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Regolamento

R.R. Lombardia 2/2026

Disposizioni per la tenuta e l'utilizzo del registro regionale grandi traumi istituito ai sensi dell'articolo 129 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

Normativa regionaleR.R. Lombardia 2/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione, finalità, basi giuridiche, dati trattati, soggetti autorizzati, sicurezza, conservazione e informativa del registro regionale grandi traumi. I dati sono trattati per assistenza, programmazione e monitoraggio della rete trauma; quelli destinati alla Regione sono pseudonimizzati. Conservazione per 20 anni dall’ultima annotazione, poi anonimizzazione irreversibile.

Registro regionale grandi traumi: trattamento dei dati, soggetti abilitati e misure di sicurezza

Registro regionale grandi traumi: disciplina del trattamento dei dati

Il regolamento disciplina, nell’ambito della Regione interessata, il funzionamento del registro regionale grandi traumi istituito dalla legge regionale n. 33/2009. La disciplina è centrata sulla protezione dei dati personali connessi alla gestione clinico-organizzativa dei pazienti con trauma maggiore e alla programmazione della rete trauma.

Oggetto e quadro di riferimento

Il provvedimento specifica le finalità del trattamento, le basi giuridiche, le tipologie di dati trattabili, le operazioni consentite, i soggetti che possono trattare i dati e le misure di sicurezza da adottare. Il tutto avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e del d.P.C.M. 3 marzo 2017 sui sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, tumori e altre patologie.

Definizioni rilevanti

Ai fini della disciplina:

  • il trauma maggiore è una lesione mono o poli-distrettuale tale da comportare rischio immediato o potenziale di decesso o grave invalidità;
  • il registro regionale grandi traumi è la raccolta sistematica di dati prospettici relativi a pazienti con trauma potenzialmente maggiore soccorsi dal 118, ricoverati nella rete trauma o trasferiti da strutture non appartenenti alla rete;
  • la rete regionale trauma coincide con il sistema integrato per l’assistenza al trauma maggiore (SIAT), articolato in PST, CTZ e CTS;
  • gli enti ospedalieri della rete sono quelli che ricoverano e curano i pazienti con trauma maggiore;
  • le SOREU sono le strutture AREU che gestiscono le chiamate di emergenza sanitaria e l’invio dei mezzi più appropriati.

Titolari del trattamento e ripartizione delle competenze

Sono titolari del trattamento, ciascuno per le proprie finalità:

  • la Regione, tramite l’Osservatorio regionale per il trauma maggiore;
  • AREU;
  • gli enti ospedalieri della rete regionale trauma.

La Regione opera per l’analisi, la programmazione, il controllo e la valutazione dell’assistenza sanitaria; AREU per l’indirizzo, la gestione, l’operatività e il monitoraggio della rete emergenza-urgenza; gli enti ospedalieri per monitorare la qualità delle cure, l’assistenza erogata e gli esiti, nonché per migliorare i processi di presa in carico.

Basi giuridiche del trattamento

Per la Regione, i trattamenti sono effettuati previa pseudonimizzazione dei dati personali e sono necessari per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico connessi alla programmazione strategica delle politiche sanitarie e sociosanitarie regionali. Per i dati appartenenti a categorie particolari, il trattamento è fondato sulle basi previste dal GDPR e dal Codice privacy.

Per AREU e per gli enti ospedalieri, il trattamento è necessario per l’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali e per il coordinamento delle attività di programmazione, gestione, controllo e assistenza sanitaria dei soggetti con potenziale trauma maggiore; anche in questo caso, per i dati sensibili si applicano le basi specifiche previste dalla normativa privacy.

Dati trattabili e principi di minimizzazione

Sono trattabili soltanto i dati necessari alle finalità perseguite.

In sintesi:

  • Regione: dati pseudonimizzati sullo stato di salute dei soggetti interessati, oltre a dati di contatto e ruolo operativo del personale sanitario e amministrativo che opera sul registro;
  • AREU: dati anagrafici, assistenziali e sanitari dei pazienti, nonché dati anagrafici, di contatto e di ruolo del personale coinvolto;
  • enti ospedalieri: dati anagrafici, di contatto, assistenziali e sanitari dei pazienti, oltre ai dati del personale.

Il trattamento deve rispettare pertinenza, non eccedenza e minimizzazione.

Fonti dei dati e alimentazione del registro

La fonte primaria sono le cartelle cliniche pre-ospedaliere e ospedaliere e i referti strutturati fino alla chiusura della presa in carico con la lettera di dimissione.

L’alimentazione del registro avviene:

  • dal data warehouse dell’AREU, tramite estrazione degli eventi classificati come trauma;
  • dal personale autorizzato degli enti ospedalieri.

Il primo inserimento può derivare da:

  • integrazione differita dei traumi maggiori estratti dal data warehouse AREU;
  • accessi diretti in pronto soccorso senza presa in carico AREU;
  • apertura diretta della scheda da parte del medico che prende in carico un trauma maggiore non precedentemente identificato;
  • trasferimento da altro ospedale.

AREU raccoglie inizialmente i dati identificativi e, se necessario, un codice provvisorio da ricondurre successivamente all’anagrafica; effettua una prima classificazione della gravità del trauma. Gli enti ospedalieri integrano poi le schede con i dati mancanti e i dati clinici. Alla chiusura delle schede, i dati pseudonimizzati diventano accessibili alla Regione tramite l’Osservatorio regionale per il trauma maggiore.

Operazioni di trattamento consentite

Le operazioni consentite sono:

  • per la Regione: elaborazione, consultazione, conservazione e cancellazione;
  • per AREU: raccolta, compilazione, elaborazione, consultazione, conservazione e cancellazione;
  • per gli enti ospedalieri: raccolta, compilazione, elaborazione, consultazione, conservazione e cancellazione.

Tutte le operazioni sono svolte con strumenti elettronici.

Comunicazione, diffusione e accesso

La comunicazione dei dati tra i titolari è funzionale all’alimentazione del registro. Comunicazione e diffusione sono consentite solo per le finalità previste dalla normativa o per scopi istituzionali degli enti coinvolti.

Per le finalità del regolamento, i titolari possono comunicare e diffondere, anche mediante pubblicazione, esclusivamente dati anonimi e aggregati relativi ai casi registrati. Ogni flusso informativo deve rispettare la minimizzazione e le misure di sicurezza del regolamento e del disciplinare tecnico allegato.

Sicurezza, autorizzazioni e segreto professionale

I titolari devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi, in conformità agli articoli 25 e 32 del GDPR. Il disciplinare tecnico allegato individua le misure specifiche da applicare sia nella fase di archiviazione sia in quella di elaborazione e per l’intero ciclo di vita del dato.

L’accesso al registro è riservato alle persone autorizzate munite di credenziali; l’abilitazione è subordinata a autenticazione, verifica dei livelli di autorizzazione e profilazione coerenti con i compiti attribuiti. Tutti gli autorizzati sono tenuti al segreto professionale e devono ricevere adeguata istruzione sulle finalità del trattamento e sulle corrette modalità operative.

Codifica e separazione dei dati

I dati identificativi sono trattati mediante codici sostitutivi secondo il disciplinare tecnico, così da rendere i dati inintelligibili anche agli autorizzati, salvo necessità di identificazione. I dati idonei a rivelare lo stato di salute sono trasmessi e conservati separatamente dagli altri dati personali che non richiedono il loro utilizzo. Le misure di garanzia devono essere aggiornate in conformità alla disciplina privacy applicabile.

Responsabile del trattamento e informativa

La società ARIA S.p.A. è nominata responsabile del trattamento dei dati contenuti nel registro per lo sviluppo e la gestione dell’infrastruttura informatica, mediante contratto conforme all’articolo 28 GDPR.

L’informativa agli interessati è resa dagli operatori sanitari al primo momento utile in ragione dell’evento traumatico. I titolari devono inoltre garantire l’esercizio tempestivo dei diritti riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Conservazione dei dati e anonimizzazione finale

I dati sono conservati per venti anni dall’ultima annotazione sul registro:

  • per le finalità di analisi, programmazione e valutazione della Regione;
  • per le finalità di indirizzo, gestione, monitoraggio e controllo di AREU e degli enti ospedalieri.

Decorso tale termine, i dati devono essere definitivamente e irreversibilmente anonimizzati, con processi che impediscano l’identificazione diretta o indiretta della persona.

Data breach e valutazione di impatto

I titolari devono predisporre procedure idonee a ridurre i rischi e contenere gli effetti di eventuali violazioni dei dati personali, inclusa la gestione delle notifiche al Garante e delle comunicazioni agli interessati secondo gli articoli 33 e 34 del GDPR.

Il trattamento è soggetto a valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), da svolgere prima dell’avvio o della prosecuzione del trattamento, in conformità all’articolo 35 del GDPR.

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