Cassazione Penale, Ordinanza n. 21193/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il primo ricorrente contestava, da un lato, la procedura di correzione del dispositivo della sentenza impugnata, lamentando che la corretta formulazione avrebbe dovuto riguardare la condanna alle spese di parte civile solo per uno degli imputati; dall’altro, censurava la declaratoria di responsabilità chiedendo una diversa lettura delle risultanze processuali e dei fatti. Il secondo ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico nella bancarotta documentale, sostenendo che fosse necessario il dolo specifico, e contestava inoltre la motivazione sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale e la mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, ha ritenuto il motivo sulla correzione del dispositivo privo di interesse concreto ad impugnare e il motivo sulla responsabilità inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Quanto al secondo ricorrente, ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sull’elemento soggettivo della bancarotta documentale, osservando che era contestata la fattispecie "generica" punita a dolo generico; ha inoltre dichiarato infondato il motivo sulla bancarotta patrimoniale, ribadendo che non occorre il nesso causale con il fallimento né la consapevolezza dello stato di insolvenza o il fine di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la distrazione consapevole del patrimonio sociale; infine ha ritenuto generico il motivo sulla mancata riqualificazione in bancarotta semplice. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La memoria della parte civile è stata ritenuta inidonea a fondare la rifusione delle spese perché non apportava un effettivo contributo processuale.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, L. fall.
Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario il nesso causale tra distrazione e fallimento; è sufficiente il depauperamento dell'impresa mediante destinazione delle risorse ad impieghi estranei. L'elemento soggettivo è il dolo generico.
art. 216, comma 1, n. 2, L. fall.
La norma contiene due fattispecie autonome di bancarotta documentale, con diversa struttura oggettiva e diverso elemento soggettivo; la seconda parte della disposizione integra una bancarotta documentale "generica" punita a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza di rendere difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali.
art. 625 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando manca un interesse concreto e attuale a impugnare o quando il motivo si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto preclusa in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali né sovrapporre alla motivazione della sentenza impugnata un diverso modello ricostruttivo dei fatti.
- L’interesse ad impugnare richiede un pregiudizio concreto e attuale eliminabile con l’annullamento o la riforma; non basta un interesse astratto alla mera correttezza giuridica della decisione.
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione richiede soltanto la consapevole sottrazione di risorse alla garanzia dei creditori e il conseguente depauperamento dell’impresa; non occorre il nesso causale con il fallimento né la prova dello stato di insolvenza.
- La bancarotta documentale va distinta, sul piano soggettivo, tra ipotesi che richiedono dolo specifico e ipotesi "generiche" punite a dolo generico; quando è contestata la seconda, è sufficiente la coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza dell’ostacolo alla ricostruzione delle vicende patrimoniali.
- In cassazione non è censurabile la sentenza per il suo silenzio su una singola deduzione quando la questione risulti comunque disattesa dalla motivazione complessiva e il motivo non indichi la decisività del rilievo omesso.
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