni, documentando collaborazioni istituzionali, ricognizione delle aree prioritarie, mappatura dei centri dati, effetti su rigenerazione e consumo di suolo, ricadute energetiche e ambientali, integrazione con il sistema energetico, criticità delle ricognizioni comunali e criticità applicative con le relative soluzioni.
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.
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